- Disciplina consultazioni transfrontaliere nella Parte Seconda del codice
- Assicura continuità tra previgente e nuova disciplina
- Si coordina con la normativa eurounitaria di settore
- Riguarda profili residuali, transitori, di oneri o competenza
- Va letta in modo sistematico con la disciplina di parte generale
Testo dell'articoloVigente
Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640 , nell’ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato alla notifica dei progetti e di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata. Nell’ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell’autorità competente.
2. Qualora sia espresso l’interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all’autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l’opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L’Autorità competente ha l’obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 25, 27 27-bis, e 29-quater del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri informano immediatamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore o dell’autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell’autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall’autorità competente e gli Stati consultati.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero degli affari esteri, d’intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l’attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l’emissione del provvedimento finale di cui all’art. 25, comma 2, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma
2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.
5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull’ambiente italiano le informazioni ricevute dall’altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane e al pubblico interessato italiano che entro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all’autorità competente nell’altro Stato membro. 134
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione
- Art. 32 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami vita
- Art. 32 D.Lgs. 42/2004 — Interventi conservativi imposti
- Art. 32 CAD — Obblighi del titolare di firma elettronica qualifica...
- Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione
- Articolo 32 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Le disposizioni di chiusura e di raccordo della Parte Seconda assicurano la continuità tra previgente disciplina e nuova disciplina di VIA, VAS e AIA, oltre a regolare i profili residuali di competenza, oneri istruttori e consultazioni internazionali. La disposizione in esame ha funzione sistematica e va letta in coordinamento con i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
Funzione di chiusura della disposizione
La norma sul tema della consultazioni transfrontaliere svolge una funzione di chiusura del sistema delineato dalla Parte Seconda del codice. procedure per VAS e VIA con effetti significativi sul territorio di altri Stati membri, in attuazione Convenzione di Espoo. La sua collocazione sistematica impone di interpretarla in modo coordinato con i principi della Parte Prima e con la disciplina eurounitaria di settore, in particolare le direttive 2001/42/CE (VAS), 2011/92/UE (VIA) e 2010/75/UE (IED).
Profili interpretativi
In linea generale, la giurisprudenza ha chiarito che le norme di chiusura o di raccordo non possono essere lette in modo isolato, ma vanno coordinate con la disciplina di parte generale. La Corte costituzionale, intervenendo più volte sul riparto Stato-Regioni in materia ambientale, ha ribadito la necessità di una lettura sistematica che valorizzi la competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., pur con i margini di manovra delle Regioni nelle materie concorrenti o residuali.
Profili attuativi e oneri
Le norme tecniche e gli oneri istruttori (artt. 33-34) costituiscono strumento essenziale di attuazione della disciplina. I proventi sono destinati al funzionamento delle strutture istruttorie e al rafforzamento dei controlli. Le norme tecniche sono adottate con decreti ministeriali e recepiscono, ove necessario, le indicazioni della Commissione UE e dei comitati tecnici europei. ISPRA, nel suo ruolo di supporto tecnico, contribuisce alla definizione delle metodologie applicative.
Disposizioni transitorie
Il regime transitorio assicura la continuità dei procedimenti già avviati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche normative. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il principio tempus regit actum per gli atti già adottati, con applicazione della nuova disciplina per i procedimenti successivamente iniziati, salvo diversa e specifica previsione di legge.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con le altre parti del codice (rifiuti, acque, emissioni, danno ambientale) e con la disciplina extracodicistica (d.P.R. 357/1997 per la valutazione di incidenza, d.lgs. 155/2010 per la qualità dell'aria, d.lgs. 105/2015 per il rischio di incidenti rilevanti). Il quadro applicativo richiede attenzione al coordinamento tra discipline settoriali, evitando duplicazioni o vuoti di tutela.
Domande frequenti
Qual è la funzione dell'articolo 32 all'interno del codice?
La norma svolge una funzione di chiusura, raccordo o definizione tecnica, garantendo continuità ordinamentale e attuazione della disciplina eurounitaria. Va letta in coordinamento con la disciplina di parte generale.
Le norme tecniche attuative sono vincolanti?
Sì. Le norme tecniche e organizzative adottate ai sensi delle disposizioni di rinvio costituiscono parte integrante della disciplina applicabile e sono vincolanti per amministrazioni e operatori.
Come si applicano le disposizioni in regime transitorio?
Il principio generale è tempus regit actum: ai procedimenti già avviati si applica la disciplina previgente, ai nuovi procedimenti la disciplina sopravvenuta, salvo diversa previsione di legge.
Vedi anche