- Modifiche al DPR 115/2002, Testo Unico spese di giustizia.
- Soppressione dei riferimenti alle pene pecuniarie negli artt. 1, 200, 211 e 235.
- L'esecuzione e la riscossione delle pene pecuniarie esce dalla disciplina del TU.
- Coordinamento con la nuova disciplina dell'art. 660 c.p.p. e del D.Lgs. 274/2000.
- Intervento di razionalizzazione e accentramento del sistema di esecuzione pecuniaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 80 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1 . Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «delle pene pecuniarie,» sono soppresse; b) all’articolo 200, comma 1, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse; c) all’articolo 211, comma 1, le parole: «per le pene pecuniarie,» sono soppresse; d) all’articolo 235: 1) al comma 1, le parole: «e alle pene pecuniarie,» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «e delle pene pecuniarie» sono soppresse. Note all’art. 80: – Si riporta il testo degli articoli 1 , 200 , 211 e 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ), come modificato dal presente decreto: “Art. 1 (Oggetto). –
1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell’erario, il pagamento da parte dei privati, l’annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.” “Art. 200 (Applicabilità della procedura nel processo penale). –
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.” “Art. 211 (Quantificazione dell’importo dovuto). –
1. In applicazione dell’ articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , il funzionario addetto all’ufficio quantifica l’importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell’importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all’ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d’ufficio o su istanza di parte.” “Art. 235 (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza). –
1. Se l’invito al pagamento è riferito alle spese dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’articolo 219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l’invito al pagamento delle spese si riferisce a reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l’ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell’ articolo 143 del codice di procedura civile , annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l’esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all’ufficio per l’iscrizione a ruolo del credito.”.
Commento
L'articolo 80 contiene una serie di modifiche di coordinamento al DPR 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). La sua portata operativa è significativa: sposta integralmente l'esecuzione e la riscossione delle pene pecuniarie fuori dal sistema delle spese di giustizia, accentrandone la disciplina nell'art. 660 c.p.p. e nel D.Lgs. 274/2000.
La logica unitaria della riforma
Il decreto Cartabia ha optato per un sistema unitario di esecuzione delle pene pecuniarie, accentrato sull'art. 660 c.p.p. Prima della riforma, la disciplina era frammentata tra TU spese di giustizia (DPR 115/2002), codice di procedura penale e D.Lgs. 274/2000 (Giudice di pace). Il decreto elimina la sovrapposizione, lasciando al TU spese di giustizia la disciplina delle sole spese processuali e delle sanzioni amministrative pecuniarie, e riportando le pene pecuniarie nel codice di rito.
La modifica all'art. 1 del DPR 115/2002
La lettera a) sopprime nell'art. 1, comma 1, le parole delle pene pecuniarie. L'oggetto del TU si riduce: voci e procedure di spesa dei processi, pagamento da parte dell'erario, pagamento da parte dei privati, annotazione e riscossione delle spese, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali. Le pene pecuniarie (pene principali del codice penale) escono dal perimetro.
La modifica all'art. 200
La lettera b) sopprime nell'art. 200, comma 1, il riferimento alle pene pecuniarie tra le voci recuperabili nel processo penale. Restano: spese processuali penali, sanzioni amministrative pecuniarie, spese di mantenimento dei detenuti, spese del patrocinio a spese dello Stato. È un'operazione di coerenza: se le pene pecuniarie non sono piu disciplinate dal TU, non possono nemmeno essere recuperate secondo le sue procedure.
La modifica all'art. 211
La lettera c) sopprime all'art. 211, comma 1, le parole per le pene pecuniarie. L'articolo regola la quantificazione dell'importo dovuto da parte del funzionario addetto all'ufficio. Con la modifica, la quantificazione si concentra su spese, sanzioni amministrative e sanzioni pecuniarie processuali, lasciando alle disposizioni del codice di rito la disciplina delle pene pecuniarie.
Le modifiche all'art. 235
La lettera d) opera su due commi dell'art. 235 (Annullamento del credito per irreperibilita e possibile reviviscenza). Comma 1: si elimina il riferimento alle pene pecuniarie. Comma 2: idem. L'art. 235 disciplinava casi di annullamento dei crediti per irreperibilita del debitore e meccanismi di reviviscenza. Con la modifica, le pene pecuniarie escono da questa disciplina, governate ora dai propri meccanismi di prescrizione e conversione.
Le ragioni dell'intervento
La frammentazione precedente era causa di inefficienze e incertezze: due regimi paralleli (TU spese e codice di rito) generavano conflitti applicativi, sovrapposizioni di competenze, perdite di tempo. La razionalizzazione opera per via di concentrazione: ciascun istituto ha un unico riferimento normativo. Le pene pecuniarie - art. 660 c.p.p.; le spese di giustizia e altre voci - DPR 115/2002.
L'evoluzione operativa
Sul piano operativo, cambia l'iter di esecuzione delle pene pecuniarie. La gestione passa interamente dalle procedure del codice di rito (ordine di esecuzione, termini di pagamento, eventuale rateizzazione, conversione per insolvenza o insolvibilita). Per gli uffici giudiziari e per le concessionarie della riscossione, occorre adeguare procedure, modulistica e sistemi informativi.
Impatto su avvocati e condannati
Per gli avvocati, il riferimento normativo per la consulenza in materia di pene pecuniarie diventa uniforme: art. 660 c.p.p. e norme correlate. Per i condannati, il sistema dovrebbe essere piu trasparente: chiarezza su tempi, importi, modalita di pagamento, rateizzazione e conversione. Per il sistema della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione), occorre coordinarsi con le procedure del codice di rito, non piu con quelle del TU spese di giustizia.
Domande frequenti
Cambiano i tempi di prescrizione delle pene pecuniarie?
I tempi di prescrizione restano quelli degli artt. 172-173 c.p. (tipicamente dieci anni). Cambia il quadro procedurale di esecuzione e riscossione, ora interamente disciplinato dal codice di rito.
L'art. 235 DPR 115/2002 si applica ancora ad altre voci?
Si, continua ad applicarsi a spese di giustizia, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali. La modifica esclude solo le pene pecuniarie.
Come si svolge ora la rateizzazione di una pena pecuniaria?
Secondo le procedure dell'art. 660 c.p.p. e dei suoi atti attuativi, non piu secondo il DPR 115/2002. Tipicamente la richiesta è rivolta al PM esecutore, con valutazione delle condizioni economiche del condannato.
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