← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il sindaco e il presidente della provincia non sono eleggibili in altri comuni o province nello stesso turno.
  • I consiglieri non possono essere candidati a consiglieri in altri enti della medesima fascia.
  • Le regole tutelano la coerenza territoriale del mandato.
  • Il divieto opera per il periodo del mandato in corso.
  • Il principio si combina con i limiti dell'art. 56.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 61 TUEL — Articolo 61

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia: 1) il ministro di un culto; 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale . . .

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

In sintesi

  • Il sindaco e il presidente della provincia non sono eleggibili in altri comuni o province nello stesso turno.
  • I consiglieri non possono essere candidati a consiglieri in altri enti della medesima fascia.
  • Le regole tutelano la coerenza territoriale del mandato.
  • Il divieto opera per il periodo del mandato in corso.
  • Il principio si combina con i limiti dell'art. 56.
Indice dei contenuti

L'articolo 61 introduce un limite particolare alle candidature: sindaci, presidenti di provincia e consiglieri in carica non possono presentarsi a cariche analoghe in altri enti durante il proprio mandato. La regola completa il sistema dell'art. 56 e protegge l'effettività del mandato in corso.

Sindaco e presidente in carica

Il sindaco in carica non può candidarsi sindaco in un altro comune, e analogamente per il presidente della provincia. La logica è preservare la dedizione piena dell'amministratore al territorio che lo ha eletto, evitando candidature parallele che lo distrarrebbero dal mandato corrente.

Consiglieri in carica

I consiglieri non possono presentarsi consiglieri in altri enti della medesima fascia territoriale. La regola, espressione del principio di lealtà verso l'elettorato, non impedisce candidature a cariche superiori (per esempio sindaco) o di livello diverso (regionale, nazionale).

Durata del divieto

Il divieto opera per la durata del mandato. Cessato il mandato, l'ex amministratore recupera piena libertà di candidatura. Se le dimissioni intervengono prima della candidatura, il vincolo viene meno secondo le regole generali.

Effetti dell'inosservanza

La candidatura presentata in violazione del divieto è generalmente dichiarata inammissibile. Se accidentalmente accettata e seguita da elezione, opera il meccanismo della decadenza ex art. 69 con opzione del candidato.

Coordinamento con altri articoli

L'art. 61 si interpreta in combinato disposto con l'art. 56 (limite a candidature multiple), l'art. 63 (incompatibilità) e l'art. 64 (incompatibilità sopravvenute). L'insieme costruisce un sistema coerente di tutela della rappresentanza locale.

Domande frequenti

Un sindaco può candidarsi al parlamento mentre è in carica?

Sì, salvo le specifiche regole sulla incompatibilità con il mandato parlamentare. L'art. 61 riguarda solo le candidature a cariche locali analoghe in altri enti.

Un consigliere comunale può candidarsi alle regionali?

Sì. Il divieto dell'art. 61 riguarda candidature a consigliere in altri enti locali, non a cariche di livello regionale. Restano applicabili le regole regionali sulle incompatibilità.

Le dimissioni rimuovono il divieto?

Sì, se le dimissioni sono efficaci prima del deposito della candidatura. Il momento perfezionativo delle dimissioni è quindi cruciale per la regolarità della candidatura successiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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