- Rilascio immediato se la banca dati non rileva cause dell'art. 67.
- Se emergono cause: verifiche del prefetto e rilascio entro 30 giorni.
- Decorso il termine, l'amministrazione procede previa autocertificazione, sotto condizione risolutiva.
- Possibilità di revoca e recesso ex post in caso di accertamento successivo.
- Comunicazione interdittiva all'impresa entro 5 giorni dall'adozione.
- Sospensione del versamento delle erogazioni fino al rilascio liberatorio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 88 D.Lgs. 159/2011 — Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica .
3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.
((
4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.
))
((
4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall' articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .
))
Stesso numero, altri codici
- Art. 88 Cod. Amb. — accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
- Art. 88 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili
- Art. 88 D.Lgs. 42/2004 — Attività di ricerca
- Art. 88 CAD — Articolo abrogato
- Art. 88 Codice Civile: Delitto
- Articolo 88 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Il principio: rilascio immediato quando nulla emerge
L'articolo 88 disciplina i tempi del rilascio della comunicazione antimafia. Il comma 1 enuncia il principio operativo: quando la consultazione della banca dati nazionale unica non rivela cause di decadenza, sospensione o divieto, la comunicazione liberatoria è immediata, generata dal sistema stesso. È il caso fisiologico, statisticamente prevalente, che garantisce la rapidità del sistema.
L'intervento del prefetto quando emergono criticità
Il comma 2 attiva il modello sussidiario: quando dalla banca dati emergono cause dell'articolo 67, il prefetto svolge le verifiche necessarie. La banca dati può infatti riportare un dato non aggiornato (sentenza riformata in appello, riabilitazione intervenuta). Il prefetto verifica la corrispondenza tra alert e situazione attuale.
Esito delle verifiche e termine di 30 giorni
Se le verifiche confermano la causa ostativa, il prefetto rilascia comunicazione interdittiva. In caso contrario, comunicazione liberatoria. Il comma 4 fissa il termine perentorio di 30 giorni dalla consultazione iniziale per il rilascio nei casi del comma 2, 3 e 3-bis. La stessa regola si applica quando il soggetto non risulta censito in banca dati: serve istruttoria del prefetto.
Decorso del termine: l'autotutela amministrativa
Il comma 4-bis prevede una soluzione bilanciata. Decorso il termine di 30 giorni, l'amministrazione può procedere anche senza la comunicazione antimafia, ma deve acquisire un'autocertificazione del soggetto interessato. I contributi e finanziamenti vengono erogati sotto condizione risolutiva. Se successivamente emergono cause ostative, le autorizzazioni sono revocate e i contratti risolti.
Revoca, recesso e tutela del valore già eseguito
Il comma 4-ter estende le conseguenze del 4-bis anche al caso in cui le cause emergano dopo la stipula. Il legislatore tutela però la posizione patrimoniale dell'esecutore: viene riconosciuto il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite dall'amministrazione. È un equo contemperamento tra esigenza preventiva e principio di affidamento.
Trasparenza e tempi di comunicazione
Il comma 4-quinquies impone al prefetto di comunicare l'interdittiva all'impresa entro 5 giorni dall'adozione. La regola garantisce il diritto di difesa e l'accesso alla tutela giurisdizionale. La forma è quella dell'articolo 79, comma 5-bis, del previgente Codice dei contratti pubblici, che assicura modalità rapide e tracciabili. Il comma 4-quater consente la sospensione del versamento delle erogazioni dell'articolo 67, comma 1, lettera g), fino al rilascio liberatorio.
Casi pratici
Caso 1: Erogazione sotto condizione risolutiva
Caso 2: Verifica aggiornata dopo alert
Domande frequenti
In quanti giorni il prefetto deve rilasciare la comunicazione?
Trenta giorni dalla data della consultazione, nei casi che richiedono verifiche istruttorie (commi 2, 3 e 3-bis).
Cosa succede se il prefetto non risponde nei termini?
L'amministrazione può procedere previa autocertificazione del soggetto, ma le erogazioni sono sotto condizione risolutiva.
L'impresa viene avvisata dell'interdittiva?
Sì, entro 5 giorni dall'adozione dell'atto, secondo le modalità previste dalla normativa contratti pubblici.
Vedi anche