- Regola coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità, valutazione di incidenza e AIA nel quadro del riparto Stato-Regioni
- Si fonda sull'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
- Attua i principi di sussidiarietà e leale collaborazione
- Distingue tra livelli statale, regionale e locale
- È stata interpretata dalla Corte costituzionale con orientamento consolidato
Testo dell'articoloVigente
Art. 10 Cod. Amb. — (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
112
1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA. 112
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104 .
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104 .
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all’ articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 112
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
Commento
L'architettura delle competenze in materia di valutazioni ambientali risponde al riparto costituzionale di funzioni tra Stato, Regioni ed enti locali, coordinato dai principi di sussidiarietà e leale collaborazione. La disposizione in esame contribuisce a definire questo riparto, in coerenza con la disciplina eurounitaria delle direttive 2001/42/CE (VAS), 2011/92/UE (VIA) e 2010/75/UE (IED).
Quadro costituzionale del riparto
La norma in tema di coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità, valutazione di incidenza e AIA attua il riparto di competenze costituzionali in materia ambientale. regole di coordinamento e non duplicazione tra valutazioni ambientali. L'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Tuttavia, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la materia ambientale è di per sé trasversale, sì da intersecarsi con competenze concorrenti (governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali) e con competenze residuali regionali, imponendo un modello di leale collaborazione.
Articolazione del riparto operativo
In linea generale, il codice distingue: competenza statale per i progetti di rilevanza nazionale o transfrontaliera (Allegato II) e per la VAS dei piani statali; competenza regionale per i progetti degli Allegati III e IV e per la VAS dei piani regionali e locali. Per i SIN e per gli impianti AIA di maggiore impatto, la competenza è statale. La Commissione tecnica di verifica VIA e VAS opera presso il MASE come organo istruttorio. Le Regioni, a loro volta, possono designare le strutture interne competenti, anche avvalendosi delle ARPA per le attività tecniche.
Coordinamento e leale collaborazione
L'intersezione tra competenze impone strumenti di coordinamento orizzontale e verticale: conferenze di servizi (artt. 14 ss. l. 241/1990), intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, pareri obbligatori delle Soprintendenze in caso di interferenza paesaggistica. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il rispetto del principio di leale collaborazione, sanzionando con l'annullamento provvedimenti adottati senza il previo coinvolgimento degli enti competenti. La Cassazione, sul versante civile e penale, ha riconosciuto la rilevanza dell'organizzazione delle competenze per la determinazione del soggetto pubblico responsabile.
Profili procedimentali
Sul piano operativo, l'individuazione dell'autorità competente è il primo adempimento del proponente. Errori in questa fase possono comportare la trasmissione d'ufficio dell'istanza al soggetto effettivamente competente, con eventuale slittamento dei termini procedimentali. In linea generale, la giurisprudenza ha riconosciuto un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli, salvi i casi di mala fede del proponente. Il MASE, come amministrazione di vertice, può intervenire d'ufficio o su sollecitazione per dirimere conflitti di competenza tra Regioni o tra livelli di governo.
Connessioni sistemiche
La norma si collega ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione (art. 3-quinquies), agli obblighi di trasparenza (art. 3-sexies) e alle procedure successive (artt. 11 ss. per la VAS, 19 ss. per la VIA, 29-bis ss. per l'AIA). Si raccorda inoltre con la disciplina della valutazione di incidenza ex art. 5 d.P.R. 357/1997 e con la rete Natura 2000.
Domande frequenti
Come si individua l'autorità competente per i procedimenti regolati dall'articolo 10?
Occorre verificare gli Allegati al codice e le caratteristiche del progetto o del piano. Per i progetti dell'Allegato II la competenza è statale (MASE), per quelli degli Allegati III e IV è regionale. Per i piani statali la VAS è statale, per quelli regionali è regionale.
Cosa accade se l'istanza è presentata all'autorità sbagliata?
L'autorità ricevente la trasmette d'ufficio a quella competente. In linea generale, la giurisprudenza ha riconosciuto un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli del proponente, salvi i casi di mala fede.
Quale ruolo hanno ARPA e ISPRA?
ARPA e ISPRA svolgono funzioni tecniche di supporto: ARPA opera a livello regionale per istruttoria e controlli, ISPRA cura il coordinamento nazionale, la redazione di linee guida e la reportistica verso UE.
Vedi anche