In sintesi
- L'art. 33 CPI stabilisce il requisito del carattere individuale del disegno o modello, complementare alla novità.
- Il carattere individuale sussiste se l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato differisce da quella prodotta da disegni anteriori.
- Il riferimento è all'utilizzatore informato, figura intermedia tra il consumatore medio e l'esperto del settore.
- Si tiene conto del margine di libertà dell'autore: settori a forte standardizzazione tollerano differenze minori.
Testo dell'articoloVigente
Art. 33 CPI — Carattere individuale
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
2. Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il carattere individuale, regolato dall'art. 33 CPI, è il secondo requisito sostanziale per la tutela come disegno o modello, accanto alla novità. Mentre la novità opera su un piano oggettivo (identità con anteriorità divulgate), il carattere individuale richiede una valutazione qualitativa: il disegno o modello deve produrre, nell'utilizzatore informato, un'impressione generale diversa rispetto a qualunque disegno o modello già divulgato.
La figura dell'utilizzatore informato
L'utilizzatore informato è una figura giuridica costruita dal diritto dell'Unione europea e ripresa dalla norma nazionale. Si pone in posizione intermedia tra il consumatore medio (che valuta in modo superficiale) e l'esperto tecnico (che osserva ogni dettaglio): è colui che conosce il settore di riferimento, è attento alle caratteristiche del prodotto e dispone di una soglia di percezione affinata pur senza essere un tecnico specializzato. La valutazione dell'impressione generale si svolge dal punto di vista di questa figura, che funge da metro di riferimento.
L'impressione generale
La norma richiede che l'impressione generale prodotta dal disegno o modello sia diversa da quella di qualsiasi anteriorità divulgata. L'aggettivo "generale" è significativo: non si confrontano dettagli analitici, ma l'effetto visivo complessivo che il prodotto produce. L'analisi è di natura olistica: si guarda all'insieme delle linee, dei volumi, delle proporzioni e degli ornamenti, considerando la prima impressione che riceve l'utilizzatore informato di fronte all'oggetto.
Il margine di libertà dell'autore
Il comma 2 introduce un elemento di flessibilità: nel valutare il carattere individuale si tiene conto del margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello. Si tratta di un correttivo che adatta il giudizio al contesto: in settori a forte standardizzazione tecnica (componenti meccanici, parti soggette a vincoli normativi) anche differenze minori possono fondare il carattere individuale, mentre in settori a libertà espressiva ampia (oggetti d'arredo, accessori moda) sono richieste variazioni più consistenti.
Rapporto tra novità e carattere individuale
I due requisiti operano su piani diversi e cumulativi. Un disegno o modello può essere nuovo (perché nessuna anteriorità identica è stata divulgata) ma privo di carattere individuale (perché l'impressione generale non si discosta da anteriorità simili). Solo la compresenza di entrambi i requisiti consente la registrazione. La giurisprudenza dell'Unione europea (presso il Tribunale UE e la Corte di giustizia) ha contribuito a delineare i contorni del giudizio, fornendo criteri condivisi anche per le valutazioni nazionali e per quelle compiute dall'UIBM e dall'EUIPO.
Implicazioni operative per le imprese
La consapevolezza del concetto di carattere individuale orienta la progettazione e la strategia di registrazione. Per ottenere una protezione effettiva, il design deve presentare elementi che lo distinguano in modo apprezzabile dalle anteriorità, soprattutto in settori affollati. Le imprese tendono a documentare i processi creativi e i margini di libertà disponibili, per supportare in eventuali giudizi di nullità la validità del titolo.
Domande frequenti
Cos'è il carattere individuale del disegno o modello?
L'art. 33 CPI lo definisce come la capacità di suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta da qualsiasi disegno o modello già divulgato prima della data di domanda o di priorità.
Chi è l'utilizzatore informato?
È una figura intermedia tra il consumatore medio e l'esperto tecnico: conosce il settore di riferimento e ha un grado di attenzione superiore alla media, ma non è uno specialista tecnico. È il punto di riferimento per valutare l'impressione generale.
Come influisce il margine di libertà dell'autore?
Nei settori con ampia libertà progettuale (arredamento, moda) sono richieste differenze più marcate. Nei settori a forte standardizzazione tecnica, anche differenze minori possono integrare il carattere individuale.
Vedi anche