- L'art. 10 CPI vieta la registrazione come marchio di stemmi, bandiere e altri segni di interesse pubblico contemplati nelle convenzioni internazionali.
- Sono inclusi simboli ed emblemi che identificano Stati, enti pubblici e organizzazioni internazionali.
- L'esclusione protegge l'interesse generale alla riconoscibilità dei simboli istituzionali.
- La norma può tuttavia ammettere usi specifici con il consenso dell'autorità competente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 10 CPI — Stemmi
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
1-bis. Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia .
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma
4. 3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l’amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
Commento
L'art. 10 CPI tutela un patrimonio di segni che non appartiene al mercato, bensì alla sfera pubblica e istituzionale. La norma applica obblighi assunti in sede internazionale, in particolare in seno alla Convenzione di Parigi, e mira a evitare l'appropriazione privata di simboli che identificano Stati, comuni, regioni e organismi sovranazionali.
I segni coperti dalla protezione
Rientrano nel divieto stemmi, bandiere, scudi, sigilli e altri emblemi distintivi degli Stati e degli enti pubblici. Le convenzioni internazionali individuano puntualmente questi segni e ne disciplinano il regime di esclusione. L'ambito copre anche segni di organismi intergovernativi, come bandiere e sigle, frequenti nel panorama delle organizzazioni internazionali contemporanee.
L'estensione ad altri simboli di interesse pubblico
Oltre ai simboli direttamente contemplati dalle convenzioni, l'art. 10 estende la protezione anche ad altri segni che presentano carattere pubblico, come quelli di enti territoriali o di organismi senza finalità di lucro. La logica è impedire che soggetti privati si approprino di segni che potrebbero generare nel pubblico una falsa percezione di patrocinio o di ufficialità.
Le eccezioni di consenso
La norma non è assoluta. La registrazione può essere ammessa quando vi sia il consenso dell'autorità competente. È il caso, ad esempio, di iniziative commemorative o di iniziative ufficiali in cui un soggetto privato è espressamente autorizzato a utilizzare un simbolo pubblico in chiave commerciale. In tali ipotesi, la valutazione spetta all'amministrazione interessata, che può modulare l'autorizzazione anche con vincoli quanto alle modalità d'uso.
Il rilievo della MIMIT e dell'UIBM
Sul piano amministrativo, l'esame della registrabilità è condotto dall'UIBM, che opera nell'ambito del MIMIT (ex MISE). In presenza di profili di interesse pubblico è prevista una consultazione con le autorità di volta in volta competenti. La giurisprudenza tende a interpretare la norma in modo rigoroso, nella convinzione che la circolazione di simboli istituzionali nella sfera commerciale richieda controlli stringenti.
Riflessi pratici
Le imprese che intendono utilizzare simboli istituzionali devono valutare con attenzione la praticabilità di un percorso di registrazione. Spesso la scelta migliore consiste nel costruire segni autonomi, ispirati ma non identificabili con simboli pubblici, oppure nel chiedere preventivamente il consenso dell'ente competente. La violazione dell'art. 10 può comportare la nullità del marchio successivamente registrato, oltre a possibili profili di responsabilità.
Domande frequenti
Posso registrare come marchio uno stemma o una bandiera?
In linea generale no. L'art. 10 CPI vieta la registrazione di stemmi, bandiere e altri segni di interesse pubblico, salvo specifico consenso dell'autorità competente.
Posso usare lo stemma di un Comune nel mio marchio?
Solo se ottieni una specifica autorizzazione dall'ente, che può fissare modalità e limiti dell'uso. In assenza di consenso il marchio è nullo.
Quali sono i simboli protetti dalle convenzioni internazionali?
Si tratta soprattutto di stemmi, bandiere, sigilli e altri emblemi di Stati e di organizzazioni intergovernative, individuati nelle apposite liste curate ai sensi delle convenzioni vigenti.
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