Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 184 Ter CPI — (Legittimazione all’istanza di decadenza o nullità)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Sono legittimati a presentare un’istanza di decadenza o di nullità: a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell’articolo 184-bis, qualunque interessato; b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 184-bis, il titolare di un marchio d’impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un’indicazione geografica protetta; c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 184-bis, il titolare di marchio d’impresa interessato