- Modifica all'art. 1, comma 367, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).
- Soppressione del riferimento alle pene pecuniarie nelle convenzioni di gestione del credito.
- La societa concessionaria non gestisce piu le pene pecuniarie ma solo le spese del DPR 115/2002 e le sanzioni civili.
- Coordinamento con la nuova disciplina accentrata delle pene pecuniarie nel codice di rito.
- Razionalizzazione del sistema di esternalizzazione della riscossione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 81 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1 . All’ articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , le parole: «e alle pene pecuniarie» sono soppresse. Note all’art. 81: – Si riporta il comma 367 dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008, come modificato dal presente decreto: “367 – Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all’ articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 , provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , e successive modificazioni; b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell’ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli; c)”.
Commento
L'articolo 81 chiude il blocco delle modifiche di coordinamento riguardanti le pene pecuniarie, intervenendo sulla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007). La modifica è di portata operativa significativa: ridefinisce il perimetro delle convenzioni di gestione del credito stipulate dal Ministero della giustizia con la societa concessionaria del servizio.
Il contesto storico
Il comma 367 dell'art. 1 della L. 244/2007 disciplina le convenzioni che il Ministero della giustizia stipula con la societa concessionaria del servizio di riscossione delle entrate erariali (storicamente Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione). La societa, posseduta dal soggetto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 203/2005, gestisce per conto del Ministero un'ampia gamma di crediti: spese di giustizia, sanzioni pecuniarie civili (D.Lgs. 7/2016), e - fino alla riforma - anche le pene pecuniarie.
La modifica
La modifica sopprime nell'elenco le parole e alle pene pecuniarie. Il perimetro della convenzione resta circoscritto alle spese previste dal DPR 115/2002 e alle sanzioni pecuniarie civili. Le pene pecuniarie escono dal sistema convenzionale, coerentemente con la scelta dell'art. 80 di sottrarle al DPR 115/2002.
L'attribuzione delle funzioni alla societa concessionaria
Il comma 367 (parte non modificata) elenca le attivita affidate alla societa: acquisizione dei dati anagrafici del debitore, quantificazione del credito, iscrizione a ruolo del credito. Sono attivita amministrative complesse che richiedono accesso a banche dati, expertise informatica, capacita organizzativa. La societa esercita queste funzioni in regime di delega dal Ministero della giustizia.
L'iscrizione a ruolo
L'attivita di iscrizione a ruolo è particolarmente delicata: implica una funzione propriamente pubblicistica delegata a un soggetto controllato dallo Stato ma costituito in forma societaria. La lettera c) del comma 367 prevede espressamente la delega ai dipendenti della societa per la sottoscrizione dei ruoli. È un meccanismo che ha sollevato in passato questioni di legittimita (sindacate dalla Corte costituzionale), oggi consolidate.
Le ragioni dell'esclusione delle pene pecuniarie
L'esclusione delle pene pecuniarie dalla convenzione è coerente con la riforma sistematica. Il legislatore Cartabia ha optato per una gestione delle pene pecuniarie piu direttamente collegata al processo penale: l'art. 660 c.p.p. è il fulcro, e le procedure di esecuzione passano dagli uffici giudiziari e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo modalita rinnovate, ma non piu nell'ambito di una specifica convenzione finanziaria datata 2008.
Il decreto del Ministro della giustizia
La lettera a) del comma 367 (parte non modificata) richiama il decreto del Ministro della giustizia previsto dall'art. 205 del DPR 115/2002. Questo decreto disciplina nel dettaglio le modalita di gestione del credito. Con la modifica dell'art. 81, il decreto continua a operare per le voci residue (spese di giustizia e sanzioni civili), mentre le pene pecuniarie sono governate da atti attuativi separati ancorati al codice di rito.
Impatto sull'organizzazione della riscossione
Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'esclusione delle pene pecuniarie significa una riduzione del perimetro operativo e la necessita di adeguare procedure interne e sistemi informativi. Per il Ministero della giustizia, l'esclusione richiede di costruire un percorso alternativo per la gestione delle pene pecuniarie, in coordinamento con gli uffici esecutivi delle Procure della Repubblica.
L'efficienza del sistema riscossivo
L'esclusione delle pene pecuniarie dal regime convenzionale è una scommessa di politica giudiziaria: il legislatore ritiene che un sistema integrato con il codice di rito sia piu efficiente di una gestione esterna delegata. La verifica empirica avverra nei prossimi anni, anche grazie ai dati monitorati ai sensi dell'art. 79 (relazione annuale al Parlamento).
Impatto pratico
Per i condannati, l'esecuzione di una pena pecuniaria passa ora attraverso il PM e gli uffici giudiziari, non piu attraverso comunicazioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione (se non in fase di esecuzione forzata vera e propria). Per gli avvocati, occorre aggiornare la conoscenza dei canali di comunicazione e degli strumenti di rateizzazione. Per i sistemi informativi, è necessaria una riprogettazione che separi i flussi delle pene pecuniarie dalle altre voci credita.
Domande frequenti
Agenzia delle Entrate-Riscossione gestisce ancora le pene pecuniarie?
Non piu nell'ambito della convenzione di gestione del credito ex art. 1, comma 367, L. 244/2007. Puo intervenire in fase di esecuzione forzata coattiva, secondo le regole generali, ma la titolarita gestoria principale è degli uffici giudiziari ex art. 660 c.p.p.
Quali crediti gestisce ora la convenzione?
Le spese del DPR 115/2002 (spese di giustizia, mantenimento detenuti, patrocinio a spese dello Stato) e le sanzioni pecuniarie civili del D.Lgs. 7/2016. Sono le voci che restano nel perimetro convenzionale.
Le modifiche incidono sulle convenzioni in essere?
Le convenzioni in essere devono essere adeguate al nuovo perimetro. Il Ministero della giustizia ha la facolta di rinegoziare o modificare le convenzioni esistenti, escludendo le pene pecuniarie dall'oggetto del servizio.
Vedi anche