- L'art. 14 CPI individua i requisiti di liceità del marchio e i limiti derivanti dai diritti di terzi.
- Sono esclusi i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
- Sono esclusi i segni decettivi su natura, qualità o provenienza geografica del prodotto.
- Sono altresì esclusi i segni in conflitto con denominazioni protette o con varietà vegetali registrate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 14 CPI — Liceità e diritti di terzi
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte ; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi; c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche; c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea è parte; c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l’Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell’Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore.
2. Il marchio d’impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; c) per l’omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d’uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.
Commento
L'art. 14 CPI completa il quadro dei requisiti di registrabilità del marchio, integrando i profili di novità (art. 12) e di capacità distintiva (art. 13) con quelli, altrettanto centrali, della liceità. La norma traccia il confine oltre il quale un segno, pure astrattamente nuovo e distintivo, non può accedere alla tutela in ragione di interessi generali o di diritti altrui.
I segni contrari alla legge e all'ordine pubblico
Sono esclusi i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. La formula richiama un giudizio di compatibilità con i valori fondamentali dell'ordinamento. La giurisprudenza ha precisato che la valutazione deve essere svolta in modo oggettivo, in base alla percezione del pubblico medio sensibile in linea generale ai principi costituzionali. Non basta la mera sgradevolezza: occorre un contrasto sostanziale con norme imperative o con il sentire collettivo in materia di morale pubblica.
L'inganno del pubblico
Sono inoltre esclusi i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare quanto alla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi. L'inganno può derivare da elementi denominativi (parole o sigle che evocano una determinata origine), figurativi (simboli geografici, immagini tipiche) o complessivi. La verifica avviene confrontando il messaggio veicolato dal segno con le effettive caratteristiche dei prodotti, considerando il consumatore medio del settore.
I segni in conflitto con denominazioni protette
L'art. 14 esclude la registrabilità di segni che siano in conflitto con denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, in quanto evochino prodotti tutelati o pretendano di richiamarne le caratteristiche. È un tema centrale per il sistema agroalimentare italiano: il legame con il territorio è tutelato in modo specifico, anche tramite il rinvio al diritto UE e ai regolamenti settoriali.
Varietà vegetali e denominazioni internazionali
Sono inoltre esclusi i marchi che riproducono o imitano denominazioni di varietà vegetali registrate o che siano in contrasto con denominazioni di origine geografica protetta. Il quadro è ampio e richiede attenta verifica preliminare. La giurisprudenza europea su EUIPO ha contribuito a costruire un orientamento severo verso le evocazioni indirette che alterano il rapporto tra segno e provenienza.
La decadenza per sopravvenuta illiceità
L'art. 14 prevede inoltre che il marchio può decadere se, a causa del modo e del contesto in cui è utilizzato dal titolare o con il suo consenso, diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa natura, qualità o provenienza dei prodotti. Anche un uso decettivo concretizzato successivamente può quindi pregiudicare la sopravvivenza del titolo. Il monitoraggio costante delle modalità d'uso è dunque un requisito di sopravvivenza del marchio.
Domande frequenti
Quali marchi sono esclusi per illiceità?
Quelli contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, quelli decettivi su natura, qualità o provenienza del prodotto e quelli in conflitto con denominazioni protette, varietà vegetali registrate e altri diritti indicati dalla norma.
Cosa significa marchio decettivo?
Un marchio è decettivo quando il segno induce il pubblico in errore sulle caratteristiche o sull'origine del prodotto o servizio, in modo idoneo a influenzare le scelte di acquisto.
Un marchio può decadere per illiceità sopravvenuta?
Sì. L'art. 14 CPI prevede che il marchio decada se, per il modo e il contesto in cui è utilizzato, diviene idoneo a ingannare il pubblico in ordine a natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi.
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