- Le domande di brevetto europeo non vincolate al segreto militare sono trasmesse all'EPO entro sei settimane dal deposito presso l'UIBM.
- Se la domanda europea si considera ritirata ai sensi della Convenzione, il richiedente può chiedere entro tre mesi la trasformazione in brevetto italiano.
- L'UIBM trasmette copia della richiesta di trasformazione ai servizi centrali degli Stati indicati dal richiedente.
- La trasformazione consente di non perdere completamente il valore della domanda europea quando il procedimento europeo si interrompe.
Testo dell'articoloVigente
Art. 150 CPI — Trasmissione della domanda di brevetto europeo
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell’articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l’Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall’istante.
Commento
L'articolo 150 disciplina la trasmissione delle domande di brevetto europeo all'Ufficio europeo dei brevetti dopo il deposito presso l'UIBM e regola la trasformazione delle domande europee in domande nazionali italiane nei casi in cui la procedura europea si interrompa. La norma garantisce continuità della tutela e tutela degli interessi nazionali in materia di difesa.
La verifica preliminare per la difesa militare
Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse dall'UIBM all'EPO. Il vaglio preliminare militare riflette la specificità del sistema italiano, dove la valutazione di interessi di difesa nazionale viene effettuata in via amministrativa prima della trasmissione internazionale. Si tratta di un controllo finalizzato a evitare che invenzioni sensibili escano dal controllo nazionale.
Il termine di sei settimane
La trasmissione all'EPO avviene nel più breve termine possibile e comunque entro sei settimane dalla data di deposito. La definizione del termine massimo è importante perché incide sulla tempestività dell'esame europeo: l'EPO può svolgere le proprie procedure di ricerca e pubblicazione solo dopo aver ricevuto la domanda. Un ritardo eccessivo dell'UIBM potrebbe pregiudicare le aspettative del richiedente e creare disallineamenti con le altre domande pendenti presso l'ufficio europeo.
La trasformazione in domanda nazionale
Quando una domanda di brevetto europeo si considera ritirata ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione, il richiedente può chiedere entro tre mesi dalla comunicazione la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale. La regola tutela il richiedente da effetti caducanti della procedura europea: se la sua domanda europea non può proseguire, ad esempio per ragioni di segreto militare in uno degli Stati designati, può comunque ottenere protezione nazionale.
L'effetto della trasformazione sulla data
La trasformazione consente di conservare gli effetti della data di deposito europea. La domanda nazionale che ne risulta beneficia quindi della stessa priorità della domanda europea originaria, evitando che le anteriorità rilevanti formatesi nel frattempo possano essere opposte al richiedente. È un meccanismo essenziale di salvaguardia, che riconosce all'investimento fatto dal richiedente nel deposito europeo un valore residuo anche quando la procedura europea non può completarsi.
La comunicazione internazionale della richiesta
Se non sono ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, l'UIBM trasmette copia della richiesta di trasformazione ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda europea. La regola attiva un meccanismo di estensione internazionale: la trasformazione non si limita all'ambito italiano ma può essere esercitata in più Stati designati, secondo la regola dell'EPO sulla trasformazione delle domande in procedure nazionali. La copia trasmessa consente alle autorità nazionali dei Paesi designati di iniziare l'esame della domanda secondo le proprie procedure interne.
Domande frequenti
Quando l'UIBM trasmette la domanda all'EPO?
Entro sei settimane dal deposito, dopo la verifica preliminare sulla compatibilità con le esigenze di difesa militare. Il termine assicura tempestività della procedura europea senza pregiudicare il controllo nazionale sul contenuto della domanda.
Cos'è la trasformazione di una domanda europea?
Il meccanismo che consente al richiedente di trasformare una domanda di brevetto europeo, che si considera ritirata ai sensi della Convenzione, in una domanda nazionale italiana, conservando la data di priorità europea originaria.
Quanto tempo c'è per chiedere la trasformazione?
Tre mesi dalla comunicazione che la domanda europea si considera ritirata. Entro venti mesi dal deposito o dalla priorità, l'UIBM trasmette la richiesta anche agli altri Stati designati, estendendo la possibilità di trasformazione su scala internazionale.
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