Testo dell'articoloVigente
Art. 303 Cod. Amb. – esclusioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. La parte sesta del presente decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione; 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l’indennizzo rientrino nell’ambito d’applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell’allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito; c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988; d) non si applica ai rischi nucleari relativi all’ambiente né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica o causati da un incidente o un’attività per i quali la responsabilità o l’indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell’allegato 2 alla parte sesta del presente decreto; e) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali; f) non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto … ; g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent’anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato; h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori; i) LETTERA A BROGATA DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97 .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 303 disegna i confini della disciplina sul danno ambientale, escludendo dal suo perimetro applicativo determinate fattispecie. Le esclusioni riprendono la struttura della direttiva 2004/35/CE e riflettono una scelta di sistema: alcuni eventi sono sottratti al regime generale di responsabilita perche disciplinati da fonti speciali o perche non riconducibili a comportamenti umani imputabili.
Eventi bellici e atti ostili
La lettera a) esclude dalla disciplina i danni cagionati da atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita, guerra civile, insurrezione. La ratio e chiara: la responsabilita ambientale presuppone un comportamento imputabile a un operatore, mentre gli eventi bellici sfuggono a tale logica. La disciplina dei danni di guerra trova fondamento in fonti internazionali specifiche (convenzioni di Ginevra, statuto della Corte penale internazionale per i crimini ambientali in tempo di guerra).
Fenomeni naturali eccezionali
Sono esclusi anche i fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili. La definizione e restrittiva: non basta che il fenomeno sia naturale, deve essere eccezionale, inevitabile e incontrollabile. Eventi prevedibili o evitabili con la diligenza dovuta restano riconducibili alla responsabilita dell'operatore, ad esempio nel caso di mancata adozione di misure di prevenzione contro alluvioni o frane in zone a rischio noto.
Convenzioni internazionali specifiche
La lettera b) esclude i danni provocati da incidenti per i quali la responsabilita o l'indennizzo rientrino nell'ambito di convenzioni internazionali specifiche. Si tratta principalmente di convenzioni sui danni da idrocarburi (CLC, Fund Convention), sui danni nucleari (convenzioni di Parigi e Vienna), sui danni da sostanze pericolose. La scelta evita sovrapposizioni regolatorie e applica il principio di specialita: dove esiste una disciplina settoriale, prevale quella.
Le attivita rientranti in regolamenti UE
L'articolo esclude inoltre i danni causati da attivita il cui scopo principale e quello di tutelare la difesa nazionale o la sicurezza internazionale. Si tratta di attivita per le quali prevalgono considerazioni di interesse pubblico superiore, e la cui regolamentazione segue logiche diverse. Questa esclusione e oggetto di interpretazione restrittiva, per evitare che diventi una scappatoia per attivita non strettamente connesse alla difesa.
Il combinato disposto con altre discipline
Le esclusioni dell'art. 303 non significano che gli eventi esclusi siano privi di disciplina, ma che si applicano regimi diversi. Per esempio, una contaminazione causata da un evento naturale eccezionale non rientra nella parte sesta del Codice, ma puo essere oggetto delle norme sulla bonifica (parte quarta), oppure di interventi di protezione civile, con coperture assicurative o pubbliche.
Profili interpretativi
L'applicazione delle esclusioni richiede valutazioni caso per caso. La giurisprudenza, in linea generale, valorizza interpretazioni restrittive, in coerenza con la natura derogatoria delle esclusioni rispetto al principio generale di responsabilita ambientale. Le esclusioni hanno funzione di chiarezza sistemica, non di limitazione sostanziale della tutela.
Casi pratici
Caso 1: alluvione eccezionale
Tizio gestisce uno stabilimento colpito da alluvione eccezionale che disperde sostanze pericolose nell'ambiente. La parte sesta non si applica se l'evento e qualificabile come eccezionale, inevitabile e incontrollabile, ma la bonifica del sito segue la parte quarta del Codice.
Caso 2: incidente da idrocarburi in mare
Caio gestisce una nave coinvolta in un sinistro con sversamento di idrocarburi. La parte sesta non si applica perche operano le convenzioni internazionali CLC e Fund Convention, che disciplinano in modo specifico responsabilita e indennizzo.
Domande frequenti
Quali eventi sono esclusi dalla disciplina?
Eventi bellici, sabotaggi, fenomeni naturali eccezionali e inevitabili, attivita di difesa nazionale, danni coperti da convenzioni internazionali specifiche.
Un'alluvione esclude sempre la responsabilita?
Solo se l'alluvione e qualificabile come eccezionale, inevitabile e incontrollabile; eventi prevedibili o gestibili con diligenza rientrano nella responsabilita ordinaria.
Le esclusioni eliminano ogni tutela?
No, sottraggono solo l'applicazione della parte sesta, ma altre discipline (bonifica, protezione civile, convenzioni internazionali) possono trovare applicazione.