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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 121-bis disciplina il diritto d'informazione del titolare.
  • Il giudice può ordinare a chi viola il diritto e a terzi specifici di fornire informazioni sull'origine e sui canali di distribuzione.
  • L'ordine può riguardare nomi e indirizzi di produttori, distributori, fornitori, grossisti, dettaglianti.
  • Possono essere richieste informazioni su quantità e prezzi dei beni.
  • Lo strumento attua la direttiva europea enforcement (2004/48/CE).

Testo dell'articoloVigente

Art. 121 Bis CPI — (Diritto d’informazione)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. L’Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma

1. 4. Il richiedente deve fornire l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249 , 250 , 252 , 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile .

Commento

L'art. 121-bis introduce nel sistema italiano il diritto d'informazione del titolare, uno strumento processuale di grande efficacia operativa che consente di ottenere, anche in via cautelare, informazioni precise sull'origine e sulla distribuzione dei prodotti che violano un diritto di proprietà industriale. È una norma di derivazione europea, che attua la direttiva enforcement con l'obiettivo di rafforzare la lotta alla contraffazione.

L'oggetto del diritto d'informazione

Il giudice, su istanza giustificata del titolare, può ordinare a chi viola il diritto e a determinati altri soggetti di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano la privativa. È un potere significativo, perché consente al titolare di ricostruire l'intera filiera della contraffazione, identificando produttori, distributori, intermediari, dettaglianti.

I soggetti destinatari dell'ordine

L'ordine può essere rivolto sia al contraffattore diretto, sia ad altri soggetti che presentano specifici collegamenti con la violazione: chi sia stato trovato in possesso di merci contraffatte su scala commerciale, chi sia stato sorpreso a utilizzare o fornire servizi che violano il diritto su scala commerciale, chi sia stato indicato dai precedenti come implicato nella catena. La latitudine consente di chiudere il cerchio della contraffazione, raggiungendo tutti gli anelli rilevanti della filiera.

Le informazioni richiedibili

Le informazioni che possono essere richieste sono molto ampie: nomi e indirizzi di produttori, fabbricanti, distributori, fornitori, precedenti detentori, grossisti, dettaglianti; quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate; prezzi praticati. È un set informativo che, una volta acquisito, consente al titolare di dimensionare il fenomeno contraffattivo, individuare i soggetti contro cui agire, quantificare il danno subito.

Modalità di acquisizione

Le informazioni vengono in linea generale acquisite tramite interrogatorio dei soggetti tenuti a fornirle, secondo le regole processuali generali. Il richiedente deve indicare specificamente le persone da interrogare e i fatti sui quali ciascuna deve essere interrogata. È una procedura strutturata che evita interrogatori indeterminati e indirizza l'istruttoria verso obiettivi precisi.

Tutele dei soggetti coinvolti

Il diritto d'informazione opera in un quadro di garanzie. I soggetti chiamati a fornire informazioni hanno diritto di opporsi quando le richieste non siano giustificate e proporzionate, o quando coinvolgano segreti commerciali o dati la cui divulgazione sarebbe sproporzionata. Tipicamente le informazioni acquisite sono sottoposte a regole di riservatezza, soprattutto quando riguardano profili sensibili come prezzi di vendita o accordi commerciali con terzi.

Strumento strategico nella lotta alla contraffazione

Il diritto d'informazione si è rivelato uno strumento strategico nelle indagini su fenomeni contraffattivi diffusi, soprattutto online o transfrontalieri. Consente di passare dal singolo episodio di violazione alla ricostruzione dell'intera struttura distributiva, identificando i protagonisti centrali della contraffazione e non solo gli anelli periferici. È spesso il presupposto per azioni successive di tutela molto più incisive.

Domande frequenti

Cos'è il diritto d'informazione del titolare?

È lo strumento processuale che consente al titolare di ottenere, su ordine del giudice, informazioni sull'origine e sulla rete di distribuzione delle merci o dei servizi che violano il proprio diritto, anche da soggetti diversi dal contraffattore diretto.

Quali informazioni possono essere richieste?

Nomi e indirizzi di produttori, distributori, fornitori, detentori precedenti, grossisti e dettaglianti; quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate; prezzi praticati. È un set ampio che permette di ricostruire la filiera contraffattiva.

Come si acquisiscono le informazioni?

In linea generale tramite interrogatorio dei soggetti tenuti a fornirle, sulla base di un'istanza specifica del richiedente che indica le persone da interrogare e i fatti rilevanti. Sono previste tutele in caso di richieste sproporzionate o di informazioni coperte da riservatezza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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