Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 216/2023: maggiorazione costo dipendenti per imprese

D.Lgs. 216/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

Maggiorazione deducibilità nuove assunzioni. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

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In sintesi

  • Il D.Lgs. 216/2023 introduce per il solo 2024 una maggiorazione del 20% del costo del personale dipendente di nuova assunzione, deducibile ai fini IRES/IRPEF d’impresa.
  • La maggiorazione sale al 30% per assunzioni di soggetti meritevoli (donne con figli, under 30 NEET, ex percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori con disabilità).
  • Spetta a imprese e professionisti che incrementano effettivamente l’organico rispetto alla media dell’anno precedente.
  • Si applica solo ai contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione delle conversioni da tempo determinato non incidenti sull’organico.
  • La misura è strutturalmente a tempo (anno 2024) ma la delega prevede possibile stabilizzazione triennale.
Indice dei contenuti

Il D.Lgs. 216/2023 introduce all’art. 4 una maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. È una delle misure di sostegno alle imprese contenute nel primo tassello della riforma IRPEF/IRES. Il meccanismo è semplice e replica l’esperienza positiva di precedenti norme agevolative (es. ACE, super-ammortamento): si maggiora il costo deducibile in modo che il beneficio sia indipendente dalle aliquote ordinarie.

Il meccanismo della maggiorazione

Il costo del personale di nuova assunzione (riferito ai contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2024) è deducibile ai fini delle imposte sui redditi maggiorato del 20%. La maggiorazione opera in via extra-contabile come variazione in diminuzione in dichiarazione. Per una nuova assunzione che genera un costo lordo di 30.000 euro, il datore deduce 36.000 euro: con aliquota IRES al 24%, il risparmio d’imposta è di circa 1.440 euro.

La maggiorazione del 30% per categorie meritevoli

La quota sale al 30% per le assunzioni di soggetti appartenenti a categorie individuate dal decreto: donne con almeno due figli minori, giovani under 30 ammessi a incentivi all’occupazione, ex percettori di reddito di cittadinanza non aventi i requisiti per l’assegno di inclusione, persone con disabilità, vittime di violenza assistite dai centri antiviolenza. La misura riconosce un beneficio rafforzato per l’inclusione sociale.

Requisito di incremento occupazionale

L’agevolazione opera solo se vi è un effettivo incremento occupazionale rispetto all’anno precedente. Si calcola un confronto fra il numero medio di dipendenti a tempo indeterminato nel 2024 e quello del 2023: la maggiorazione è riferita al minor valore fra il costo dei nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale rispetto al 2023. Si evita così l’agevolazione di mere sostituzioni o turn-over.

Esclusioni e limiti

Sono esclusi: gli enti non commerciali per la parte non commerciale, i datori in liquidazione/concordato, le imprese in difficoltà ai sensi del diritto UE. Restano ammessi i professionisti che esercitano in forma individuale o associata. Le conversioni di rapporti a termine in indeterminato concorrono al calcolo dell’incremento solo se determinano un effettivo aumento di organico (non quindi mere stabilizzazioni del personale già in essere). La misura è cumulabile con altre agevolazioni occupazionali nei limiti del de minimis o degli aiuti di Stato.

Adempimenti dichiarativi

La fruizione passa per la dichiarazione dei redditi del periodo 2024 (modello Redditi 2025). Non è richiesta istanza preventiva o autorizzazione: l’impresa autodetermina il beneficio e lo applica in dichiarazione. È buona prassi documentare in modo analitico, all’interno della contabilità del personale, gli importi su cui è calcolata la maggiorazione, perché il beneficio è soggetto a controllo successivo.

Prospettive di proroga

La norma è formalmente a tempo (solo 2024) ma la delega prevede la possibilità di stabilizzazione. Il legislatore ha già evidenziato l’intenzione di prorogare la misura nei prossimi anni in funzione anticiclica. È quindi opportuno per le imprese pianificare le assunzioni cogliendo l’opportunità del 2024 senza dare per scontata la replica nel 2025 senza ulteriori interventi.

Casi pratici

Caso 1: nuova assunzione standard

Tizio gestisce una SRL e nel marzo 2024 assume un programmatore con costo lordo annuo di 40.000 euro. Nel 2023 aveva 10 dipendenti, ora ne ha 11. Deduce 40.000 + 20% = 48.000 euro, con risparmio IRES di 1.920 euro. Aggiungendo IRAP, il risparmio totale è circa 2.500 euro per anno.

Caso 2: assunzione di categoria meritevole

Caia titolare di studio professionale assume una collaboratrice con disabilità a tempo indeterminato, costo lordo 25.000 euro. Beneficia della maggiorazione al 30%: deduce 32.500 euro, con risparmio IRPEF marginale del 43% pari a 3.225 euro. È inoltre cumulabile con gli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di persone con disabilità, nei limiti UE.

Domande frequenti

Quali contratti rientrano nella maggiorazione?

Solo i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato stipulati nel 2024. Restano esclusi tempo determinato, apprendistato (salvo trasformazione), e collaborazioni autonome.

Posso applicare la maggiorazione se ho contemporaneamente sostituito dipendenti dimissionari?

L’agevolazione opera solo per l’incremento netto dell’organico. Se le nuove assunzioni sono mere sostituzioni, l’incremento è zero e non c’è beneficio.

Sono ammesse cumulabilità con altri incentivi?

Sì, salvo i limiti del de minimis europeo e delle norme sugli aiuti di Stato. La maggiorazione è cumulabile con sgravi contributivi e con altre agevolazioni fiscali nei limiti consentiti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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