In sintesi
- Apre il titolo III sui combustibili utilizzabili negli impianti
- Definisce il perimetro applicativo per impianti dei titoli I e II
- Disciplina caratteristiche merceologiche e condizioni di utilizzo
- Riguarda anche i combustibili per uso marittimo
- Norma di apertura, fondamentale per la coerenza del sistema combustibili-impianti
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 291 Cod. Amb. — campo di applicazione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo . Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 291 Codice Civile: Condizioni
- Articolo 291 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto
- Articolo 291 Codice di Procedura Penale: Procedimento applicativo
- Articolo 291 Codice Penale: Vilipendio alla nazione italiana
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 291 apre il titolo III della parte quinta del Codice, dedicato ai combustibili. Si tratta di un titolo trasversale, che riguarda i combustibili utilizzabili sia negli impianti industriali (titolo I) sia negli impianti termici civili (titolo II), e che disciplina anche i combustibili per uso marittimo. La norma di apertura definisce il campo di applicazione e ne traccia i contorni concettuali.
L'integrazione tra impianti e combustibili
La disciplina dei combustibili non puo essere disgiunta da quella degli impianti: le emissioni dipendono sia dalla tecnologia di combustione sia dalle caratteristiche del combustibile utilizzato. L'art. 291 sancisce questa integrazione, stabilendo che la disciplina dei combustibili si applica a tutti gli impianti dei titoli I e II, inclusi gli impianti termici civili di potenza inferiore al valore di soglia. Si tratta di un ambito applicativo molto ampio, che copre la quasi totalita degli impianti di combustione del territorio.
Le caratteristiche merceologiche
Il titolo disciplina le caratteristiche merceologiche, ossia le specifiche tecniche e qualitative dei combustibili: tenore di zolfo, ceneri, viscosita, contenuto di metalli pesanti e altri parametri rilevanti. Queste caratteristiche sono dettagliate nell'allegato X, che funge da catalogo dei combustibili ammissibili e delle relative qualita. La standardizzazione e essenziale per il mercato e per la prevedibilita dei comportamenti emissivi.
Le condizioni di utilizzo
Oltre alle caratteristiche, la norma disciplina anche le condizioni di utilizzo. Non basta che un combustibile sia ammissibile in se: deve essere utilizzato in impianti idonei e nelle modalita previste. Questa duplice prospettiva (merceologica e funzionale) consente di evitare usi impropri di combustibili potenzialmente puliti ma incompatibili con specifiche tecnologie.
I combustibili per uso marittimo
La disciplina dei combustibili marittimi rappresenta una specialita rilevante, in attuazione della direttiva 1999/32/CE e successivi aggiornamenti, oltre che della convenzione MARPOL. Il tenore di zolfo nei combustibili marittimi e oggetto di limitazioni progressive, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree portuali e nelle acque costiere. L'inserimento della disciplina marittima nel titolo III testimonia la scelta del legislatore di trattare i combustibili in modo unitario, indipendentemente dal vettore di utilizzo.
Coordinamento internazionale
La regolamentazione dei combustibili e fortemente influenzata dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali. Il MASE, di concerto con i dicasteri competenti, partecipa alla negoziazione delle regole sovranazionali e ne cura il recepimento. ISPRA, da parte sua, fornisce dati e analisi che supportano le scelte normative, anche in dialogo con l'Agenzia europea dell'ambiente.
Domande frequenti
Cosa disciplina il titolo III?
Le caratteristiche merceologiche dei combustibili e le condizioni del loro utilizzo negli impianti industriali, civili e per uso marittimo.
Riguarda anche i piccoli impianti civili?
Si, l'ambito di applicazione include gli impianti termici civili di potenza inferiore al valore di soglia.
I combustibili marittimi seguono regole speciali?
Si, vi sono limiti specifici di tenore di zolfo, in attuazione della direttiva europea e della convenzione MARPOL, dettagliati all'art. 295.
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