Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 297 Cod. Amb. – abrogazioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, l’ articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395 , il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l’articolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82 .
Vedi anche
→art. 295 AMBIENTE→art. 296 AMBIENTE→art. 298 AMBIENTE→art. 298-bis AMBIENTE→art. 844 c.c. (Immissioni)→art. 2050 c.c. (Attività pericolosa)→art. 9 Cost. (Paesaggio)→art. 41 Cost. (Iniziativa economica)→Art. 299 Cod. Amb. – competenze ministeriali→Art. 294 Cod. Amb. – Prescrizioni per il rendimento di combustione→Art. 300 Cod. Amb. – danno ambientale→Art. 293 Cod. Amb. – Combustibili consentiti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 297 e norma di chiusura abrogativa del titolo III sui combustibili. Cancella espressamente alcune disposizioni previgenti, completando l'opera di pulizia normativa che attraversa l'intera parte quinta del Codice (artt. 280, 289 e 297). La tecnica e quella ricorrente: abrogazione espressa con clausola di salvezza per disposizioni di cui il Codice prevede l'ulteriore vigenza.
La legge 349/1986
L'art. 2, comma 2, della legge 349/1986 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) e tra le disposizioni abrogate. Si trattava di una previsione collaterale, relativa a competenze ministeriali in materia di combustibili, che la nuova disciplina ha riassorbito nel piu ampio sistema di competenze del Codice. La legge 349/1986, nel suo complesso, conserva tuttavia rilievo storico come atto istitutivo del dicastero ambientale.
I DPCM del 2001-2002
Il DPCM 7 settembre 2001, n. 395, e il DPCM 8 marzo 2002 disciplinavano aspetti tecnici dei combustibili, in particolare in relazione a specifiche merceologiche e modalita di utilizzo. La loro abrogazione e parte del processo di organicizzazione del settore: la materia, prima sparsa in fonti regolamentari, e oggi concentrata negli allegati alla parte quinta, secondo un modello normativo piu coerente.
Il decreto-legge 22/2002
L'art. 2 del D.L. 7 marzo 2002, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2002, n. 82, e ulteriore norma abrogata. Il decreto-legge era intervenuto su aspetti urgenti del settore energetico e dei combustibili. La sua abrogazione conferma la scelta di concentrare nel Codice la disciplina ambientale dei combustibili, sottraendola alla legislazione di urgenza emergenziale.
La clausola di salvezza
La formula iniziale escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza opera nella consueta logica di evitare vuoti normativi. Permette, ad esempio, di mantenere temporaneamente in vigore norme tecniche o allegati richiamati dal Codice in via transitoria. La sua interpretazione richiede sempre la lettura coordinata con le disposizioni transitorie dell'art. 298.
Effetti applicativi
Per gli operatori del settore, l'art. 297 conferma che il riferimento esclusivo e oggi il titolo III del Codice e i suoi allegati. Le norme abrogate possono trovare rilievo solo in sede di ricostruzione storica o per fatti pregressi non ancora esauriti, secondo i principi generali in tema di successione di leggi nel tempo. La disciplina europea (direttiva 2016/802/UE) continua a fornire il quadro di riferimento sovranazionale.
Casi pratici
Caso 1: contratto storico
Tizio negozia il rinnovo di un contratto di fornitura di combustibile sottoscritto sotto la disciplina previgente. Le specifiche tecniche vengono aggiornate al nuovo regime, perche le fonti che le regolavano sono state abrogate dall'art. 297.
Caso 2: contestazione pregressa
Caio difende una posizione su fatti del 2003. In tale contesto puo richiamare la disciplina previgente come norma applicabile al tempo, pur essendo oggi abrogata dall'art. 297.
Domande frequenti
Quali norme abroga l'art. 297?
Art. 2 c. 2 L. 349/1986, DPCM 395/2001, DPCM 8 marzo 2002 e art. 2 D.L. 22/2002, salve le disposizioni di cui il Codice prevede l'ulteriore vigenza.
La legge 349/1986 e totalmente abrogata?
No, solo l'art. 2 c. 2; la legge conserva rilievo storico come atto istitutivo del Ministero dell'ambiente.
Le norme abrogate sono richiamabili?
Solo come riferimento storico o per fatti pregressi non ancora esauriti, secondo i principi generali in tema di successione di leggi nel tempo.