Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 184 Bis CPI – Deposito dell’istanza di decadenza o nullità

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Fatta salva la proponibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa registrato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e

24. 3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi: a) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, commi 1 e 1-bis , 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d); b) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f); c) la domanda di registrazione del marchio d’impresa è stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

4. L’istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilità: a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l’identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione; b) in relazione al diritto dell’istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell’articolo 184-ter, l’identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore; c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l’eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell’attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

5. L’istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l’indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l’istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.

6. L’istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullità entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo

226. 7. All’istanza di decadenza o di nullità sono allegati: a) i documenti a prova dei fatti addotti; b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria; c) l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

8. L’istanza di decadenza o di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. 8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un’altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda

9. L’istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi o all’autorità giudiziaria adita ai sensi dell’articolo

122. 10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un’istanza di decadenza o di nullità sia presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l’oggetto, la trattazione dell’istanza può essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l’istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull’istanza di decadenza o di nullità si estingue.

11. L’istanza di decadenza o di nullità è altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all’autorità giudiziaria adita ai sensi dell’articolo 122.

In sintesi

  • L'istanza di decadenza o nullità amministrativa del marchio si deposita presso l'UIBM
  • Va indicato il marchio contestato, i motivi e i diritti anteriori invocati
  • È dovuto il pagamento di una tassa specifica
  • Il procedimento è alternativo all'azione giudiziale di nullità o decadenza
Indice dei contenuti

L'articolo disciplina il deposito dell'istanza di decadenza o nullità del marchio in via amministrativa, strumento introdotto in coerenza con la direttiva europea di armonizzazione dei marchi. Si tratta di una via alternativa, e generalmente più rapida ed economica, rispetto all'azione giudiziale tradizionale.

Funzione del procedimento

L'istanza amministrativa consente di ottenere la decadenza o la nullità di un marchio registrato senza dover ricorrere al giudice ordinario, per le ipotesi più frequenti di contestazione. È una semplificazione di particolare rilevanza pratica, perché consente di intervenire su marchi registrati in modo più agile, riducendo costi e tempi.

Forma e contenuto dell'istanza

L'istanza va depositata per iscritto, di norma per via telematica, indicando il marchio contestato, i motivi di decadenza o nullità invocati, gli eventuali diritti anteriori e le ragioni a sostegno. La documentazione comprovante la legittimazione e la fondatezza dei motivi va allegata fin dal deposito, perché eventuali integrazioni successive incontrano limiti procedurali.

Motivi invocabili

I motivi di nullità sono quelli previsti dalla legge: nullità assoluta (difetto di capacità distintiva, decettività, contrarietà a norme imperative) e nullità relativa (conflitto con diritti anteriori). I motivi di decadenza sono il mancato uso effettivo per cinque anni, la volgarizzazione, la decettività sopravvenuta. La fondatezza dei motivi va dimostrata con elementi probatori adeguati.

Tassa di deposito

Il deposito comporta il versamento di una tassa, condizione di procedibilità. La tassa è autonoma rispetto a quella di opposizione e va corrisposta dall'istante. La cifra è normalmente contenuta, in coerenza con l'obiettivo di rendere accessibile lo strumento amministrativo.

Alternatività con la via giudiziale

L'istanza amministrativa è alternativa all'azione giudiziale di nullità o decadenza: di regola non è possibile percorrere entrambe le vie contemporaneamente sugli stessi motivi. Conviene perciò scegliere la via più idonea in base alla complessità del caso, alle prove disponibili e alle esigenze di tempo. In linea generale, la via amministrativa è preferibile per casi standard, mentre quella giudiziale per situazioni complesse o con domande risarcitorie collegate.

Casi pratici

Caso 1: decadenza per non uso

Tizio individua un marchio registrato da otto anni ma palesemente non usato sul mercato. Deposita istanza di decadenza per non uso davanti all'UIBM, allegando elementi documentali. Il procedimento amministrativo si svolge in tempi più rapidi rispetto a una causa giudiziale.

Caso 2: nullità per difetto distintivo

Caia rileva che un marchio registrato è in realtà descrittivo del prodotto. Sceglie la via amministrativa depositando istanza di nullità: il procedimento è meno oneroso rispetto al giudizio ordinario e consente di ottenere la dichiarazione di nullità senza coinvolgere il tribunale.

Domande frequenti

Posso scegliere fra istanza amministrativa e azione giudiziale?

Sì, l'istanza amministrativa è alternativa all'azione giudiziale. La scelta dipende dalla complessità del caso, dalle prove disponibili e dalle esigenze di tempo e costo.

Quali sono i motivi di nullità del marchio invocabili?

Motivi di nullità assoluta (difetto di distintività, decettività, contrarietà a norme imperative) e di nullità relativa (conflitto con diritti anteriori), come previsti dalla legge.

Devo pagare una tassa per l'istanza?

Sì, è dovuta una tassa di deposito, condizione di procedibilità. Il mancato versamento determina l'inammissibilità dell'istanza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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