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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'UIBM esamina le domande verificando regolarità formale, requisiti sostanziali e classificazione
  • Per marchi e disegni l'esame verte sulla liceità e sui motivi assoluti di rifiuto
  • Per i brevetti è prevista una ricerca di anteriorità in cooperazione con l'EPO
  • L'esito dell'esame può portare a rilievi, integrazioni, rifiuto o concessione del titolo

Testo dell'articoloVigente

Art. 170 CPI — Esame delle domande

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l’articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3; b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l’oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all’esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l’Ufficio verifica che l’assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio c) per i disegni e modelli che l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31 e dell’articolo 33-bis; d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo

114. L’esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l’esame con decreto ministeriale.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b)

2-bis. L’esame delle modifiche al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all’articolo 11 e all’articolo

11-bis. Le modifiche del regolamento d’uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

2-ter. L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta: a) un’opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea; b) un’azione di revoca di una registrazione dell’Unione europea; c) un’istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell’Unione europea; d) un’azione di decadenza di una registrazione dell’Unione europea.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma

7. 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 è espresso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all’Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall’indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente

3-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

3-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

3-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

3-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

3-octies. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 . 3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali … .

Commento

La norma definisce il contenuto dell'esame delle domande di titoli di proprietà industriale da parte dell'ufficio competente. È una fase determinante perché segna il passaggio dal mero deposito alla verifica sostanziale dei presupposti di tutela. La portata dell'esame varia in funzione del titolo richiesto, riflettendo la diversa natura di marchi, brevetti e disegni.

Esame formale

In tutti i casi l'ufficio verifica la regolarità formale della domanda: presenza dei dati identificativi, completezza della documentazione, pagamento delle tasse, eventuale procura del mandatario, classificazione corretta. Quando emergono carenze, l'ufficio apre un rilievo e assegna un termine per la regolarizzazione. La mancata risposta nei termini conduce, di regola, al rigetto.

Marchi e motivi assoluti di rifiuto

Per i marchi, l'esame si concentra sui motivi assoluti di rifiuto: difetto di capacità distintiva, decettività, contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, segni divenuti di uso comune. L'ufficio non verifica i motivi relativi, lasciando alle parti interessate l'iniziativa attraverso il procedimento di opposizione disciplinato dagli articoli successivi.

Brevetti e ricerca di anteriorità

Per i brevetti, è prevista la ricerca di anteriorità, generalmente affidata in cooperazione con l'ufficio brevetti europeo. Il rapporto di ricerca individua le anteriorità rilevanti per novità e attività inventiva, fornendo al richiedente uno strumento per valutare la concedibilità e modulare l'estensione delle rivendicazioni. L'esame sostanziale può poi proseguire con osservazioni dell'ufficio e repliche del richiedente.

Disegni e modelli

Per disegni e modelli l'esame è prevalentemente formale, con verifica della liceità e dell'assenza di evidente contrasto con l'ordine pubblico o il buon costume. Non è prevista una ricerca di anteriorità sistematica: la valutazione di novità e individualità è demandata, in caso di contestazione, alla sede giurisdizionale o ai procedimenti di nullità.

Esiti possibili

All'esito dell'esame l'ufficio può concedere il titolo, rifiutarlo motivatamente o invitare il richiedente a modificare la domanda. I provvedimenti di rifiuto possono essere impugnati davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM. In linea generale, una buona preparazione della domanda riduce sensibilmente i rilievi e accelera la concessione.

Domande frequenti

L'ufficio verifica anche la novità del marchio rispetto a marchi anteriori?

No. L'esame si limita ai motivi assoluti di rifiuto. I conflitti con marchi anteriori sono fatti valere dai titolari mediante opposizione o azione giudiziale.

Cos'è il rapporto di ricerca per i brevetti?

È un documento che individua le anteriorità rilevanti per novità e attività inventiva. Aiuta il richiedente a valutare la concedibilità e a modulare le rivendicazioni.

Cosa succede se non si risponde ai rilievi dell'ufficio?

Decorsi i termini senza risposta, la domanda viene di regola rigettata. Il provvedimento può essere impugnato davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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