Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 800 c.c. – Cause di revocazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 799 - Art. 799 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nu→Cod. civ. art. 801 - Articolo 801 Codice Civile: Revocazione per ingratitudine→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 798 Codice Civile: Responsabilità per vizi della cosa→Articolo 802 Codice Civile: Termini e legittimazione ad agire→Articolo 797 Codice Civile: Garanzia per evizione→Articolo 803 Codice Civile: Revocazione per sopravvenienza di figli→Articolo 796 Codice Civile: Riserva di usufrutto→Art. 804 Codice Civile: Termine per l’azione→Articolo 795 Codice Civile: Divieto di sostituzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le due cause di revocazione: una premessa
La donazione è un contratto liberale tipicamente irrevocabile: chi dà non può riprendere. L'art. 800 c.c. prevede però due eccezioni tassative che consentono al donante di ottenere la restituzione di quanto donato. Le due cause - ingratitudine e sopravvenienza di figli - rispondono a logiche diverse ma entrambe tutelano interessi primari del donante.La revoca per ingratitudine
Le cause di ingratitudine sono elencate tassativamente dall'art. 801 c.c.: - attentato alla vita del donante; - reati commessi contro il donante o i suoi congiunti (diffamazione aggravata, lesioni gravi, ecc.); - rifiuto ingiustificato degli alimenti dovuti al donante. La tassatività è importante: comportamenti scortesi, ingrati nel senso comune, o semplicemente deludenti non bastano. Serve un fatto grave riconducibile alle categorie dell'art. 801. L'azione va esercitata dal donante entro un anno dalla conoscenza del fatto (art. 802, co. 1 c.c.). Dopo la morte del donante, gli eredi possono esercitarla solo se era già stata promossa o se il donante è morto entro l'anno dalla conoscenza.La revoca per sopravvenienza di figli
Il donante che al momento della donazione non aveva figli (né li sapeva di avere) può revocarla se successivamente nascono, adottano, o riconosce figli. La ratio è la tutela della nuova famiglia: il donante che ha generosamente disposto del proprio patrimonio in assenza di discendenti deve poter tutelare la prole sopravvenuta. L'azione va esercitata entro cinque anni dalla nascita o dal riconoscimento del figlio (art. 803 c.c.).Effetti reali della revoca
La revoca ha effetto reale retroattivo: il bene donato torna al donante con effetto dalla domanda di revoca (non dalla sentenza). Se il donatario ha alienato il bene a terzi, si pone il problema della tutela dei terzi acquirenti: l'art. 808 c.c. tutela i terzi per gli atti compiuti prima della notifica della domanda di revoca, ma non per quelli successivi.Implicazioni pratiche
Il commercialista che consiglia clienti che hanno ricevuto donazioni deve avvertire che le donazioni immobiliari restano «a rischio» per 20 anni (termine di usucapione) dal punto di vista delle azioni di riduzione dei legittimari, e che il rischio di revoca per sopravvenienza di figli dura cinque anni dalla nascita. Questa è una delle ragioni per cui i mutui su immobili di provenienza donativa sono difficilmente finanziabili dalle banche.Domande frequenti
Posso revocare una donazione fatta anni fa?
Solo per le due cause tassative dell'art. 800 c.c.: ingratitudine del donatario (entro un anno dalla conoscenza del fatto) o sopravvenienza di figli (entro cinque anni dalla nascita o riconoscimento).
Cosa si intende per 'ingratitudine' del donatario?
Non basta comportarsi male in senso generico. Le cause di ingratitudine sono tassative: attentato alla vita del donante, reati gravi contro di lui o i suoi familiari, o rifiuto ingiustificato degli alimenti dovuti al donante (art. 801 c.c.).
Ho donato casa a mio fratello e poi ho avuto un figlio. Posso riprendere la casa?
Potenzialmente sì. L'art. 800 c.c. consente la revoca per sopravvenienza di figli se al momento della donazione non ne avevi (né ne sapevi di avere). L'azione va esercitata entro cinque anni dalla nascita.
Se il donatario ha già venduto il bene a terzi, la revoca è ugualmente efficace?
Il terzo acquirente è protetto solo per gli atti compiuti prima della notifica della domanda di revoca. Dopo la notifica, i terzi non possono opporre il loro acquisto al donante che ha ottenuto la revoca.
La revoca della donazione ha conseguenze fiscali?
Sì. La restituzione del bene al donante è generalmente considerata un atto a titolo gratuito e può avere rilevanza per imposte di registro e ipocatastali. È consigliabile verificare il trattamento caso per caso con un professionista fiscale.