Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 665 c.c. – Scelta nel legato alternativo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 664 - Articolo 664 Codice Civile: Adempimento del legato di genere→Cod. civ. art. 666 - Art. 666 Codice Civile: Trasmissione all’erede della facoltà di s…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 663 Codice Civile: Legato imposto a un solo erede→Articolo 667 Codice Civile: Accessioni della cosa legata→Articolo 662 Codice Civile: Onere della prestazione del legato→Articolo 668 Codice Civile: Adempimento del legato→Art. 661 Codice Civile: Prelegato→Articolo 669 Codice Civile: Frutti della cosa legata→Articolo 660 Codice Civile: Legato di alimenti
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In sintesi
Indice dei contenuti
L’art. 665 c.c. disciplina un aspetto tecnico ma frequente nella prassi testamentaria: il legato che ha per oggetto più prestazioni poste in alternativa fra loro, di cui il beneficiario potrà conseguirne una soltanto. La norma stabilisce la regola generale sull’individuazione di chi sia chiamato a operare la scelta, ricalcando la struttura dell’obbligazione alternativa di cui agli artt. 1285 e seguenti del codice civile, ma calandola nel peculiare contesto della successione a causa di morte. Comprendere questa disposizione significa cogliere il punto di equilibrio fra la volontà del testatore, che resta sempre sovrana, e l’esigenza di certezza nell’attuazione del lascito.
La struttura del legato alternativo
Si ha legato alternativo quando il testatore dispone a favore di un soggetto più oggetti o più prestazioni legate dalla congiunzione disgiuntiva «oppure»: ad esempio «lascio a Tizio il fondo agricolo oppure l’appartamento in città». La caratteristica essenziale è che, pur essendo più i beni dedotti nella disposizione, uno solo di essi formerà oggetto dell’attribuzione finale. Fino al momento della scelta il legato resta indeterminato nel suo contenuto concreto, sebbene già perfetto nella sua esistenza: il diritto del legatario sorge con l’apertura della successione, ma la prestazione dovuta si precisa solo con l’atto di scelta.
A chi spetta la scelta
La norma individua una regola suppletiva: in mancanza di diversa indicazione del testatore, la scelta spetta all’onerato, cioè al soggetto gravato dall’adempimento del legato, tipicamente l’erede. Questa soluzione si spiega in coerenza con il diritto comune delle obbligazioni alternative, dove la facoltà di scelta è di regola attribuita al debitore. Il testatore conserva però piena libertà di derogare a tale criterio, potendo attribuire la scelta direttamente al legatario, oppure rimetterla al giudizio di un terzo estraneo al rapporto successorio. La volontà testamentaria, anche desumibile per via interpretativa, prevale sempre sulla regola legale di default.
Il momento e gli effetti della scelta
L’atto di scelta ha natura di dichiarazione di volontà e produce l’effetto di concentrare l’attribuzione su un’unica prestazione, che diviene retroattivamente l’oggetto del legato come se fosse stato l’unico fin dall’origine. Da quel momento il legatario può pretendere la consegna del bene prescelto e l’onerato vi è tenuto. La scelta, una volta validamente compiuta e comunicata, è in linea generale irrevocabile, perché con essa si esaurisce il potere conferito e si stabilizza l’assetto degli interessi.
Rapporti con la disciplina delle obbligazioni alternative
L’art. 665 c.c. non disciplina ogni profilo del legato alternativo, ma si limita a fissare la regola sul soggetto legittimato a scegliere. Per le questioni ulteriori — come le conseguenze dell’impossibilità di una delle prestazioni, la mora nella scelta o il trasferimento del potere di scelta — soccorrono, in quanto compatibili, i principi generali sulle obbligazioni alternative. Così, se una delle prestazioni dedotte diviene impossibile per causa non imputabile, il legato tende a concentrarsi sulla prestazione residua ancora possibile; analogamente, l’inerzia del soggetto chiamato a scegliere può aprire la strada a rimedi volti a evitare lo stallo nell’attuazione del lascito.
Profili pratici e di redazione testamentaria
Nella pratica, la chiarezza della scheda testamentaria è decisiva. Chi redige un testamento contenente un legato alternativo dovrebbe esplicitare a chi intende affidare la scelta, evitando di lasciare il punto all’interpretazione. Indicare espressamente il legatario come titolare della scelta, ad esempio, rafforza la posizione del beneficiario; rimettere la scelta a un terzo di fiducia può invece servire a bilanciare interessi contrapposti tra più chiamati. La determinazione dell’oggetto incide anche su profili fiscali e di pubblicità immobiliare, poiché solo dopo la scelta si potrà procedere alle formalità relative al bene effettivamente attribuito.
Forma e comunicazione della scelta
La scelta, in quanto atto destinato a incidere sulla determinazione dell’oggetto del legato, deve essere portata a conoscenza degli interessati per produrre i suoi effetti. Quando è rimessa all’onerato, questi manifesta la propria opzione nei confronti del legatario; quando spetta al legatario, la dichiarazione è diretta all’onerato tenuto alla prestazione; quando è affidata a un terzo, la determinazione di costui vincola entrambe le parti del rapporto. La forma della dichiarazione non è soggetta a particolari solennità, salvo che il bene prescelto richieda, per il successivo trasferimento o per le formalità di pubblicità, atti dotati di forma specifica. La certezza sul contenuto della scelta è comunque essenziale per consentire l’adempimento e per evitare contestazioni successive.
Il problema dell’inerzia di chi deve scegliere
Un profilo delicato è quello dell’inerzia del soggetto chiamato a scegliere. Se l’onerato o il terzo non provvedono, l’attuazione del legato rischia di restare paralizzata, con pregiudizio per il legatario. In coerenza con i principi delle obbligazioni alternative, l’ordinamento offre strumenti per superare lo stallo, evitando che l’inerzia di una parte frustri il diritto del beneficiario. La soluzione tende a privilegiare la conservazione dell’efficacia del legato, individuando meccanismi che consentano comunque di pervenire alla determinazione dell’oggetto, eventualmente attribuendo rilievo alla scelta dell’altra parte o all’intervento del giudice quando la determinazione non possa essere altrimenti raggiunta.
Criticità interpretative
Le principali questioni applicative riguardano l’ipotesi in cui il testatore taccia del tutto sul punto, l’eventuale conflitto fra più soggetti onerati e i casi in cui la scelta rimessa a un terzo non venga compiuta. In simili situazioni l’interprete deve ricostruire la volontà del de cuius e, in difetto, fare applicazione delle regole legali, privilegiando soluzioni che salvaguardino l’efficacia del legato secondo il principio generale del favor testamenti. Occorre inoltre distinguere il legato alternativo dal legato con facoltà alternativa, in cui l’oggetto del lascito è unico ma il soggetto onerato può liberarsi eseguendo una prestazione diversa: la differenza si riflette sulla disciplina applicabile e sull’individuazione di ciò che il legatario può effettivamente pretendere. La disposizione, pur sintetica, costituisce dunque uno snodo importante per garantire l’attuazione ordinata delle volontà di ultima volontà quando il lascito sia congegnato in forma alternativa.
Domande frequenti
Che cos'è il legato alternativo?
È un legato che ha per oggetto più prestazioni poste in alternativa fra loro, di cui il legatario ne conseguirà una sola, individuata attraverso la scelta.
A chi spetta la scelta nel legato alternativo?
Di regola spetta all'onerato, cioè al soggetto gravato dal legato. Il testatore può però attribuirla al legatario o rimetterla a un terzo.
La scelta una volta fatta può essere cambiata?
In linea generale no: con la scelta valida il legato si concentra definitivamente sull'unica prestazione individuata e il potere di scelta si esaurisce.
Cosa accade se una delle prestazioni diventa impossibile?
Secondo i principi delle obbligazioni alternative, se l'impossibilità non è imputabile il legato tende a concentrarsi sulla prestazione residua ancora possibile.
È consigliabile precisare nel testamento chi sceglie?
Sì. Indicare espressamente il soggetto legittimato alla scelta evita incertezze interpretative e agevola l'attuazione ordinata del lascito.