- Disciplina misure per il risparmio idrico nell'organizzazione del SII
- Sistema basato su ATO ed EGA
- Affidamento secondo i moduli eurounitari (gara, in house, mista)
- Convenzione di gestione tra EGA e gestore
- Vigilanza nazionale di ARERA per regolazione e qualità
Testo dell'articoloVigente
Art. 146 Cod. Amb. — risparmio idrico
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite; b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell’acqua sia interni che esterni, l’obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico; c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; d) promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo; e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione; f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia; h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell’installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all’ente di governo dell’ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 146 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di accesso agli atti
- Art. 146 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione
- Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare
- Articolo 146 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 146 Codice del Consumo: Abrogazioni
- Art. 146 C.d.S.: Violazione della segnaletica stradale
Commento
Il Servizio Idrico Integrato (SII) raccoglie in un unico servizio pubblico le funzioni di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per il consumo umano, di fognatura e di depurazione. La sua organizzazione si fonda sugli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e sugli Enti di Governo dell'Ambito (EGA), che pianificano gli interventi e affidano la gestione a un soggetto unico. La disposizione in esame regola uno specifico profilo dell'organizzazione del SII.
Inquadramento del Servizio Idrico Integrato
La disposizione su misure per il risparmio idrico si colloca nel sistema di organizzazione del Servizio Idrico Integrato. obblighi a carico dei gestori e degli utenti di adottare misure di risparmio, riuso e razionalizzazione. Il SII è qualificato come servizio pubblico locale di rilevanza economica e segue, per i profili organizzativi, le regole generali dei servizi pubblici locali (oggi d.lgs. 201/2022), oltre alla disciplina speciale della Parte Terza del Codice dell'Ambiente.
Ambiti Territoriali Ottimali ed Enti di Governo
L'organizzazione territoriale si fonda sugli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuati dalle Regioni in base a criteri di adeguatezza tecnico-economica, di unitarietà del bacino e di efficienza gestionale. Per ciascun ATO opera l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), che esercita le funzioni di pianificazione (piano d'ambito), affidamento del servizio, vigilanza sulla gestione e tutela dell'utenza. L'EGA, dopo le riforme degli anni 2010 (l. 191/2009 e l. 42/2010 di abrogazione delle AATO), è oggi un'autorità di governance pubblica affidata alle Regioni nella scelta della forma organizzativa.
Affidamento del servizio
L'affidamento avviene secondo i moduli previsti dal diritto eurounitario per i servizi pubblici locali: gara, affidamento in house a società interamente pubblica con controllo analogo, società mista a partecipazione pubblico-privata previa gara per il socio operativo. La giurisprudenza amministrativa ed eurounitaria ha valorizzato il rispetto della concorrenza e la motivazione rafforzata per l'in house, in linea con la direttiva 2014/24/UE e con l'art. 17 d.lgs. 201/2022. L'esito del referendum del 2011 ha confermato la natura pubblica della titolarità delle reti, lasciando spazio a diverse forme di gestione.
Convenzione di gestione e poteri di vigilanza
I rapporti tra EGA e gestore sono regolati da una convenzione di servizio (art. 151) che disciplina durata, obblighi del gestore, indicatori di qualità contrattuale (KPI), regime tariffario, meccanismi di revisione e clausole di risoluzione. L'EGA vigila sull'esecuzione del contratto e può attivare poteri sostitutivi in caso di grave inadempimento (art. 152). La giurisprudenza, in linea generale, ha riconosciuto la natura di concessione di servizio pubblico, con le correlate regole di durata, equilibrio economico-finanziario e revisione del piano.
Risorse idriche e bene comune
L'organizzazione del SII si innesta sul principio della pubblicità delle acque (art. 144) e della priorità del consumo umano. L'equilibrio del bilancio idrico (art. 145) e le misure di risparmio (art. 146) costituiscono vincoli operativi sia per la pianificazione d'ambito sia per la gestione corrente. ARERA, sul versante regolatorio nazionale, definisce gli standard di qualità e i criteri tariffari, integrando l'azione di governance dell'EGA con un quadro regolatorio uniforme.
Domande frequenti
Cos'è l'Ente di Governo dell'Ambito previsto dall'articolo 146?
È l'autorità pubblica che, per ciascun ATO, esercita le funzioni di pianificazione (piano d'ambito), affidamento del servizio, vigilanza sulla gestione e tutela dell'utenza. Ha sostituito le precedenti AATO dopo le riforme del 2009-2010 e opera nelle forme organizzative scelte dalle Regioni.
Quali sono le forme di affidamento ammesse?
Gara per la concessione, affidamento in house a società pubblica con controllo analogo, società mista pubblico-privata previa gara per il socio operativo, secondo i moduli del diritto eurounitario (direttiva 2014/24/UE e d.lgs. 201/2022).
Che ruolo ha ARERA?
ARERA regola il SII a livello nazionale: definisce il Metodo Tariffario Idrico, gli standard di qualità contrattuale e tecnica, le procedure di morosità e gli indennizzi automatici, in attuazione della l. 214/2011.
Vedi anche