Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 51 T.U.B. – Vigilanza informativa.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche’ ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.
1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalita’ e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.
1-quater. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Vigilanza informativa: fondamento e funzione nel sistema bancario europeo
L'articolo 51 del Testo Unico Bancario costituisce uno dei pilastri del sistema di vigilanza prudenziale sulle banche, imponendo un flusso sistematico di informazioni dalla banca vigilata verso la Banca d'Italia. La norma non si limita a disciplinare le segnalazioni di vigilanza in senso stretto, ma ricomprende qualsiasi dato o documento che l'Autorità ritenga necessario per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.
Segnalazioni periodiche e bilanci
Il comma 1 stabilisce l'obbligo fondamentale: le banche devono trasmettere segnalazioni periodiche e ogni altro dato richiesto, nonché i bilanci, con modalità e termini determinati dalla Banca d'Italia. Tale potere regolamentare dell'Autorità si esercita attraverso la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche") e la Circolare n. 217 ("Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza"), che definiscono il perimetro degli obblighi informativi.
Nel contesto del MVU, per gli enti significativi (significant institutions, SI) le segnalazioni di vigilanza sono trasmesse alla BCE attraverso la Banca d'Italia, che funge da punto di raccolta e di trasmissione delle informazioni. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) disciplinano i contenuti minimi delle segnalazioni prudenziali in materia di fondi propri, requisiti di liquidità e leva finanziaria.
Comunicazioni relative al revisore legale
I commi 1-bis e 1-ter, introdotti per allineare la disciplina nazionale alla normativa europea in materia di revisione legale (Dir. 2014/56/UE e Reg. UE 537/2014), impongono alle banche di comunicare alla Banca d'Italia gli eventi rilevanti riguardanti il soggetto incaricato della revisione legale: nomina o mancata nomina, dimissioni, risoluzione consensuale del mandato e revoca. Quest'ultima deve essere accompagnata da adeguate spiegazioni sulle cause che l'hanno determinata, a presidio della trasparenza e della continuità del controllo contabile.
Questa previsione si inquadra nel sistema di supervisione della qualità della revisione contabile bancaria, in cui la Banca d'Italia collabora con la Consob e con il MEF per garantire l'indipendenza e la competenza dei revisori.
Informazioni al personale e esternalizzazione
Il comma 1-quater attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere informazioni direttamente al personale delle banche, anche per il tramite di queste ultime. Si tratta di uno strumento ispettivo integrativo rispetto alle segnalazioni periodiche, che consente all'Autorità di acquisire elementi di conoscenza anche da fonti interne diverse dagli organi aziendali.
Il comma 1-quinquies estende gli obblighi informativi del comma 1 ai soggetti a cui le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali. Tale previsione riflette la crescente diffusione dell'outsourcing bancario e la necessità di mantenere la catena informativa integra anche quando attività rilevanti sono affidate a terzi. Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia richiedono che i contratti di esternalizzazione prevedano espressamente il diritto dell'Autorità ad accedere alle informazioni detenute dai fornitori di servizi.
Coordinamento con la vigilanza BCE nel MVU
Con l'entrata in vigore del MVU nel novembre 2014, per le banche significative la vigilanza informativa si svolge in un contesto di stretta cooperazione tra la Banca d'Italia e la BCE. Quest'ultima può richiedere direttamente informazioni agli enti significativi, anche tramite accertamenti ispettivi. La Banca d'Italia mantiene un ruolo primario per gli enti meno significativi (less significant institutions, LSI), garantendo comunque la trasmissione delle informazioni rilevanti alla BCE ai sensi dell'art. 6 del Reg. MVU.
Sanzioni per inosservanza
Il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 51 costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 144 e seguenti del TUB, che possono essere irrogate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e, in taluni casi, dei loro esponenti aziendali. La Banca d'Italia può altresì avvalersi dei poteri di intervento previsti dall'art. 53-bis TUB per reagire a gravi carenze informative.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Cosa devono comunicare le banche alla Banca d'Italia in base all'art. 51 TUB?
Le banche devono inviare segnalazioni periodiche, bilanci e ogni altro dato o documento richiesto. Devono inoltre comunicare gli eventi relativi al revisore legale (nomina, dimissioni, revoca) e fornire informazioni richieste al proprio personale. Gli stessi obblighi si applicano ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
Cosa succede se una banca revoca l'incarico al revisore legale senza fornire spiegazioni adeguate?
La revoca dell'incarico di revisione legale deve essere comunicata alla Banca d'Italia con adeguate spiegazioni sulle ragioni che l'hanno determinata. L'omessa comunicazione o la motivazione insufficiente può esporre la banca a procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 144 TUB.
Gli obblighi informativi si applicano anche alle società che gestiscono processi in outsourcing per conto della banca?
Sì. Il comma 1-quinquies dell'art. 51 TUB estende l'obbligo di segnalazione ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale. I contratti di outsourcing devono prevedere clausole che garantiscano alla Banca d'Italia l'accesso a tali informazioni.
Qual è il ruolo della BCE nella vigilanza informativa sulle banche significative?
Nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico (Reg. UE 1024/2013), la BCE esercita direttamente la vigilanza sulle banche significative e può richiedere loro informazioni. La Banca d'Italia funge da intermediario nella raccolta e trasmissione dei dati, mantenendo la vigilanza diretta sulle banche meno significative.
Dove sono stabilite le modalità tecniche per l'invio delle segnalazioni di vigilanza?
Le modalità e i termini per le segnalazioni periodiche e i bilanci sono stabiliti dalla Banca d'Italia attraverso la Circolare n. 285 (Disposizioni di vigilanza) e la Circolare n. 217 (Manuale segnalazioni di vigilanza), che recepiscono le norme tecniche di attuazione previste dal CRR (Reg. UE 575/2013) e dalla CRD VI (Dir. 2024/1619/UE).