- Norma di novellazione: introduce nel codice penale gli articoli 32-bis, 32-ter e 32-quater.
- L'art. 32-bis disciplina l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: priva amministratori, sindaci, liquidatori e direttori generali della relativa capacità.
- L'art. 32-ter disciplina l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: divieto di durata da uno a tre anni.
- L'art. 32-quater elenca i delitti per i quali l'incapacità di contrattare consegue alla condanna (artt. 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis c.p. e altri).
Testo dell'articoloVigente
Art. 120 L. 689/1981 — Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Dopo l' articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli: "Art.
32-bis. – (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). – L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio". "Art.
32-ter. – (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni". "Art.
32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
Commento
L'art. 120 della L. 689/1981 inserisce nel codice penale tre nuove pene accessorie (artt. 32-bis, 32-ter e 32-quater) che rispondono all'esigenza di adattare il sistema sanzionatorio alla complessità economica e organizzativa del Novecento avanzato: criminalità d'impresa, corruzione, appalti pubblici, organizzazioni economiche complesse. Si tratta di una delle novità più significative della riforma del 1981 sul piano della tipologia sanzionatoria.
L'art. 32-bis c.p.: interdizione temporanea dagli uffici direttivi
Il nuovo art. 32-bis c.p. priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, gli uffici di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. La sanzione consegue automaticamente a ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Il duplice presupposto (entità della pena + relazione qualificata col fatto) circoscrive l'applicazione ai casi più significativi, in cui la fiducia richiesta dalla funzione direttiva risulta concretamente tradita.
L'ampio raggio della pena accessoria
La formulazione 'ogni altro ufficio con potere di rappresentanza' assicura un raggio applicativo ampio, capace di coprire la varietà delle configurazioni organizzative concretamente esistenti: oltre alle figure classiche, possono essere ricomprese cariche statutariamente previste con poteri rappresentativi, organi monocratici di enti non societari, posizioni dirigenziali con delega di firma rappresentativa. La giurisprudenza ha valorizzato la sostanza dei poteri concretamente esercitati rispetto alla mera denominazione formale.
L'art. 32-ter c.p.: incapacità di contrattare con la PA
L'art. 32-ter c.p. introduce un'altra figura accessoria di rilievo crescente: l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, che importa il divieto di concludere contratti con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (acqua, energia, gas, telefonia: tutti ambiti in cui la prestazione è essenziale per la vita ordinaria e non può essere ragionevolmente preclusa). La durata della misura è fissata in un minimo di un anno e un massimo di tre anni: il giudice modula la durata in base alla gravità del fatto e alla personalità del condannato.
L'art. 32-quater c.p.: i delitti presupposto
L'art. 32-quater c.p. costruisce il catalogo dei delitti per i quali la condanna comporta automaticamente l'incapacità di contrattare con la PA. L'elenco originario comprende: artt. 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d'ufficio), 319 (corruzione per atto contrario), 320 (corruzione di incaricato di pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 353 (turbata libertà degli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), 356 (frode nelle pubbliche forniture), 416 (associazione per delinquere), 437 (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato), 501-bis (manovre speculative su merci). Il catalogo è stato in seguito integrato da numerose riforme successive, tra cui quelle in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e seguenti).
La logica del sistema: protezione dell'integrità del mercato pubblico
L'introduzione di queste pene accessorie risponde a una logica di sistema: proteggere l'integrità del mercato pubblico e la correttezza delle dinamiche imprenditoriali, escludendo dagli incarichi di gestione e dalle relazioni con la PA chi abbia dimostrato di non meritare la fiducia che essi richiedono. Si tratta di sanzioni di tipo professional-organizzativo, complementari rispetto alla pena principale e dirette a prevenire la commissione di nuovi reati nello stesso ambito di abuso.
Domande frequenti
Quando opera l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche?
Ai sensi dell'art. 32-bis c.p. (introdotto dall'art. 120 L. 689/1981), opera automaticamente con ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Cosa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?
Importa il divieto di concludere contratti con la PA per una durata da uno a tre anni, salvo i contratti necessari a ottenere prestazioni di pubblico servizio essenziale (acqua, energia, gas, telefonia).
Per quali delitti consegue l'incapacità di contrattare con la PA?
L'art. 32-quater c.p. elenca i delitti presupposto: corruzione, concussione, turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture, associazione per delinquere, rialzo/ribasso fraudolento e altri. L'elenco è stato ampliato da successivi interventi legislativi anticorruzione.
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