Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 118 TUEL – Articolo 118

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell’articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all’ articolo 2343 del codice civile , nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell’ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell’ articolo 116, ovvero per la costituzione , anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , e successive modificazioni.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 .

In sintesi

  • Trasferimenti di beni mobili e immobili dagli enti locali a aziende speciali o società di capitali sono esenti da imposte.
  • L'esenzione opera senza limiti di valore e riguarda bollo, registro, ipotecarie, catastali e altre imposte.
  • Onorari dei periti e dei notai sono ridotti alla metà.
  • L'esenzione si estende a trasferimenti e retrocessioni in procedure di liquidazione collegate a costituzione di società.
  • Si applica anche ai conferimenti di aziende nei processi di costituzione o trasformazione dei consorzi.
Indice dei contenuti

L'articolo 118 è una norma di particolare rilievo per gli aspetti fiscali delle operazioni di riorganizzazione dei servizi pubblici locali. La sua funzione è di favorire la trasformazione delle gestioni dirette o delle aziende speciali in società di capitali, attraverso un regime di esenzione fiscale che riduce sensibilmente i costi di transizione.

L'esenzione generalizzata

Il comma 1 stabilisce un regime di esenzione molto ampio: i trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati da comuni, province e consorzi a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui all'articolo 113, comma 13, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. È un'esenzione "a tappeto" che copre l'intera filiera tributaria che normalmente graverebbe sull'operazione, eliminando di fatto la fiscalità sui passaggi patrimoniali interni al sistema pubblico-locale.

La riduzione degli onorari professionali

La seconda parte del comma 1 prevede una riduzione del 50% degli onorari spettanti ai periti designati dal tribunale per la stima ex art. 2343 c.c. (rilevante in caso di conferimenti societari) e dei notai incaricati della redazione degli atti conseguenti. È una misura di contenimento dei costi che si aggiunge all'esenzione fiscale, completando il favor del legislatore per le operazioni di riorganizzazione.

Estensione a procedure di liquidazione

Il comma 2 estende il regime di favore anche a fattispecie più complesse: i trasferimenti e le retrocessioni di aziende, complessi aziendali o rami di essi nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, quando dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni aventi per oggetto il medesimo servizio pubblico. La condizione è che i beni, i diritti, le aziende o i rami trasferiti vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. L'esenzione segue quindi la sostanza dell'operazione: se il fine è la riorganizzazione societaria del servizio, le fasi di passaggio intermedie non scontano imposte.

Conferimenti in consorzi e società per dismissioni

L'esenzione si applica anche ai conferimenti di aziende, complessi o rami da parte di province e comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ex articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione anche unilaterale di società per azioni finalizzate a dismettere le partecipazioni ai sensi del D.L. 332/1994. La trama dei rinvii normativi è densa, ma il principio è coerente: ogni operazione di riorganizzazione del servizio pubblico locale che si traduca in trasferimenti patrimoniali tra ente, azienda speciale e società di capitali beneficia dell'esenzione.

Il comma abrogato

Il comma 3 è stato abrogato dalla L. 448/2001, in coerenza con l'evoluzione complessiva della disciplina dei servizi pubblici locali e della fiscalità degli enti pubblici.

Significato sistematico

L'articolo 118 incarna una scelta di politica legislativa precisa: rimuovere ostacoli fiscali che potrebbero scoraggiare le riorganizzazioni virtuose dei servizi pubblici locali. La fiscalità non deve essere un freno alla razionalizzazione gestionale. Allo stesso tempo, le esenzioni sono limitate a operazioni interne al perimetro pubblico-locale e non si estendono a privatizzazioni sostanziali con cessioni a terzi privati. Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate sulle agevolazioni applicabili alle trasformazioni di enti locali, i pareri della Corte dei conti su tali operazioni e le guide ANCI ai conferimenti d'azienda offrono punti di riferimento operativi nella pratica.

Casi pratici

Caso 1: conferimento di immobili a una società in house

Un comune trasferisce alla propria società in house per la gestione del trasporto pubblico locale un complesso immobiliare (depositi e officine) per consentire l'avvio operativo della società. L'atto di trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi del comma 1, e gli onorari del notaio sono ridotti alla metà. Il complesso passa nel patrimonio della società in regime di piena continuità giuridica.

Caso 2: liquidazione di azienda municipale

Caia è liquidatrice di un'azienda speciale di servizi tecnologici che viene posta in liquidazione contestualmente alla costituzione di una nuova società per azioni che subentrerà nelle medesime funzioni. I trasferimenti dei beni e dei rami aziendali dall'azienda in liquidazione alla nuova società sono esenti da imposte ai sensi del comma 2, perché funzionalmente collegati alla costituzione della nuova società per il medesimo servizio pubblico.

Domande frequenti

Quali trasferimenti sono esenti da imposte ai sensi dell'articolo 118?

Sono esenti, senza limiti di valore, i trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati da comuni, province e consorzi a favore di aziende speciali o società di capitali ex art. 113, comma 13. L'esenzione copre l'imposta di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecaria, catastale e ogni altra imposta o tassa di qualsiasi natura.

Anche gli onorari professionali sono ridotti?

Sì. Gli onorari dei periti designati dal tribunale per la perizia giurata ex art. 2343 c.c. e dei notai incaricati della redazione degli atti conseguenti sono ridotti alla metà. È una misura aggiuntiva di contenimento dei costi delle operazioni di riorganizzazione.

L'esenzione vale anche nelle liquidazioni di aziende municipali?

Sì, purché le procedure di liquidazione siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni per il medesimo servizio. I beni trasferiti devono essere effettivamente conferiti nella costituenda società. L'esenzione segue la sostanza dell'operazione, non la mera forma.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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