← Torna a Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'istruttoria del procedimento di emanazione dell'ordinanza ex art. 313
  • Rinvia ai principi della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo
  • Consente al Ministro di delegare il Prefetto e di avvalersi di altri organi
  • Coinvolge ARPA, organi di polizia giudiziaria, consulenti tecnici
  • Fase istruttoria essenziale per la legittimita del provvedimento finale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 312 Cod. Amb. — istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. L’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale di cui all’articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , per l’accertamento dei fatti, per l’individuazione dei trasgressori, per l’attuazione delle misure a tutela dell’ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , per l’accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l’operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi professionisti.

4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento del fatto dannoso e per l’individuazione dei trasgressori, può disporre l’accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Per l’accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all’esercizio di attività professionali è necessario che l’Amministrazione si munisca dell’autorizzazione dell’autorità giudiziara competente. In ogni caso, dell’accesso nei luoghi di cui al presente comma dovrà essere informato il titolare dell’attività o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con l’assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.

5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può chiedere l’autorizzazione per la perquisizione di tali locali all’autorità giudiziaria competente.

6. È in ogni caso necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente per procedere, durante l’accesso, a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale.

7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all’interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonché le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall’interessato o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L’interessato ha diritto di averne copia.

8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.

Commento

L'articolo 312 disciplina la fase istruttoria del procedimento che porta all'emanazione dell'ordinanza ministeriale prevista dall'art. 313. L'istruttoria amministrativa e fase centrale dell'azione del MASE: e in questa sede che si raccolgono i dati, si individuano i responsabili, si valuta il danno e si elaborano le misure da imporre. La qualita dell'istruttoria condiziona direttamente la sostenibilita del provvedimento finale.

I principi della L. 241/1990

Il comma 1 prevede che l'istruttoria si svolga secondo i principi della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Si applicano dunque gli istituti generali: comunicazione di avvio del procedimento, partecipazione degli interessati, accesso agli atti, intervento, presentazione di osservazioni e documenti. Questi presidi garantiscono il giusto procedimento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

La delega al Prefetto

Il Ministro puo delegare il Prefetto competente per territorio per l'accertamento dei fatti, l'individuazione dei trasgressori, l'attuazione delle misure e il risarcimento dei danni. Questa possibilita di delega valorizza l'autorita prefettizia come terminale territoriale dell'azione statale. Il Prefetto, in posizione di terzieta rispetto agli enti locali, puo coordinare le diverse istituzioni coinvolte con efficacia operativa.

Le convenzioni con altri organi

Il Ministro puo avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, di organi specializzati. Questo include ARPA, ISPRA, Carabinieri Forestali, Vigili del fuoco, altre forze di polizia. Le convenzioni regolano gli aspetti operativi, le modalita di cooperazione, eventuali rimborsi spese. La rete istituzionale e ricca, e il suo coordinamento e elemento di efficienza dell'azione di tutela.

L'attivita istruttoria tecnica

L'istruttoria si compone di rilievi sul campo, prelievi di campioni, analisi di laboratorio, interrogazioni di testimoni, esame di documenti aziendali, valutazioni tecniche. La qualita di queste attivita e essenziale: errori procedurali (irregolarita nel campionamento, vizi nella catena di custodia) possono compromettere la sostenibilita probatoria. ARPA fornisce supporto tecnico qualificato.

L'accertamento dei fatti e dei responsabili

L'istruttoria mira a stabilire i fatti rilevanti e a identificare i responsabili. L'individuazione dei trasgressori e attivita delicata: puo coinvolgere non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche, amministratori, soggetti di fatto. La ricostruzione delle catene di responsabilita richiede analisi giuridica accurata, anche in coordinamento con la disciplina della responsabilita degli enti (D.Lgs. 231/2001).

Il principio del contraddittorio

Il contraddittorio con i potenziali responsabili e elemento essenziale. Devono essere notificati gli atti di avvio, devono essere offerte possibilita di partecipazione e di difesa. Il rispetto del contraddittorio e condizione di legittimita del provvedimento finale: la sua violazione e tipico motivo di censura giurisdizionale, accolto dalla giurisprudenza amministrativa in linea generale con rigore.

Il rapporto con il procedimento penale

L'istruttoria amministrativa puo svolgersi parallelamente a un procedimento penale per gli stessi fatti. I rapporti sono regolati dai principi generali: l'autonomia delle giurisdizioni, ma anche il coordinamento informativo. ARPA e Carabinieri Forestali svolgono spesso funzioni di polizia giudiziaria, con scambio di informazioni tra autorita amministrative e giudiziarie nei limiti delle riserve di indagine.

Domande frequenti

Come si svolge l'istruttoria?

Secondo i principi della L. 241/1990, con comunicazione di avvio, partecipazione degli interessati, accertamento dei fatti e dei responsabili.

Il Ministro puo delegare?

Si, puo delegare il Prefetto competente per territorio per l'accertamento dei fatti e l'individuazione dei trasgressori.

Chi supporta tecnicamente l'istruttoria?

ARPA, ISPRA, Carabinieri Forestali, altre forze di polizia, anche tramite convenzioni che regolano la cooperazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.