Art. 51 TUEL — Articolo 51
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3. Per l’ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Stesso numero, altri codici
- Art. 51 D.Lgs. 504/1995 — Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente
- Articolo 51 L. 184/1983: Revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato
- Art. 51 Reg. (UE) 2024/1689 — Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Art. 51 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 51 D.Lgs. 159/2011 — Regime-fiscale e degli oneri economici
- Art. 51 D.Lgs. 209/2005 — (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)