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Art. 21 TUEL — Articolo 21

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Art. 21 TUEL — Articolo 21

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 , COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42 .

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 , COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42 .

3. 3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove province i comuni esercitano l’iniziativa di cui all’ articolo 133 della Costituzione , tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; c) l’intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; d) l’iniziativa dei comuni, di cui all’ articolo 133 della Costituzione , deve conseguire l’adesione della maggioranza dei comuni dell’area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; f) l’istituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l’iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.