- Il consigliere che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista.
- Il subentro è automatico, salvo rinuncia del subentrante.
- La sostituzione preserva la rappresentatività politica del consiglio.
- La procedura si applica anche a cessazione per decadenza o morte.
- Il segretario comunale verifica la regolarità del subentro.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 TUEL — Articolo 76
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell’interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all’aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L’anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l’anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell’anagrafe.
Commento
L'articolo 76 disciplina il meccanismo di sostituzione dei consiglieri comunali e provinciali che cessano dalla carica nel corso del mandato. La regola assicura la stabilità numerica del consiglio e la continuità della rappresentanza politica.
Subentro del primo dei non eletti
Cessato il consigliere per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, morte, nomina ad assessore), subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Il meccanismo è automatico: non richiede alcuna deliberazione politica, ma solo la verifica formale del segretario.
Rinuncia del subentrante
Il primo dei non eletti può rinunciare al subentro. In tal caso il seggio passa al successivo non eletto della lista, secondo l'ordine determinato dai voti di preferenza. La rinuncia deve essere atto formale, comunicato al consiglio.
Verifica formale
Il segretario comunale verifica la regolarità del subentro: assenza di cause di ineleggibilità del subentrante, accettazione formale della carica, rispetto delle procedure di convalida. Una volta verificata la regolarità, il subentro è ratificato dal consiglio nella prima seduta utile.
Esaurimento della lista
Se la lista del consigliere cessato è esaurita (tutti i candidati sono entrati o hanno rinunciato), il seggio resta vacante o si applicano specifici meccanismi di compensazione previsti dalla normativa elettorale. Il consiglio opera comunque in plenum ridotto fino alle successive elezioni.
Continuità politica
Il meccanismo del subentro preserva la composizione politica del consiglio, evitando che le cessazioni alterino il rapporto fra maggioranza e minoranza. È un presidio della volontà espressa dagli elettori al momento del voto.
Domande frequenti
Il subentrante può rifiutare?
Sì. La rinuncia deve essere formalizzata e comunicata al consiglio. Il seggio passa al successivo non eletto della stessa lista.
Quanto tempo c'è per il subentro?
Il consiglio convalida il subentro nella prima seduta utile successiva alla cessazione del consigliere. Il subentrante è invitato a esprimere accettazione o rinuncia entro un termine ragionevole.
Cosa accade se la lista è esaurita?
Il seggio resta vacante e il consiglio opera con composizione ridotta fino alle successive elezioni. In casi di esaurimento generalizzato si può ricorrere a meccanismi straordinari di compensazione.
Vedi anche