Art. 202 CPI — Albo dei consulenti
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell’ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.
2. L’Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.
3. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’ordine dei consulenti in proprietà industriale.
4. La vigilanza sull’esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 202 Cod. Amb. — affidamento del servizio
- Art. 202 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
- Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione
- Articolo 202 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 202 Codice della Strada: Pagamento in misura ridotta
- Art. 202 c.p.c.: Tempo, luogo e modo dell’assunzione