- Stato e enti territoriali promuovono attività di studio e ricerca sui beni culturali.
- Le iniziative possono essere proprie o realizzate in collaborazione con università e istituti.
- La ricerca contribuisce alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio.
- Sono favorite forme di cooperazione internazionale e di scambio scientifico.
- La norma è il fondamento dei programmi di ricerca finanziati dal MiC e dalle regioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 118 D.Lgs. 42/2004 — Promozione di attività di studio e ricerca
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Commento
L'articolo 118 individua nello studio e nella ricerca uno dei pilastri della valorizzazione. Il bene culturale non si conserva senza conoscenza: ogni intervento di tutela presuppone indagine storica, archivistica, scientifica. La norma riconosce esplicitamente il ruolo della ricerca all'interno del Codice.
Soggetti promotori
Stato, regioni, enti pubblici territoriali e gli istituti del Ministero (Soprintendenze, musei, archivi, biblioteche) promuovono studio e ricerca. La promozione può assumere forme diverse: finanziamento di progetti, organizzazione di convegni e seminari, pubblicazione di studi, cooperazione con il mondo accademico, gestione di banche dati specialistiche.
Collaborazioni con il mondo accademico
La norma incoraggia esplicitamente la collaborazione con università, istituti di ricerca, enti scientifici. Si è sviluppato un fitto sistema di convenzioni quadro tra MiC e atenei: tirocini per studenti di archeologia e storia dell'arte, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, finanziamenti congiunti di progetti, residenze di ricerca per giovani studiosi.
Cooperazione internazionale
La ricerca sui beni culturali italiani è da sempre vocata all'internazionale. Le Accademie straniere a Roma (American Academy, École Française, Hertziana, ecc.) collaborano stabilmente con il Ministero. Programmi Horizon Europe e progetti UNESCO finanziano ricerche di rilievo. Il programma PNRR ha incluso linee dedicate alla ricerca sul patrimonio (Mission 1 Componente 3).
Diffusione dei risultati
La promozione di studio e ricerca include la pubblicazione e diffusione dei risultati: riviste scientifiche del Ministero (Bollettino d'Arte, Notiziario degli Scavi), banche dati open access, repository istituzionali, opere editoriali coordinate con le case editrici partner. I principi di scienza aperta orientano oggi la diffusione dei risultati scientifici finanziati con fondi pubblici.
Rapporto con la conservazione
La ricerca scientifica supporta direttamente le attività di tutela: analisi diagnostiche prima dei restauri, studi tecnici sui materiali, ricerca archivistica per ricostruire le storie dei beni, indagini archeologiche preventive. Senza ricerca le scelte di tutela diventano arbitrarie o meccaniche; con essa acquistano fondamento scientifico verificabile.
Critiche e prospettive
La principale criticità è la cronica scarsità di fondi e di personale tecnico-scientifico nelle Soprintendenze. Le riforme degli ultimi anni hanno cercato di rafforzare il sistema con concorsi mirati per restauratori e funzionari scientifici. Il PNRR ha aggiunto risorse ma il tema della stabilità di organici resta aperto.
Casi pratici
Caso 1: Concessione di scavo universitaria
Caso 2: Ricerca diagnostica preventiva al restauro
Domande frequenti
Una università può accedere a un sito archeologico statale per ricerca?
Sì, attraverso convenzione con la Soprintendenza territoriale. Le concessioni di scavo sono regolate dal Ministero e prevedono obblighi di documentazione, restituzione dei reperti, pubblicazione scientifica dei risultati.
I finanziamenti del MiC per la ricerca sono accessibili a privati?
Alcuni bandi sono aperti a soggetti del Terzo Settore e privati operanti nella tutela e ricerca culturale. Altri (es. concessioni di scavo) sono riservati a soggetti accademici qualificati. Verifica caso per caso il singolo bando.
I dati di scavo sono di proprietà di chi scava o dello Stato?
I reperti rinvenuti sono dello Stato ex articolo 91 del Codice. La documentazione scientifica è proprietà intellettuale dei ricercatori ma con obblighi di deposito e pubblicazione previsti dalla concessione di scavo.
Vedi anche