Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 Ter CPI – (Marchio storico di interesse nazionale)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo

185-bis. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l’utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».

In sintesi

  • L'art. 11 ter CPI istituisce il marchio storico di interesse nazionale.
  • Possono registrarlo titolari di marchi italiani con almeno cinquant'anni di registrazione o di uso continuativo.
  • Il marchio storico è iscritto in un registro speciale tenuto presso l'UIBM.
  • L'istituto è collegato a forme di tutela ulteriori, anche di tipo industriale e produttivo nei casi di crisi aziendale.
Indice dei contenuti

Il marchio storico di interesse nazionale è uno strumento introdotto per valorizzare i marchi italiani che hanno una significativa anzianità e un valore reputazionale consolidato. L'art. 11 ter CPI risponde a un'esigenza di policy industriale: preservare il valore identitario di marchi che rappresentano la storia produttiva del Paese.

I requisiti di accesso

Il riconoscimento è riservato ai titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquant'anni oppure per i quali sia possibile dimostrare un uso continuativo da almeno cinquant'anni. La logica è premiare la longevità del segno sul mercato italiano, indipendentemente dalla forma del titolo. Sono ammessi sia marchi nazionali sia, nei limiti previsti, marchi unionali con effetti in Italia.

L'iscrizione nel registro speciale

Per ottenere la qualifica, il titolare deve presentare apposita istanza all'UIBM, che cura il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. L'iscrizione conferma il valore storico del marchio e consente l'utilizzo di un apposito logo identificativo. Il riconoscimento ha valenza simbolica e promozionale, ma incide anche su alcuni profili sostanziali, in particolare nelle ipotesi di crisi aziendale.

Effetti del riconoscimento

L'iscrizione attribuisce al marchio storico una particolare riconoscibilità presso il pubblico e nei rapporti istituzionali. La legge prevede, inoltre, regole specifiche relative alle ipotesi in cui il titolare di un marchio storico intenda chiudere, delocalizzare o cessare l'attività produttiva collegata al marchio. In tali situazioni si attivano meccanismi di coinvolgimento del MIMIT (ex MISE) e di trasparenza nei confronti delle istituzioni e dei lavoratori, finalizzati a preservare il patrimonio produttivo nazionale.

Il rapporto con il valore commerciale

Sul piano commerciale, l'iscrizione come marchio storico rafforza il posizionamento del segno sul mercato e può essere valorizzata nelle strategie di branding. Per i consumatori, la presenza del logo dei marchi storici rappresenta un segnale di continuità produttiva, qualità e radicamento territoriale. La giurisprudenza, in linea generale, tiene conto della qualifica nell'apprezzare la rinomanza del marchio ai fini delle azioni di tutela.

Profili operativi

Per ottenere il riconoscimento, le imprese devono predisporre una documentazione completa che attesti la registrazione o l'uso ultracinquantennale: certificati di rinnovo, materiale pubblicitario d'epoca, fatture, attestazioni di camere di commercio. La consulenza professionale aiuta a costruire un dossier solido e a presentare correttamente l'istanza all'UIBM.

Casi pratici

Caso 1: storico marchio dolciario

Tizio è titolare di un marchio dolciario registrato in Italia dal 1960. Documenta puntualmente l'uso continuativo nel tempo e ottiene dall'UIBM l'iscrizione nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, potendo poi utilizzare il logo nelle proprie comunicazioni commerciali.

Caso 2: delocalizzazione produttiva

Caio è titolare di un marchio storico iscritto nel registro. Decide di trasferire la produzione all'estero. Trova applicazione la disciplina specifica che impone trasparenza, comunicazione al MIMIT e procedure di coinvolgimento istituzionale, in coerenza con la finalità di tutela del patrimonio produttivo nazionale legato ai marchi storici.

Domande frequenti

Che cos'è il marchio storico di interesse nazionale?

È un marchio italiano registrato o utilizzato in modo continuativo da almeno cinquant'anni, riconosciuto come tale dall'UIBM mediante iscrizione in un apposito registro speciale.

Quali vantaggi offre l'iscrizione nel registro dei marchi storici?

Conferisce visibilità con un apposito logo, rafforza il posizionamento commerciale del marchio e attiva regole specifiche in materia di trasparenza e tutela del patrimonio produttivo in caso di crisi o delocalizzazione.

Come si dimostra l'uso ultracinquantennale del marchio?

Attraverso documentazione storica come certificati di registrazione e rinnovo, materiale pubblicitario, fatture, attestazioni di camere di commercio e altri elementi idonei a provare l'uso continuativo nel tempo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.