- Disciplina organizzazione territoriale del servizio idrico integrato nell'organizzazione del SII
- Sistema basato su ATO ed EGA
- Affidamento secondo i moduli eurounitari (gara, in house, mista)
- Convenzione di gestione tra EGA e gestore
- Vigilanza nazionale di ARERA per regolazione e qualità
Testo dell'articoloVigente
Art. 147 Cod. Amb. — organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 . Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre
2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’ articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 . Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma
1. 1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma
4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti. 2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. —————- AGGIORNAMENTO Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio – 10 marzo 2016, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 16/03/2016, n. 11), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 7, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 , (che ha introdotto il comma 1-bis al presente articolo), limitatamente alle parole «e dalle province autonome».
Stesso numero, altri codici
- Art. 147 D.Lgs. 209/2005 — Stato di bisogno del danneggiato
- Art. 147 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
- Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli
- Articolo 147 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 147 Codice della Strada: Comportamento ai passaggi a livello
- Articolo 147 Codice di Procedura Civile: Tempo delle notificazioni
Commento
Il Servizio Idrico Integrato (SII) raccoglie in un unico servizio pubblico le funzioni di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per il consumo umano, di fognatura e di depurazione. La sua organizzazione si fonda sugli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e sugli Enti di Governo dell'Ambito (EGA), che pianificano gli interventi e affidano la gestione a un soggetto unico. La disposizione in esame regola uno specifico profilo dell'organizzazione del SII.
Inquadramento del Servizio Idrico Integrato
La disposizione su organizzazione territoriale del servizio idrico integrato si colloca nel sistema di organizzazione del Servizio Idrico Integrato. individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e degli Enti di Governo dell'Ambito (EGA). Il SII è qualificato come servizio pubblico locale di rilevanza economica e segue, per i profili organizzativi, le regole generali dei servizi pubblici locali (oggi d.lgs. 201/2022), oltre alla disciplina speciale della Parte Terza del Codice dell'Ambiente.
Ambiti Territoriali Ottimali ed Enti di Governo
L'organizzazione territoriale si fonda sugli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuati dalle Regioni in base a criteri di adeguatezza tecnico-economica, di unitarietà del bacino e di efficienza gestionale. Per ciascun ATO opera l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), che esercita le funzioni di pianificazione (piano d'ambito), affidamento del servizio, vigilanza sulla gestione e tutela dell'utenza. L'EGA, dopo le riforme degli anni 2010 (l. 191/2009 e l. 42/2010 di abrogazione delle AATO), è oggi un'autorità di governance pubblica affidata alle Regioni nella scelta della forma organizzativa.
Affidamento del servizio
L'affidamento avviene secondo i moduli previsti dal diritto eurounitario per i servizi pubblici locali: gara, affidamento in house a società interamente pubblica con controllo analogo, società mista a partecipazione pubblico-privata previa gara per il socio operativo. La giurisprudenza amministrativa ed eurounitaria ha valorizzato il rispetto della concorrenza e la motivazione rafforzata per l'in house, in linea con la direttiva 2014/24/UE e con l'art. 17 d.lgs. 201/2022. L'esito del referendum del 2011 ha confermato la natura pubblica della titolarità delle reti, lasciando spazio a diverse forme di gestione.
Convenzione di gestione e poteri di vigilanza
I rapporti tra EGA e gestore sono regolati da una convenzione di servizio (art. 151) che disciplina durata, obblighi del gestore, indicatori di qualità contrattuale (KPI), regime tariffario, meccanismi di revisione e clausole di risoluzione. L'EGA vigila sull'esecuzione del contratto e può attivare poteri sostitutivi in caso di grave inadempimento (art. 152). La giurisprudenza, in linea generale, ha riconosciuto la natura di concessione di servizio pubblico, con le correlate regole di durata, equilibrio economico-finanziario e revisione del piano.
Risorse idriche e bene comune
L'organizzazione del SII si innesta sul principio della pubblicità delle acque (art. 144) e della priorità del consumo umano. L'equilibrio del bilancio idrico (art. 145) e le misure di risparmio (art. 146) costituiscono vincoli operativi sia per la pianificazione d'ambito sia per la gestione corrente. ARERA, sul versante regolatorio nazionale, definisce gli standard di qualità e i criteri tariffari, integrando l'azione di governance dell'EGA con un quadro regolatorio uniforme.
Domande frequenti
Cos'è l'Ente di Governo dell'Ambito previsto dall'articolo 147?
È l'autorità pubblica che, per ciascun ATO, esercita le funzioni di pianificazione (piano d'ambito), affidamento del servizio, vigilanza sulla gestione e tutela dell'utenza. Ha sostituito le precedenti AATO dopo le riforme del 2009-2010 e opera nelle forme organizzative scelte dalle Regioni.
Quali sono le forme di affidamento ammesse?
Gara per la concessione, affidamento in house a società pubblica con controllo analogo, società mista pubblico-privata previa gara per il socio operativo, secondo i moduli del diritto eurounitario (direttiva 2014/24/UE e d.lgs. 201/2022).
Che ruolo ha ARERA?
ARERA regola il SII a livello nazionale: definisce il Metodo Tariffario Idrico, gli standard di qualità contrattuale e tecnica, le procedure di morosità e gli indennizzi automatici, in attuazione della l. 214/2011.
Vedi anche