← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'accertamento è la prima fase di gestione dell'entrata.
  • Verifica la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico.
  • Individua debitore e scadenza, determina ammontare e imputa la somma all'esercizio.
  • L'accertamento avviene sulla base di idonea documentazione probatoria.
  • Costituisce presupposto della registrazione contabile e dei controlli.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 179 TUEL — Articolo 179

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo “Accensione prestiti” sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. 83

2. 2. L’accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni : 83 a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo “Servizi per conto terzi e partite di giro”, in corrispondenza dell’assunzione del relativo impegno di spesa; 83 c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell’atto amministrativo di impegno dell’amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; 83 d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile. mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici , salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l’accertamento per cassa. 83

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente , nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 83

3-bis. L’accertamento dell’entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l’accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

In sintesi

  • L'accertamento è la prima fase di gestione dell'entrata.
  • Verifica la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico.
  • Individua debitore e scadenza, determina ammontare e imputa la somma all'esercizio.
  • L'accertamento avviene sulla base di idonea documentazione probatoria.
  • Costituisce presupposto della registrazione contabile e dei controlli.
Indice dei contenuti

L'articolo 179 disciplina in dettaglio la fase dell'accertamento, momento qualificante del procedimento di entrata in cui il credito acquista rilevanza contabile e giuridica per l'ente locale.

I requisiti dell'accertamento

L'accertamento richiede la verifica di una pluralità di elementi: la ragione del credito (causa giuridica), la sussistenza di un idoneo titolo giuridico (norma, contratto, provvedimento), l'individuazione del debitore (soggetto obbligato), la determinazione dell'ammontare (somma certa), la fissazione della scadenza. La presenza congiunta di tutti questi elementi è essenziale; la loro mancanza esclude la legittimità dell'accertamento, in piena sinergia con i principi di veridicità e attendibilità di cui all'articolo 162.

L'idonea documentazione probatoria

L'accertamento avviene sulla base di idonea documentazione. La nozione di idoneità è elastica e si adatta alla natura del credito: per i tributi locali, idonea documentazione sono ruoli, liste di carico, accertamenti tributari; per le entrate da trasferimento, sono le deliberazioni di assegnazione; per le entrate da contratti, sono i contratti stessi. La sinergia con la Legge 241/1990 sulla motivazione e sulla documentazione del procedimento è chiara.

L'imputazione all'esercizio

L'accertamento imputa la somma all'esercizio in cui sorge l'obbligazione giuridica. Si tratta di un principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dalla contabilità armonizzata: l'imputazione non coincide più con il momento del riconoscimento del credito ma con quello in cui l'obbligazione diventa esigibile. La corretta imputazione è cruciale per la rappresentazione fedele degli equilibri di competenza.

Le scritture contabili e i controlli

L'accertamento produce le pertinenti scritture contabili nei registri dell'ente, alimentando il bilancio e il sistema informativo. La fase è soggetta a controlli: il responsabile finanziario verifica la coerenza con i criteri di accertamento, l'organo di revisione può verificare la regolarità complessiva, la Corte dei conti esercita il controllo esterno. La rigorosità nella fase di accertamento è presidio essenziale per la qualità complessiva del bilancio.

Profili problematici

Tra i profili più delicati vi sono l'accertamento di entrate aleatorie, quello di entrate connesse a contenzioso, l'applicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'esperienza applicativa, in linea generale, ha mostrato la necessità di un rigoroso esercizio della funzione di accertamento, soprattutto per evitare gonfiamenti artificiosi delle entrate accertate. Le pronunce della Corte dei conti, le linee guida ANCI, gli orientamenti dell'Osservatorio sulla finanza locale e di Funzione Pubblica offrono in linea generale indicazioni interpretative essenziali, in piena sinergia con il buon andamento ex articolo 97 della Costituzione.

Domande frequenti

Cosa verifica l'accertamento?

L'accertamento verifica la ragione del credito, la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, l'identità del debitore, l'ammontare della somma e la scadenza, sulla base di idonea documentazione.

Quando va imputato l'accertamento?

L'accertamento è imputato all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diviene esigibile, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dalla contabilità armonizzata.

Quali sono i profili più problematici?

Tra i profili più delicati vi sono l'accertamento di entrate aleatorie o connesse a contenzioso e l'applicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, ambiti in cui è necessario un rigoroso esercizio della funzione per evitare gonfiamenti artificiosi delle entrate accertate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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