Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 166 Cod. Amb. – usi delle acque irrigue e di bonifica

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell’ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive. L’Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 36 del te sto unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 .

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 , nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 .

In sintesi

  • Disciplina usi delle acque irrigue e di bonifica a tutela dell'utenza e delle risorse
  • Priorità del consumo umano e tutela delle captazioni
  • Concessioni irrigue gestite dai Consorzi di bonifica
  • Standard ARERA di qualità contrattuale e tecnica
  • Controlli ASL e ARPA su acqua potabile e corpi recettori
Indice dei contenuti

Le disposizioni a tutela dell'utenza del Servizio Idrico Integrato e di salvaguardia delle risorse idriche (aree di captazione, acque irrigue, acque potabili) chiudono il quadro della Parte Terza, assicurando la centralità del consumo umano e la qualità del servizio. La disposizione in esame regola uno specifico profilo applicativo di questo sistema.

Tutela dell'utenza e centralità del consumo umano

La disposizione su usi delle acque irrigue e di bonifica si colloca nel sistema di tutela dell'utenza e delle risorse idriche destinate al consumo umano. disciplina degli utilizzi a fini irrigui da parte dei Consorzi di bonifica e di altri concessionari. Il principio della priorità del consumo umano (art. 144) si traduce in vincoli operativi sull'uso, sulla salvaguardia delle captazioni e sulla qualità del servizio reso all'utente finale.

Aree di salvaguardia e usi concorrenti

Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili (artt. 94 e 163) sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati per tutelare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. La gestione operativa è affidata, in linea generale, al gestore del SII, in coordinamento con le Regioni e con le ARPA. Eventuali usi concorrenti (irrigui, industriali) sono regolati dalle concessioni di derivazione e dai piani di tutela, con priorità del consumo umano in caso di crisi.

Usi agricoli, irrigui e Consorzi di bonifica

Gli usi irrigui e di bonifica (artt. 166 e 167) coinvolgono i Consorzi di bonifica, enti pubblici economici a cui sono affidate le funzioni di gestione delle acque irrigue e di difesa idraulica del territorio. Le concessioni di derivazione sono rilasciate dalle Regioni, in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. La giurisprudenza, in linea generale, ha richiamato la necessità di un uso razionale e di interventi di modernizzazione delle reti irrigue per ridurre le perdite.

Carta del servizio e diritti informativi

La carta del servizio del SII definisce gli standard di qualità contrattuale (tempi di preventivazione, allaccio, sopralluogo, riparazione guasti) e tecnica (continuità del servizio, qualità dell'acqua erogata). Gli utenti hanno diritto all'informazione trasparente, al reclamo e alla conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente (SCEA) gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA. La regolazione ARERA garantisce indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard contrattuali, secondo le deliberazioni vigenti.

Controlli sulla qualità dell'acqua

I controlli sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono disciplinati dal d.lgs. 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, e affidati alle Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e al gestore del SII per gli autocontrolli. ARPA opera per i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque destinate alla produzione di acqua potabile. ISPRA e MASE coordinano la rendicontazione alla Commissione UE sull'attuazione delle direttive di settore.

Casi pratici

Caso 1: Tizio agricoltore opera nelle aree di salvaguardia

Tizio coltiva terreni ricadenti in zona di rispetto di una captazione idropotabile. Deve rispettare i divieti e le prescrizioni relativi a fertilizzanti, fitofarmaci e spandimenti di reflui zootecnici, secondo le indicazioni del provvedimento regionale di delimitazione dell'area. Il gestore del SII vigila sull'osservanza delle prescrizioni in coordinamento con ARPA.

Caso 2: Caio utente attiva la conciliazione ARERA

Caio, utente del SII, lamenta interruzioni ripetute del servizio e mancata risposta al reclamo. Dopo la fase obbligatoria di reclamo al gestore, attiva la procedura di conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente. In esito può ottenere indennizzi automatici previsti dalla regolazione ARERA per il mancato rispetto degli standard di qualità contrattuale e tecnica.

Domande frequenti

Quali divieti operano nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 166?

Le aree sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati di insediamento di attività potenzialmente inquinanti, nuovi scarichi, spandimenti di fertilizzanti e fitofarmaci, allevamenti intensivi. Il dettaglio è nell'art. 94 e nei provvedimenti regionali.

Chi rilascia le concessioni per usi irrigui?

Le Regioni (di norma tramite gli uffici tecnici del Genio Civile), in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. I Consorzi di bonifica gestiscono operativamente le acque per l'irrigazione e per la difesa idraulica del territorio.

Chi controlla la qualità dell'acqua del rubinetto?

Le Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e il gestore del SII per gli autocontrolli, in attuazione del d.lgs. 18/2023 (direttiva (UE) 2020/2184). ARPA esegue i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque grezze destinate alla produzione di acqua potabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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