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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 110-bis del TUIR riconosceva agli enti non commerciali una detrazione d'imposta del 19 per cento su alcuni oneri sostenuti, in modo analogo a quanto previsto per le persone fisiche.
  • La detrazione operava fino a concorrenza dell'imposta lorda e riguardava le categorie di oneri richiamate alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis (ora articolo 15) del TUIR.
  • Condizione per beneficiare della detrazione era che gli oneri non fossero già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrevano a formare il reddito complessivo dell'ente.
  • In caso di rimborso degli oneri detratti, l'imposta dovuta per il periodo del rimborso era aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato, per recuperare il beneficio originariamente goduto.
  • La norma è stata sostanzialmente assorbita dalle disposizioni del Titolo II, Capo III sugli enti non commerciali e va letta in coordinamento con le agevolazioni speciali per ONLUS, enti del Terzo settore e organizzazioni non profit.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 110 Bis TUIR – Detrazione di imposta per oneri. (N.D.R. “La detrazione del 19 per cento, disposta dall’art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.”)

In vigore dal 11/01/2001 con effetto dal 01/01/1998

Modificato da: Legge del 07/12/2000 n. 383 Articolo 22

Nota: Modif. anche dall’art. 2 L. 352/97.

“1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a ), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato.

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Commento

Indice dei contenuti

La detrazione del 19 per cento per gli enti non commerciali

L'articolo 110-bis del TUIR è stato introdotto per riconoscere agli enti non commerciali un trattamento agevolato analogo a quello previsto per le persone fisiche dall'allora articolo 13-bis (oggi articolo 15). La logica del legislatore è chiara: gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni, comitati ed enti diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) non determinano il reddito come somma algebrica di costi e ricavi d'impresa, ma applicano regole più vicine a quelle delle persone fisiche. Era quindi coerente prevedere anche per loro la possibilità di abbattere l'imposta lorda con una detrazione del 19 per cento su determinati oneri.

Gli oneri ammessi alla detrazione

La norma rinviava alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR, oggi riprodotte nell'articolo 15. Si trattava, in particolare: degli interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione (lettera a), nei limiti stabiliti per le persone fisiche); delle spese di manutenzione e restauro di beni vincolati (lettera g); delle erogazioni liberali a favore dello Stato e di enti pubblici per attività culturali (lettera h) e dello spettacolo (lettera h-bis); delle erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e iniziative umanitarie (lettere i e i-bis); delle erogazioni a favore di società sportive dilettantistiche (lettera i-quater).

Un esempio pratico

Si pensi alla Fondazione Tizio, ente non commerciale che possiede un immobile vincolato dalla Soprintendenza e nell'anno sostiene spese di restauro per 50.000 euro. Senza l'articolo 110-bis, quelle spese non avrebbero trovato collocazione nella determinazione del reddito complessivo dell'ente (essendo riferite a un patrimonio non commerciale). Con la norma in commento, la Fondazione poteva fruire di una detrazione pari al 19 per cento di 50.000 euro, ossia 9.500 euro, da scomputare dall'imposta lorda IRES dovuta sull'esercizio. Analogamente, l'Associazione Caio che effettuava erogazioni liberali a un'altra ONLUS poteva godere della detrazione del 19 per cento sull'importo donato, secondo i limiti dell'articolo 13-bis.

La condizione di non deducibilità e il recapture del rimborso

Il legislatore ha posto un paletto fondamentale: la detrazione spetta a condizione che gli oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Si evita così un doppio beneficio (deduzione + detrazione) sullo stesso onere. Inoltre, in coerenza con l'analoga regola prevista per le persone fisiche, se l'ente ottiene un rimborso degli oneri per i quali aveva fruito della detrazione, l'imposta dovuta nel periodo del rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato. Si tratta di un meccanismo di recapture che neutralizza il vantaggio fiscale quando viene meno il presupposto sostanziale dell'agevolazione.

L'attualità della norma

Pur essendo ancora formalmente nel testo del TUIR, l'articolo 110-bis va oggi letto alla luce della profonda riforma degli enti non profit operata dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e della disciplina specifica delle ONLUS, degli enti filantropici, delle ASD e delle imprese sociali. Molte delle agevolazioni un tempo coperte dall'articolo 110-bis sono confluite in regimi più ampi e organici (deduzioni dal reddito complessivo, detrazioni rafforzate, social bonus), che il singolo ente deve attentamente coordinare con la disciplina generale del TUIR.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · IRES, operazioni con soggetti non residenti (DPR 917/1986, art. 110-bis)

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Chi può beneficiare della detrazione dell'articolo 110-bis?

Gli enti non commerciali, cioè i soggetti IRES diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR.

La detrazione del 19 per cento si applica a tutti gli oneri?

No, solo a quelli richiamati dalle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) dell'articolo 13-bis (oggi 15). Si tratta in particolare di interessi su mutui prima casa, spese di restauro su beni vincolati ed erogazioni liberali a favore di enti culturali, sportivi e di utilità sociale.

Cosa accade se l'onere è già deducibile nella determinazione del reddito complessivo?

La detrazione non spetta: il legislatore esclude il cumulo, evitando che lo stesso onere generi sia una riduzione della base imponibile sia un abbattimento diretto dell'imposta.

Cosa succede se l'ente ottiene un rimborso degli oneri detratti?

L'imposta dovuta nel periodo in cui è conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato, in modo da recuperare il beneficio fiscale originariamente goduto.

L'articolo 110-bis è ancora attuale dopo la riforma del Terzo settore?

La norma resta nel testo del TUIR, ma molte delle agevolazioni sono oggi assorbite dalla disciplina degli enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dalle norme speciali su ONLUS, ASD e imprese sociali, con cui va attentamente coordinata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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