Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 659 c.c. – Legato a favore del creditore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

In sintesi

  • Il legato di non richiedere (pactum de non petendo) obbliga l'erede a non esigere dal legatario un debito che questi aveva verso il testatore, per la durata stabilita o finché vive il legatario.
  • Diverso dal legato di liberazione: qui il debito non si estingue, ma l'erede non può esigerlo per il periodo indicato.
  • Alla scadenza del termine o alla morte del legatario, il debito torna esigibile normalmente dagli eredi del testatore.
  • Il testatore può limitare l'inesigibilità a una parte del debito.
Indice dei contenuti

Il legato di non richiedere sospende temporaneamente la esigibilità di un debito: il legatario conserva il debito ma gli eredi non possono pretenderne il pagamento per il periodo stabilito o finché il legatario è in vita. Il debito non si estingue, a differenza del legato di liberazione, ma rimane giuridicamente esistente.

Distinzione con il legato di liberazione

L'art. 659 c.c. introduce un istituto contiguo ma distinto dal legato di liberazione (art. 658 c.c.). Nel legato di liberazione il debito si estingue definitivamente; nel legato di non richiedere il debito sopravvive ma diventa temporaneamente inesigibile. Si tratta, in sostanza, di un pactum de non petendo testamentario: il testatore dispone che per un certo periodo (o per tutta la vita del legatario) i propri eredi non possono esigere il credito. Il legatario non viene liberato dal debito, ma gode di una moratoria che può essere a termine o vitalizia.

Struttura dell'istituto

L'art. 659 prevede due varianti principali: (a) il legato di non richiedere a termine, in cui l'inesigibilità dura per il periodo indicato dal testatore (es. "non si esiga da Tizio il mio credito per i prossimi dieci anni"); (b) il legato di non richiedere vitalizio, in cui l'inesigibilità dura finché vive il legatario. Alla scadenza del termine o alla morte del legatario, il debito torna pienamente esigibile dagli eredi del testatore (o dai loro aventi causa). Se il legatario muore prima della scadenza del termine nel caso (a), si pone il problema di stabilire se il beneficio si trasmetta agli eredi del legatario o si estingua: la regola generale è che il beneficio si estingue alla morte del legatario, a meno che il testatore non abbia disposto diversamente.

Prescrizione nel periodo di inesigibilità

Un problema rilevante è se la prescrizione del credito decorra durante il periodo di inesigibilità. La dottrina prevalente ritiene che la prescrizione sia sospesa durante il periodo di inesigibilità, in quanto l'erede non può esercitare il diritto di credito e la prescrizione non può decorrere per chi è nell'impossibilità giuridica di agire (art. 2941 c.c. e analogia).

Coordinamento normativo

L'art. 659 va letto in connessione con l'art. 649 c.c. (nozione di legato), con l'art. 658 c.c. (legato di liberazione da debito) e con l'art. 2941 c.c. (sospensione della prescrizione).

Domande frequenti

Con il legato di non richiedere il debitore è definitivamente liberato dal debito?

No. Il debito sopravvive: il legatario è ancora debitore ma gli eredi non possono esigerlo per il periodo stabilito o finché vive il legatario. È una moratoria, non un'estinzione del debito.

Cosa succede al debito quando scade il termine del legato di non richiedere?

Il debito torna pienamente esigibile dagli eredi del testatore. Essi possono agire per il recupero del credito come se il legato non fosse mai esistito, tenuto conto dell'eventuale prescrizione sospesa durante il periodo di inesigibilità.

Se il legatario muore prima della scadenza del termine, gli eredi del legatario beneficiano ancora del legato?

Di regola il beneficio si estingue con la morte del legatario, a meno che il testatore abbia espressamente disposto la trasmissibilità agli eredi del legatario. In caso di legato vitalizio, la morte del legatario fa cessare automaticamente il beneficio.

La prescrizione del credito decorre durante il periodo di inesigibilità?

Secondo la dottrina prevalente no: il periodo di inesigibilità sospende la prescrizione perché l'erede non può agire per esigere il credito. La prescrizione riprende a decorrere al termine del periodo di inesigibilità.

Quale conviene usare tra legato di liberazione e legato di non richiedere?

Dipende dall'intenzione del testatore. Se vuole estinguere definitivamente il debito, usa il legato di liberazione (art. 658). Se vuole solo concedere una dilazione o moratoria senza rinunciare definitivamente al credito, usa il legato di non richiedere (art. 659). Quest'ultimo è meno vantaggioso per il legatario ma preserva il credito a favore degli eredi del testatore.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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