- Disciplina l'azione del MASE per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica
- Consente l'esercizio dell'azione civile anche in sede penale
- Coordina con la disciplina della parte sesta e con gli ecoreati
- Le attivita pericolose dell'allegato 5 comportano responsabilita oggettiva
- Norma cardine per la quantificazione e il recupero del danno
Testo dell'articoloVigente
Art. 311 Cod. Amb. — azione risarcitoria in forma specifica
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. 2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell’allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione di cui all’allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti 67 3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all’accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento
Stesso numero, altri codici
- Art. 311 D.Lgs. 209/2005 — (Assetti proprietari)
- Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso
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- Art. 311 c.p.: Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
In sintesi
L'articolo 311 disciplina l'azione del MASE per il risarcimento del danno ambientale, fornendo lo strumento operativo per il recupero in forma specifica del danno. La norma e cardine sostanziale della parte sesta: stabilisce chi puo agire, in quale sede e con quali criteri, integrando il quadro processuale degli artt. 309-310.
Il risarcimento in forma specifica
La preferenza accordata dal legislatore e per il risarcimento in forma specifica, ossia per la riparazione concreta del danno attraverso interventi di ripristino. Questa scelta valorizza la tutela ambientale sostanziale: l'obiettivo primario non e ottenere una somma di denaro, ma riportare l'ambiente a uno stato equivalente a quello originario. Solo se il ripristino in forma specifica e impossibile o eccessivamente oneroso si ricorre al risarcimento per equivalente patrimoniale.
L'azione civile in sede penale
Il MASE puo esercitare l'azione civile anche in sede penale, costituendosi parte civile nel processo per i reati ambientali. Questo strumento e particolarmente efficace, perche permette di concentrare in un unico procedimento l'accertamento del reato e la quantificazione del danno civile, con economia processuale e maggior efficacia di tutela. Le sentenze penali con statuizioni civili sono direttamente esecutive per il MASE.
Il coordinamento con la parte sesta
L'azione risarcitoria si raccorda con le procedure amministrative della parte sesta. Il MASE puo optare tra l'attivazione delle procedure ordinarie (artt. 304 ss.) e l'azione giurisdizionale. Spesso le due strade procedono parallelamente: la procedura amministrativa per ottenere ripristino e bonifica, l'azione giudiziaria per il risarcimento del danno residuo o per le componenti non coperte dal ripristino strutturale.
Le attivita pericolose dell'allegato 5
Il comma 2 detta una regola particolarmente rilevante: per le attivita pericolose elencate nell'allegato 5 alla parte sesta opera una forma di responsabilita oggettiva. Gli operatori di tali attivita sono obbligati al risarcimento indipendentemente dalla prova della colpa. Si tratta di attivita ad alto rischio ambientale (gestione di rifiuti pericolosi, sostanze chimiche, impianti soggetti a IPPC, ecc.) per le quali il legislatore ha ritenuto giustificato un regime piu severo.
La quantificazione del danno
La quantificazione del danno ambientale e attivita tecnicamente complessa. Si applicano criteri scientifici (perdita di servizi ecosistemici, valore delle risorse danneggiate, costi di ripristino) e principi economici (analisi costo-beneficio, valutazione monetaria delle risorse naturali). ISPRA ha sviluppato metodologie di valutazione, in coerenza con le linee guida europee. La quantificazione e elemento centrale dei procedimenti, e le perizie tecniche assumono rilievo determinante.
Gli ecoreati
L'art. 311 si coordina con gli ecoreati introdotti dalla L. 68/2015 (artt. 452-bis ss. c.p.): inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico organizzato di rifiuti, omessa bonifica. Il MASE puo costituirsi parte civile in questi procedimenti, ottenendo statuizioni civili nei confronti dei responsabili. Le pene previste dagli ecoreati sono significative (reclusione fino a quindici anni e oltre), e la prospettiva di un risarcimento civile rafforza la deterrenza.
Profili evolutivi
La giurisprudenza ha progressivamente affinato l'interpretazione dell'art. 311. La Cassazione, in linea generale, valorizza la centralita del ripristino in forma specifica e la possibilita di cumulare azione amministrativa e civile. La quantificazione del danno e oggetto di contenzioso frequente, con perizie spesso contrapposte tra accusa e difesa. La trasparenza dei criteri di valutazione e elemento crescente di garanzia.
Domande frequenti
Cosa privilegia l'art. 311?
Il risarcimento in forma specifica, ossia il ripristino concreto del bene danneggiato; solo in via subordinata si ricorre al risarcimento per equivalente patrimoniale.
Il MASE puo agire in sede penale?
Si, puo esercitare l'azione civile anche in sede penale, costituendosi parte civile nei procedimenti per reati ambientali.
Le attivita pericolose hanno regime speciale?
Si, per le attivita elencate nell'allegato 5 opera una forma di responsabilita oggettiva, indipendente dalla prova della colpa.