- L'art. 121-ter tutela la riservatezza dei segreti commerciali nei procedimenti giudiziari.
- Il giudice può adottare misure specifiche per proteggere le informazioni riservate.
- Le misure possono limitare l'accesso a documenti o parti di udienza.
- Si applicano sia nei giudizi cautelari sia in quelli di merito.
- Lo strumento attua le direttive europee a tutela del segreto commerciale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 121 Ter CPI — (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia: a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all’articolo 98; b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare: a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio; b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all’atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all’atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un’annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale.
Commento
L'art. 121-ter introduce un istituto innovativo: la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari di proprietà industriale. È una norma di derivazione europea, frutto della direttiva sulla protezione dei segreti commerciali, che cerca di risolvere una tensione classica del contenzioso industriale: la necessità di acquisire prove dettagliate sull'attività del concorrente senza al contempo compromettere informazioni riservate.
Il problema della tensione tra prova e segretezza
I giudizi di proprietà industriale richiedono in linea generale l'esame di documentazione tecnica e commerciale particolarmente sensibile: descrizioni di procedimenti produttivi, accordi con clienti, costi e margini, strategie commerciali. Senza un sistema di tutela, l'esibizione di tali documenti in giudizio rischierebbe di trasformare il processo in un'inammissibile finestra sui segreti dell'avversario. Il rischio è particolarmente acuto quando le parti sono concorrenti diretti.
Le misure di tutela
L'art. 121-ter consente al giudice di adottare misure specifiche per proteggere le informazioni che costituiscono segreto commerciale. Tipicamente queste misure comprendono: limitazione dell'accesso a documenti riservati a un cerchio ristretto di soggetti (avvocati e consulenti tecnici), segretazione di parti di udienze in cui vengono discusse informazioni sensibili, anonimizzazione di documenti, oscuramento di parti di sentenze pubblicate. Il giudice modula le misure in funzione del caso concreto.
Bilanciamento con il contraddittorio
Le misure di tutela non possono compromettere il diritto al contraddittorio: tutte le parti devono comunque essere in grado di conoscere gli elementi di prova rilevanti e di articolare le proprie difese. È un equilibrio delicato che richiede un'attenta gestione da parte del giudice e che, nei casi più complessi, può portare a soluzioni innovative — come la previsione di sintesi non riservate, di gruppi ristretti di consultazione, di clausole di confidenzialità tra avvocati.
L'ambito di applicazione
La tutela si applica sia ai giudizi di merito sia ai procedimenti cautelari. Particolarmente importante è l'applicazione in fase cautelare, dove tipicamente vengono acquisite prove attraverso descrizione, sequestro o consulenza tecnica preventiva: in queste fasi la documentazione raccolta può contenere ampie informazioni riservate e la tutela è essenziale per non compromettere fin dall'inizio gli interessi sostanziali in gioco.
Le sanzioni per la violazione
Le misure di tutela sono accompagnate da sanzioni per chi ne violi le prescrizioni. I soggetti che acquisiscano informazioni riservate nell'ambito del procedimento sono tenuti a non divulgarle al di fuori dei limiti consentiti, pena responsabilità civile e, nei casi più gravi, anche penale. È un quadro normativo che cerca di rendere effettiva la tutela, evitando che le misure procedurali siano vanificate da comportamenti opportunistici.
Il ruolo dei consulenti
Particolare attenzione è dedicata al ruolo dei consulenti tecnici, che spesso sono il principale veicolo di trasmissione di informazioni riservate al di fuori del giudice. Sono in linea generale previsti obblighi specifici di riservatezza, soprattutto quando il consulente sia interno al settore o abbia rapporti con concorrenti delle parti. La selezione dei consulenti è uno snodo importante della strategia processuale.
Domande frequenti
Come si tutela il segreto commerciale nei procedimenti?
Il giudice può adottare misure specifiche: limitare l'accesso a documenti riservati a un cerchio ristretto di soggetti, disporre udienze in forma riservata, anonimizzare o oscurare parti dei provvedimenti pubblicati. Le misure si applicano sia nei giudizi cautelari sia in quelli di merito.
Queste misure possono limitare il contraddittorio?
Non possono comprometterlo. Tutte le parti devono comunque essere in grado di conoscere gli elementi rilevanti e articolare le proprie difese. Il giudice modula le misure in modo da bilanciare la riservatezza con il diritto al contraddittorio effettivo.
Cosa succede se le misure di tutela vengono violate?
Chi viola le prescrizioni di riservatezza incorre in responsabilità civile per il danno causato e, nei casi più gravi, anche in responsabilità penale. La normativa cerca di rendere effettiva la tutela, scoraggiando comportamenti opportunistici.
Vedi anche