Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34-bis D.Lgs. 159/2011 – Controllo giudiziario delle aziende

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b).

2. 2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può: a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente; b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. 3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo: a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario; c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6 , 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e successive modificazioni; e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all' articolo 127 del codice di procedura penale . All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all' articolo 127 del codice di procedura penale , accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni. 59

In sintesi

  • Introduce il controllo giudiziario delle aziende come misura minore rispetto all'amministrazione.
  • Si applica quando il condizionamento mafioso è occasionale o suscettibile di bonifica autonoma.
  • Durata: da uno a tre anni, con vigilanza prescrittiva del tribunale.
  • Strumento richiesto anche dall'azienda interessata da informazione antimafia interdittiva.
  • Strumento centrale per la prosecuzione attività in presenza di interdittive prefettizie.
Indice dei contenuti

L'innovazione della legge 161/2017

L'articolo 34-bis, introdotto dalla legge 161/2017, ha aggiunto al sistema una misura più leggera rispetto all'amministrazione giudiziaria dell'articolo 34: il controllo giudiziario. Si tratta di una vigilanza prescrittiva che lascia alla titolarità del proposto la gestione dell'azienda, ma la sottopone a obblighi informativi e a poteri di controllo del tribunale. La misura è pensata per casi di condizionamento occasionale o di alta probabilità di autobonifica.

Presupposti applicativi

Il tribunale dispone il controllo giudiziario quando il condizionamento mafioso o l'agevolazione di persone pericolose risulti occasionale e quando appaia possibile che, attraverso misure di vigilanza prescrittiva, l'azienda recuperi piena autonomia. La misura presuppone una valutazione di proporzionalità rispetto all'amministrazione giudiziaria piena dell'articolo 34, riservata ai casi più gravi.

Contenuto prescrittivo

Il controllo giudiziario può imporre alla società obblighi specifici: comunicazione periodica al tribunale di operazioni rilevanti, vincoli su variazioni di assetto societario, obbligo di adottare modelli organizzativi e protocolli di legalità, nomina di un amministratore giudiziario con funzioni di vigilanza ma non sostitutive degli organi sociali. Il tribunale può modulare le prescrizioni in base al settore e alla dimensione dell'azienda.

Richiesta dell'azienda interdetta

Una delle innovazioni più rilevanti è la possibilità per le aziende destinatarie di informazione antimafia interdittiva prefettizia di richiedere il controllo giudiziario per continuare l'attività. La giurisprudenza, dopo iniziali incertezze, ha consolidato l'orientamento favorevole all'ammissibilità della domanda. Le Sezioni Unite del 2020 hanno chiarito i presupposti, fissando come baricentro la possibilità di bonifica.

Durata e conversione

La misura ha durata da uno a tre anni, prorogabile motivatamente. Al termine, il tribunale può revocarla con ritorno alla piena autonomia, prorogarla per ulteriori esigenze di vigilanza, oppure convertirla in amministrazione giudiziaria piena se il quadro probatorio peggiora. Il controllo giudiziario è impugnabile con i rimedi ordinari dell'articolo 27.

Profili pratici per l'impresa

Per l'impresa il controllo giudiziario rappresenta spesso l'unica alternativa al collasso conseguente all'interdittiva prefettizia. Comporta costi organizzativi (compenso dell'amministratore giudiziario, consulenze per la compliance, eventuali oneri di formazione) ma consente la prosecuzione dell'attività e la conservazione dei rapporti commerciali, in particolare degli appalti pubblici in essere. L'esperienza applicativa mostra esiti positivi soprattutto in settori a margine ridotto e ad alta intensità di lavoro, dove la continuità è essenziale per la sopravvivenza aziendale. Le linee guida ministeriali raccomandano l'integrazione con i modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e con sistemi di gestione qualità certificati, in modo da consolidare i risultati raggiunti durante la vigilanza.

Casi pratici

Caso 1: Azienda di costruzioni con interdittiva

Caso 2: Conversione in amministrazione giudiziaria

Domande frequenti

Che differenza c'è fra articolo 34 e articolo 34-bis?

L'articolo 34 prevede l'amministrazione giudiziaria, con sostituzione degli organi sociali. L'articolo 34-bis prevede il controllo giudiziario, misura più leggera che lascia la gestione al titolare ma sotto vigilanza prescrittiva del tribunale.

Un'azienda colpita da interdittiva antimafia può chiedere il controllo giudiziario?

Sì. Una delle innovazioni della legge 161/2017 è proprio la possibilità per l'azienda interdetta di chiedere il controllo giudiziario per continuare l'attività, dimostrando la sussistenza dei presupposti di bonifica.

Quanto dura il controllo giudiziario?

Da uno a tre anni, prorogabile motivatamente. Al termine può essere revocato, prorogato o convertito in amministrazione giudiziaria piena se la situazione si aggrava.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.