In sintesi
- Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province o due comuni nello stesso turno elettorale.
- Il divieto opera per le candidature alle elezioni amministrative.
- L'inosservanza comporta nullità delle candidature successive.
- Le verifiche spettano agli uffici elettorali centrali.
- La regola tutela la coerenza della rappresentanza politica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 56 TUEL — Articolo 56
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.
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Commento
L'articolo 56 introduce un limite alle candidature multiple per evitare che un singolo candidato si presenti contemporaneamente in più realtà territoriali, frammentando la propria capacità di rappresentanza e quella della lista che lo sostiene. La norma è di principio, ma produce effetti rilevanti soprattutto nei turni elettorali generali.
Limite alle candidature in due enti
La regola consente al massimo due candidature in comuni diversi o due candidature in province diverse, nello stesso turno. Si tratta di una soglia che bilancia la libertà di candidarsi con la coerenza della rappresentanza politica: una proliferazione di candidature snaturerebbe il legame fra eletto e territorio.
Conseguenza dell'inosservanza
Se la candidatura viola il limite, le candidature successive a quelle ammesse sono nulle. La nullità è dichiarata d'ufficio dagli uffici elettorali centrali competenti per la verifica delle liste. Si tratta di un controllo formale che precede l'apertura della campagna elettorale.
Ratio della disposizione
La regola persegue due obiettivi convergenti: tutela della genuinità della scelta elettorale e dell'effettività del mandato. Un candidato che si presenta in molte realtà difficilmente potrà esercitare un ruolo concreto se eletto; gli elettori, dal canto loro, hanno il diritto di poter contare su un riferimento territoriale stabile.
Verifiche formali
Gli uffici elettorali, anche grazie a circuiti informativi nazionali, verificano la simultaneità delle candidature. Eventuali contestazioni possono essere portate davanti al giudice ordinario competente per le controversie elettorali, secondo il rito sommario in materia elettorale.
Connessioni sistemiche
L'art. 56 si lega alla disciplina delle incompatibilità: un candidato eletto in più di un ente è chiamato a optare per una sola carica entro il termine previsto dalla legge. La opzione è atto unilaterale e formale, irrevocabile una volta esercitata.
Domande frequenti
Posso candidarmi a sindaco di due comuni diversi?
Sì, fino a un massimo di due comuni nello stesso turno. La regola di cui all'art. 56 ammette doppie candidature, salvo i casi di nullità per superamento del limite.
Cosa succede se sono eletto in entrambi?
Devo optare per una delle cariche entro il termine indicato dalla legge. La mancata opzione fa scattare meccanismi di decadenza tipicamente disciplinati dalle norme sulle incompatibilità.
La nullità è dichiarata d'ufficio?
Sì, gli uffici elettorali rilevano d'ufficio l'eccedenza di candidature. Le candidature successive a quelle ammesse vengono dichiarate nulle prima del voto.
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