Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 143 L. 689/1981 – Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Dopo l' articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , è inserito il seguente: "Art.
80-bis. – (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). – Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità".
Vedi anche
→art. 141 SANZIONI→art. 142 SANZIONI→art. 144 SANZIONI→art. 146 SANZIONI→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 145 L. 689/1981 – Articolo abrogato→Art. 140 L. 689/1981 – Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia→Art. 139 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia→Art. 147 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 143 della legge 689/1981 interviene sulla legge 685/1975 (la prima organica legge italiana sugli stupefacenti, antecedente al d.P.R. 309/1990 oggi vigente), introducendo una disposizione di coordinamento sulla destinazione delle sostanze stupefacenti confiscate. La norma rispondeva a un'esigenza pratica diffusa: le sostanze confiscate, in mancanza di una disciplina precisa, restavano talvolta in uffici giudiziari o presso autorità di polizia in condizioni di insicurezza, con rischi di sottrazione, dispersione o uso improprio.
La centralizzazione del controllo
La scelta del legislatore è di centralizzazione: le sostanze confiscate dal giudice e quelle confiscabili dal Ministro della sanità sono immediatamente versate al Ministero della sanità. La centralizzazione assicura (a) tracciabilità rigorosa del flusso delle sostanze, (b) custodia in strutture qualificate, (c) possibilità di destinazione a usi consentiti (ricerca scientifica, attività farmaceutica regolata), (d) distruzione controllata con procedure tecniche.
L'immediato versamento
L'immediatezza è una caratteristica fondamentale della norma. Le sostanze non possono restare nella disponibilità transitoria di uffici giudiziari o di organi di polizia oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni processuali e cautelari. Il versamento al Ministero della sanità deve seguire senza ritardi ingiustificati, in coerenza con il principio della pronta neutralizzazione del rischio collegato alla detenzione delle sostanze stupefacenti.
La doppia origine delle sostanze
La norma distingue due categorie di sostanze: quelle confiscate dal giudice (con sentenza definitiva o con provvedimento cautelare) e quelle confiscabili dal Ministro della sanità. La seconda categoria fa riferimento alle sostanze rinvenute presso soggetti non autorizzati, o detenute al di fuori delle condizioni di legge, e suscettibili di confisca amministrativa per provvedimento ministeriale. Il duplice canale di confluenza al Ministero della sanità garantisce l'unitarietà del sistema, indipendentemente dalla via (giudiziaria o amministrativa) che ha portato alla confisca.
Il ruolo del Ministero della sanità
Il Ministero della sanità (oggi Ministero della salute) è l'organo amministrativo competente in materia di farmacovigilanza, controllo delle sostanze stupefacenti e psicotrope, autorizzazioni a usi specifici (ricerca, produzione farmaceutica). La concentrazione delle sostanze confiscate presso questo dicastero risponde alla naturale competenza tecnica e amministrativa dell'organo: il Ministero dispone delle strutture, del personale qualificato e delle procedure per gestire le sostanze in modo sicuro.
L'evoluzione della disciplina
La legge 685/1975 è stata sostituita dal d.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti), che ha riorganizzato l'intera materia. La disciplina della destinazione delle sostanze confiscate è stata riformulata, ma il principio originario dell'art. 143 sopravvive: le sostanze stupefacenti confiscate non restano nella disponibilità di organi non specializzati, ma confluiscono in canali tecnici qualificati, gestiti dalle competenti autorità amministrative. Il sistema attuale prevede inoltre procedure di campionamento (in coordinamento con l'art. 48-ter disp. att. c.p.p. introdotto dall'art. 138 della stessa legge 689/1981) prima dell'eventuale distruzione delle sostanze.
Coordinamento sistemico
L'art. 143 si raccorda con l'art. 138 della stessa legge (introduzione degli artt. 48-bis e 48-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), che disciplina il prelievo di campioni prima della vendita o distruzione delle cose sequestrate. Per le sostanze stupefacenti, il prelievo di campioni è particolarmente importante: campioni delle sostanze devono essere conservati per eventuali nuovi accertamenti probatori, mentre il bulk delle sostanze può essere versato al Ministero della sanità per la destinazione finale.
Casi pratici
Caso 1: confisca giudiziale e versamento
Tizio è condannato per reato in materia di sostanze stupefacenti. La sentenza dispone la confisca delle sostanze stupefacenti sequestrate nel procedimento. Ai sensi dell'art. 143 (e dell'art. 80-bis l. 685/1975 introdotto da quest'ultimo), le sostanze sono immediatamente versate al Ministero della sanità. Prima del versamento, ai sensi dell'art. 48-ter disp. att. c.p.p. introdotto dall'art. 138 L. 689/1981, sono stati prelevati campioni utili per eventuali nuovi accertamenti.
Caso 2: confisca amministrativa ministeriale
Le autorità sanitarie rinvengono presso Caio, soggetto non autorizzato, una quantità di sostanze psicotrope. Le sostanze sono confiscabili dal Ministro della sanità con provvedimento amministrativo. Una volta disposta la confisca amministrativa, le sostanze confluiscono al Ministero della sanità per la destinazione tecnica, in coerenza con il sistema unitario di gestione delle sostanze stupefacenti confiscate.
Domande frequenti
Dove confluiscono le sostanze stupefacenti confiscate?
Al Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), immediatamente dopo la confisca, indipendentemente dal canale (giudiziale o amministrativo) attraverso cui è stata disposta. La centralizzazione assicura tracciabilità, custodia qualificata e gestione tecnica.
Perché si centralizza la destinazione delle sostanze?
Per garantire tracciabilità rigorosa, custodia in strutture specializzate, possibilità di destinazione a usi consentiti (ricerca scientifica, attività farmaceutica regolata) e distruzione controllata. La centralizzazione evita inoltre che le sostanze restino in uffici giudiziari o presso polizia in condizioni di insicurezza.
La norma è ancora vigente?
Il principio sopravvive nel d.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti), che ha sostituito la legge 685/1975. La disciplina attuale conferma la confluenza delle sostanze confiscate verso canali tecnici qualificati, gestiti dalle competenti autorità amministrative.