← Torna a Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Tutti gli enti pubblici e le amministrazioni devono verificare l'esistenza di misure di prevenzione prima di rapporti contrattuali.
  • L'elenco è tenuto presso il Ministero dell'Interno ed è aggiornato periodicamente.
  • Comprende enti centrali, regionali, locali e organismi a partecipazione pubblica.
  • L'obbligo riguarda contratti, autorizzazioni, concessioni, contributi e cariche.
  • La violazione comporta nullità degli atti e responsabilità amministrativa del funzionario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 D.Lgs. 159/2011 — Elenco generale degli enti e delle amministrazioni

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, è costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 67. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 67 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.

In sintesi

  • Tutti gli enti pubblici e le amministrazioni devono verificare l'esistenza di misure di prevenzione prima di rapporti contrattuali.
  • L'elenco è tenuto presso il Ministero dell'Interno ed è aggiornato periodicamente.
  • Comprende enti centrali, regionali, locali e organismi a partecipazione pubblica.
  • L'obbligo riguarda contratti, autorizzazioni, concessioni, contributi e cariche.
  • La violazione comporta nullità degli atti e responsabilità amministrativa del funzionario.

L'art. 69 è strumentale all'efficacia degli effetti delle misure di prevenzione: senza un sistema di verifica obbligatoria, le decadenze e i divieti dell'art. 67 resterebbero inattuati. La norma istituisce un elenco generale di soggetti pubblici tenuti alla verifica preventiva di posizioni di prevenzione.

Ambito soggettivo

L'elenco comprende ministeri, enti regionali e locali, organismi a partecipazione pubblica, autorità indipendenti, agenzie governative, enti di gestione di servizi pubblici. La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo riguarda anche soggetti formalmente privati ma di sostanza pubblica, come società in house e organismi di diritto pubblico.

Tipologia di atti soggetti a verifica

L'obbligo di verifica riguarda contratti pubblici, autorizzazioni amministrative, concessioni, erogazioni di contributi e finanziamenti, attribuzioni di cariche elettive e direttive. La verifica precede ogni atto che attribuisca diritti, vantaggi o posizioni di responsabilità al privato.

Modalità della verifica

La verifica è effettuata tramite consultazione del casellario giudiziale, della banca dati antimafia gestita dal Ministero dell'Interno e degli archivi delle prefetture. La consultazione è centralizzata e tracciabile: ogni accesso lascia traccia documentale, consentendo controlli sulla diligenza dell'amministrazione.

Conseguenze in caso di omessa verifica

L'atto compiuto senza verifica, quando il destinatario risulta sottoposto a misura, è nullo. La nullità è rilevabile d'ufficio e produce restituzione del vantaggio acquisito. Il funzionario responsabile può rispondere a titolo di responsabilità amministrativa-contabile per danno erariale; nei casi gravi, anche a titolo disciplinare e penale.

Aggiornamento dell'elenco

Il Ministero dell'Interno aggiorna periodicamente l'elenco. Le modifiche sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e notificate ai soggetti interessati. L'aggiornamento risponde alle evoluzioni normative e all'emersione di nuovi enti pubblici. La consultazione dell'elenco è pubblica e accessibile online.

Casi pratici

Caso 1: Concessione nulla per omessa verifica

Caso 2: Verifica diligente

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.