- Trasferimenti di beni mobili e immobili dagli enti locali a aziende speciali o società di capitali sono esenti da imposte.
- L'esenzione opera senza limiti di valore e riguarda bollo, registro, ipotecarie, catastali e altre imposte.
- Onorari dei periti e dei notai sono ridotti alla metà.
- L'esenzione si estende a trasferimenti e retrocessioni in procedure di liquidazione collegate a costituzione di società.
- Si applica anche ai conferimenti di aziende nei processi di costituzione o trasformazione dei consorzi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 118 TUEL — Articolo 118
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell’articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all’ articolo 2343 del codice civile , nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell’ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell’ articolo 116, ovvero per la costituzione , anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , e successive modificazioni.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 .
Commento
L'articolo 118 è una norma di particolare rilievo per gli aspetti fiscali delle operazioni di riorganizzazione dei servizi pubblici locali. La sua funzione è di favorire la trasformazione delle gestioni dirette o delle aziende speciali in società di capitali, attraverso un regime di esenzione fiscale che riduce sensibilmente i costi di transizione.
L'esenzione generalizzata
Il comma 1 stabilisce un regime di esenzione molto ampio: i trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati da comuni, province e consorzi a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui all'articolo 113, comma 13, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. È un'esenzione "a tappeto" che copre l'intera filiera tributaria che normalmente graverebbe sull'operazione, eliminando di fatto la fiscalità sui passaggi patrimoniali interni al sistema pubblico-locale.
La riduzione degli onorari professionali
La seconda parte del comma 1 prevede una riduzione del 50% degli onorari spettanti ai periti designati dal tribunale per la stima ex art. 2343 c.c. (rilevante in caso di conferimenti societari) e dei notai incaricati della redazione degli atti conseguenti. È una misura di contenimento dei costi che si aggiunge all'esenzione fiscale, completando il favor del legislatore per le operazioni di riorganizzazione.
Estensione a procedure di liquidazione
Il comma 2 estende il regime di favore anche a fattispecie più complesse: i trasferimenti e le retrocessioni di aziende, complessi aziendali o rami di essi nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, quando dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni aventi per oggetto il medesimo servizio pubblico. La condizione è che i beni, i diritti, le aziende o i rami trasferiti vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. L'esenzione segue quindi la sostanza dell'operazione: se il fine è la riorganizzazione societaria del servizio, le fasi di passaggio intermedie non scontano imposte.
Conferimenti in consorzi e società per dismissioni
L'esenzione si applica anche ai conferimenti di aziende, complessi o rami da parte di province e comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ex articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione anche unilaterale di società per azioni finalizzate a dismettere le partecipazioni ai sensi del D.L. 332/1994. La trama dei rinvii normativi è densa, ma il principio è coerente: ogni operazione di riorganizzazione del servizio pubblico locale che si traduca in trasferimenti patrimoniali tra ente, azienda speciale e società di capitali beneficia dell'esenzione.
Il comma abrogato
Il comma 3 è stato abrogato dalla L. 448/2001, in coerenza con l'evoluzione complessiva della disciplina dei servizi pubblici locali e della fiscalità degli enti pubblici.
Significato sistematico
L'articolo 118 incarna una scelta di politica legislativa precisa: rimuovere ostacoli fiscali che potrebbero scoraggiare le riorganizzazioni virtuose dei servizi pubblici locali. La fiscalità non deve essere un freno alla razionalizzazione gestionale. Allo stesso tempo, le esenzioni sono limitate a operazioni interne al perimetro pubblico-locale e non si estendono a privatizzazioni sostanziali con cessioni a terzi privati. Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate sulle agevolazioni applicabili alle trasformazioni di enti locali, i pareri della Corte dei conti su tali operazioni e le guide ANCI ai conferimenti d'azienda offrono punti di riferimento operativi nella pratica.
Domande frequenti
Quali trasferimenti sono esenti da imposte ai sensi dell'articolo 118?
Sono esenti, senza limiti di valore, i trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati da comuni, province e consorzi a favore di aziende speciali o società di capitali ex art. 113, comma 13. L'esenzione copre l'imposta di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecaria, catastale e ogni altra imposta o tassa di qualsiasi natura.
Anche gli onorari professionali sono ridotti?
Sì. Gli onorari dei periti designati dal tribunale per la perizia giurata ex art. 2343 c.c. e dei notai incaricati della redazione degli atti conseguenti sono ridotti alla metà. È una misura aggiuntiva di contenimento dei costi delle operazioni di riorganizzazione.
L'esenzione vale anche nelle liquidazioni di aziende municipali?
Sì, purché le procedure di liquidazione siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni per il medesimo servizio. I beni trasferiti devono essere effettivamente conferiti nella costituenda società. L'esenzione segue la sostanza dell'operazione, non la mera forma.
Vedi anche