In sintesi
- Ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali si applicano specifiche disposizioni del TUEL.
- Sono richiamati gli artt. 78, 79, 81, 85 e 86.
- La disposizione opera fino all'approvazione della riforma dei servizi pubblici locali.
- Garantisce parità di trattamento agli amministratori di aziende speciali.
- Riflette il principio di equiparazione fra cariche pubbliche affini.
Testo dell'articoloVigente
Art. 87 TUEL — Articolo 87
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 78, comma 2, nell’articolo 79, commi 3 e 4, nell’articolo 81, nell’articolo 85 e nell’articolo 86.
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Commento
L'articolo 87 estende ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali (anche consortili) alcune disposizioni del capo dedicato allo status degli amministratori. La norma riconosce che il ruolo nelle aziende speciali, pur non essendo formalmente elettivo, presenta caratteristiche analoghe alle cariche di amministratore locale.
Disposizioni richiamate
Sono espressamente richiamati gli artt. 78 (doveri, comma 2), 79 (permessi, commi 3 e 4), 81 (aspettativa), 85 (partecipazione associativa) e 86 (oneri previdenziali). L'elenco è selettivo: non tutte le tutele sono estese, ma solo quelle pertinenti al ruolo specifico negli organismi gestionali.
Aziende speciali
Le aziende speciali sono enti strumentali del comune o della provincia, dotati di personalità giuridica e autonomia gestionale. Operano nei servizi pubblici locali (acqua, trasporti, rifiuti, farmacie comunali). I componenti del CdA sono nominati dagli organi politici dell'ente proprietario.
Carattere transitorio
La norma opera fino all'approvazione della riforma dei servizi pubblici locali. Si tratta di un assetto provvisorio, che resta in vigore in attesa di un riassetto complessivo del settore. Le ipotesi di riforma sono ricorrenti ma di rara conclusione legislativa.
Ratio dell'estensione
Il legislatore ha voluto evitare che gli amministratori delle aziende speciali fossero penalizzati rispetto agli amministratori dell'ente proprietario. L'equiparazione consente di reclutare professionalità qualificate, garantendo loro tutele analoghe a quelle del mandato politico.
Limiti dell'estensione
L'estensione non comporta che i componenti del CdA siano amministratori locali a tutti gli effetti. Restano fuori dal perimetro dell'art. 77 e dalle relative tutele specifiche. La loro disciplina è dunque una combinazione di regole speciali e di richiami al regime locale.
Domande frequenti
Un consigliere di azienda speciale può chiedere l'aspettativa?
Sì, in applicazione del richiamo all'art. 81. La regola consente di sospendere il rapporto di lavoro per dedicarsi alle funzioni nell'azienda speciale, con tutele analoghe a quelle degli amministratori comunali.
Riceve indennità di funzione?
Le indennità dei componenti del CdA delle aziende speciali sono disciplinate da norme specifiche di settore. L'art. 87 non richiama l'art. 82 sulle indennità: si applica dunque la disciplina specifica.
L'estensione vale anche per le società partecipate?
No, salvo specifiche estensioni. L'art. 87 riguarda solo le aziende speciali, non le società di capitali partecipate dal comune, soggette al diritto societario e ad altre regole.
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