- L'art. 25 CPI elenca le cause di nullità del marchio.
- Il marchio è nullo se manca di novità, di capacità distintiva o di liceità.
- È nullo se in contrasto con le norme su stemmi, marchi collettivi, ritratti e segni notori.
- La nullità è dichiarata in via amministrativa o giudiziaria e opera retroattivamente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 CPI — Nullità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’articolo 12; b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell’articolo 8; d) nel caso dell’articolo 118, comma 3, lettera b).
1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all’articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d’uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma
2.
Commento
L'art. 25 CPI raccoglie in un quadro unitario le cause di nullità del marchio, richiamando i singoli requisiti di validità disciplinati negli articoli precedenti. La nullità è una sanzione strutturale: significa che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato e che il titolo non produce gli effetti tipici del diritto valido.
I requisiti la cui mancanza produce nullità
Il marchio è nullo, in primo luogo, se manca di uno dei requisiti dell'art. 7 CPI (rappresentabilità e idoneità a distinguere prodotti o servizi) o se sussiste uno degli impedimenti dell'art. 12 (mancanza di novità per anteriorità). Il rinvio agli articoli precedenti rende la nullità un istituto coerente con i requisiti di registrabilità.
Il contrasto con specifici divieti
Il marchio è nullo anche se in contrasto con gli artt. 9 (forme funzionali), 10 (stemmi e simboli), 11 (marchio collettivo), 11 bis (certificazione), 13 (capacità distintiva) e 14 (liceità). L'elenco è dunque ampio e copre tanto i casi di interesse pubblico quanto quelli di tutela di diritti di terzi.
Tipologia delle cause di nullità
Le cause di nullità si distinguono tradizionalmente in cause assolute (legate a interessi generali) e cause relative (legate a interessi di soggetti specifici, come i titolari di anteriorità). Le cause assolute (mancanza di distintività, illiceità, conflitto con simboli pubblici) possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, anche dall'autorità amministrativa. Le cause relative sono attivabili dai soggetti legittimati, in particolare dai titolari di diritti anteriori.
Effetti della nullità
La dichiarazione di nullità opera con effetto retroattivo: il marchio viene considerato come mai sorto. Le conseguenze sono significative: la pubblicazione della nullità, l'aggiornamento dei registri, la cancellazione di trascrizioni di licenze e gli effetti su eventuali giudizi pendenti. Per i contratti già eseguiti, le conseguenze pratiche dipendono dalle clausole contrattuali e dal principio di buona fede.
Procedure
La nullità può essere dichiarata dall'autorità giudiziaria, su iniziativa di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, o in via amministrativa attraverso l'opposizione presso l'UIBM, secondo i termini e i requisiti previsti. Il processo presso le sezioni specializzate in materia di impresa è la sede tipica per le controversie più complesse, in cui si discute tipicamente di anteriorità e di valutazioni di similitudine.
Profili pratici
La possibilità di una sopravvenuta dichiarazione di nullità rende essenziale, in fase di registrazione, una ricerca preventiva accurata su anteriorità, diritti di terzi e profili di liceità. Il costo di una nullità sopraggiunta è normalmente molto superiore a quello di una verifica preliminare. Gli studi specializzati in proprietà industriale offrono servizi di freedom to operate e di valutazione del rischio.
Domande frequenti
Quali sono le cause di nullità del marchio?
Mancanza dei requisiti dell'art. 7, sussistenza di impedimenti dell'art. 12, contrasto con gli artt. 9, 10, 11, 11 bis, 13 e 14 CPI. Comprendono mancanza di novità, di distintività e di liceità, oltre al conflitto con simboli pubblici e diritti di terzi.
Chi può chiedere la nullità di un marchio?
Per le cause assolute, chiunque vi abbia interesse e, nei casi previsti, il pubblico ministero. Per le cause relative, in genere i soggetti titolari di diritti anteriori o di interessi specifici.
Quali sono gli effetti della dichiarazione di nullità?
La nullità opera con effetto retroattivo: il marchio si considera come mai sorto. Vengono aggiornati i registri, possono cadere licenze e altre vicende legate al titolo, e sono possibili conseguenze su contratti e giudizi pendenti.
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