Testo dell'articoloVigente
Art. 12 TUEL – Articolo 12
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 . È in ogni caso assicurata l’integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 12 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) disciplina i sistemi informativi e statistici degli enti locali, inquadrando i compiti conoscitivi e informativi che essi esercitano nello svolgimento delle proprie funzioni. La norma valorizza la circolazione delle conoscenze tra le amministrazioni e l'integrazione dei sistemi informativo-statistici locali con il Sistema statistico nazionale. Pur trattandosi di una disposizione di natura organizzativa, essa esprime un principio di rilievo nell'ordinamento degli enti locali: l'informazione come risorsa pubblica da condividere e integrare, al servizio dell'efficienza dell'azione amministrativa e della conoscibilità dei dati sul territorio.
I compiti conoscitivi e informativi degli enti locali
Il primo comma stabilisce che gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni. La raccolta e la gestione delle informazioni non sono fini a se stesse, ma strumentali all'esercizio delle funzioni dell'ente e alla cooperazione tra le diverse amministrazioni. La norma fa riferimento anche ai sistemi informativo-statistici automatizzati, valorizzando il ricorso a strumenti tecnologici per assicurare la circolazione dei dati e, quando prevista, la loro fruizione su tutto il territorio nazionale. Emerge così una concezione dell'informazione pubblica come bene condiviso, la cui circolazione favorisce il coordinamento e l'efficienza del sistema amministrativo.
Il collegamento con gli uffici di statistica
Il secondo comma prevede che gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella verifica dei risultati, utilizzino sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica, in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il richiamo a tale decreto, istitutivo del Sistema statistico nazionale, salda l'attività informativa degli enti locali alla cornice ordinamentale della statistica ufficiale. Gli uffici di statistica degli enti locali costituiscono nodi della rete statistica nazionale, e il loro collegamento assicura coerenza metodologica e qualità dei dati prodotti. La norma collega inoltre l'uso dei sistemi statistici alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa, in una logica di misurazione e controllo dell'attività dell'ente.
L'integrazione con il Sistema statistico nazionale
La disposizione precisa che è in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale. L'integrazione evita la frammentazione dei dati e la formazione di sistemi informativi isolati, garantendo che le informazioni prodotte a livello locale e settoriale confluiscano in un quadro coerente e nazionale. Tale integrazione risponde a esigenze di confrontabilità, di completezza e di affidabilità dei dati statistici, presupposto per una conoscenza adeguata dei fenomeni territoriali e per l'assunzione di decisioni informate da parte delle amministrazioni a ogni livello.
Le procedure attuative
Il terzo comma rinvia, per l'adozione delle misure necessarie, alle procedure e agli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in tema di rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali e di Conferenze. Il rinvio colloca l'attuazione della norma nell'alveo dei moduli di cooperazione istituzionale che caratterizzano i rapporti tra i diversi livelli di governo. Le misure relative ai sistemi informativo-statistici vengono così definite attraverso strumenti di raccordo che coinvolgono le diverse istituzioni interessate, in coerenza con l'assetto pluralistico dell'organizzazione amministrativa e con l'esigenza di un coordinamento condiviso.
La collocazione sistematica nel TUEL
L'art. 12 si inserisce nella parte del Testo unico dedicata ai principi generali sull'ordinamento degli enti locali. Esso completa il quadro delle funzioni e dei compiti dell'ente con una previsione di carattere organizzativo che riguarda la gestione dell'informazione. La disposizione va letta in connessione con i principi di buon andamento e di leale collaborazione tra le amministrazioni: la circolazione delle informazioni e l'integrazione dei sistemi statistici sono strumenti che servono a rendere l'azione amministrativa piu efficiente, trasparente e coordinata. La norma anticipa, sul piano dei principi, esigenze che si sono poi affermate con forza nell'evoluzione dell'amministrazione digitale e della valorizzazione del dato pubblico.
Il rapporto con la protezione dei dati e la riservatezza
La circolazione delle informazioni tra amministrazioni, promossa dall'art. 12 TUEL, deve svolgersi nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e della riservatezza. La condivisione dei dati e l'uso di sistemi informativo-statistici automatizzati non possono prescindere dalle garanzie poste a tutela degli interessati. La statistica ufficiale, in particolare, opera con regole specifiche che assicurano il segreto statistico e l'utilizzo dei dati per finalità conoscitive, separando l'uso statistico da quello amministrativo. Il dovere di assicurare la circolazione delle informazioni va dunque contemperato con i limiti derivanti dalla tutela dei dati personali, in un equilibrio tra trasparenza e riservatezza che caratterizza l'intera attività informativa delle pubbliche amministrazioni.
Inserimento nell'evoluzione dell'amministrazione digitale
L'art. 12 TUEL anticipa, sul piano dei principi, esigenze che hanno trovato sviluppo nell'evoluzione dell'amministrazione digitale. La valorizzazione dell'informazione pubblica come risorsa condivisa, il ricorso a sistemi automatizzati e l'integrazione tra banche dati costituiscono temi centrali nelle politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione. La norma del Testo unico va quindi letta in continuità con il successivo impianto normativo in materia di amministrazione digitale e di interoperabilità dei sistemi informativi, di cui costituisce un antecedente sul versante degli enti locali. L'attualità della disposizione si coglie proprio nella sua coerenza con i principi che oggi governano la gestione del dato pubblico e la cooperazione informatica tra amministrazioni.
Rilievo pratico
Sul piano operativo, l'art. 12 TUEL costituisce il fondamento dell'attività informativa e statistica degli enti locali e del loro inserimento nella rete statistica nazionale. Gli enti sono tenuti a organizzare i propri sistemi informativi in modo da assicurare la circolazione dei dati, il collegamento con gli uffici di statistica e l'integrazione con il sistema nazionale. La norma orienta l'organizzazione degli uffici, la scelta degli strumenti tecnologici e i moduli di cooperazione con gli altri livelli di governo. Pur priva di un contenuto sanzionatorio diretto, essa fissa un dovere organizzativo che incide sulla qualità complessiva dell'azione amministrativa e sulla conoscibilità dei fenomeni che interessano il territorio.
Casi pratici
Caso 1: la condivisione dei dati tra amministrazioni
Un Comune raccoglie dati nell'esercizio delle proprie funzioni e li gestisce tramite un sistema informativo automatizzato. In applicazione dell'art. 12 TUEL, organizza il sistema in modo da assicurare la circolazione delle informazioni con le altre amministrazioni e, quando prevista, la loro fruizione sul territorio nazionale.
Caso 2: l'integrazione con la statistica nazionale
L'ufficio di statistica di un ente locale produce dati settoriali. Per garantirne confrontabilità e affidabilità, il sistema opera in collegamento con gli uffici di statistica secondo il d.lgs. 322/1989 e i dati sono integrati nel Sistema statistico nazionale, come prescrive l'art. 12 TUEL.
Domande frequenti
Che cosa disciplina l'art. 12 TUEL?
Disciplina i compiti conoscitivi e informativi degli enti locali e i loro sistemi informativo-statistici, assicurando la circolazione delle informazioni tra amministrazioni e l'integrazione con il Sistema statistico nazionale.
Con quali soggetti si collegano i sistemi statistici degli enti locali?
Con gli uffici di statistica, in applicazione del d.lgs. 322/1989 istitutivo del Sistema statistico nazionale, così da assicurare coerenza metodologica e qualità dei dati prodotti a livello locale.
Che cosa significa integrazione con il sistema statistico nazionale?
Significa che i sistemi informativo-statistici settoriali degli enti confluiscono in un quadro coerente e nazionale, evitando la frammentazione dei dati e garantendone confrontabilità, completezza e affidabilità.
Come vengono adottate le misure attuative?
Con le procedure e gli strumenti di cui agli artt. 6 e 9 del d.lgs. 281/1997, cioè attraverso i moduli di cooperazione istituzionale che caratterizzano i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali.
Qual è la portata pratica della norma?
Fissa un dovere organizzativo: gli enti devono strutturare i sistemi informativi per assicurare circolazione dei dati, collegamento con gli uffici di statistica e integrazione nazionale, a beneficio dell'efficienza e della conoscibilità dei fenomeni territoriali.