Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 Bis CPI – (Marchio di certificazione)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all’articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all’articolo

185. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

In sintesi

  • L'art. 11 bis CPI disciplina il marchio di certificazione, introdotto per recepire la direttiva europea.
  • Il titolare del marchio di certificazione garantisce specifiche caratteristiche di prodotti o servizi, senza svolgere attività d'impresa per gli stessi.
  • Possono registrarlo persone fisiche o giuridiche, anche organismi di certificazione accreditati.
  • La domanda deve essere accompagnata da un regolamento d'uso analogo a quello del marchio collettivo.
Indice dei contenuti

L'art. 11 bis CPI introduce il marchio di certificazione, istituto recepito dalla direttiva europea sui marchi. Si tratta di uno strumento autonomo, distinto sia dal marchio d'impresa sia dal marchio collettivo, pensato per dare evidenza al ruolo dei soggetti certificatori nel mercato moderno.

La funzione del marchio di certificazione

Il marchio di certificazione attesta che determinati prodotti o servizi possiedono caratteristiche garantite dal titolare, in genere relative a origine, materiali, modalità di fabbricazione, qualità, precisione o altre caratteristiche oggettive. A differenza del marchio collettivo, che riflette l'appartenenza degli utenti a un'associazione, il marchio di certificazione enfatizza la garanzia di conformità a uno standard tecnico verificato.

I soggetti legittimati

Possono registrare il marchio di certificazione persone fisiche o giuridiche, inclusi istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente disciplina in materia di certificazione. Il titolare non può svolgere un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato: l'imparzialità è un requisito strutturale dell'istituto. La separazione tra ruolo certificatore e attività imprenditoriale nel settore certificato è funzionale alla credibilità del segno.

Il regolamento d'uso

Anche per il marchio di certificazione è essenziale il regolamento d'uso. Esso individua i requisiti dei prodotti o servizi, le procedure di verifica, i soggetti autorizzati a utilizzare il marchio, le conseguenze in caso di violazione. Il regolamento è oggetto di valutazione in sede di esame e deve essere conforme alle disposizioni vigenti, in particolare quelle relative alla trasparenza, all'imparzialità e alla non discriminazione.

Rapporto con la certificazione tecnica

Il marchio di certificazione si inserisce in un sistema più ampio di certificazione, che include organismi accreditati ai sensi del Regolamento UE in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Per gli organismi accreditati, il marchio di certificazione è uno strumento per dare visibilità grafica alla propria attività di verifica, rafforzando la riconoscibilità presso il pubblico e gli operatori professionali.

Profili di tutela

Le condotte abusive sull'uso del marchio di certificazione sono particolarmente insidiose, perché possono indurre il pubblico a credere erroneamente nell'esistenza di una verifica indipendente. La giurisprudenza richiama in linea generale una particolare severità nei rimedi inibitori e risarcitori, dato l'interesse generale alla correttezza informativa. Il titolare ha quindi un onere di vigilanza significativo, simile a quello del marchio collettivo.

Casi pratici

Caso 1: organismo di certificazione qualità

Un organismo accreditato per la certificazione di prodotti agroalimentari registra un marchio di certificazione che attesta la conformità a determinati standard produttivi. Tizio, produttore conforme allo standard e sottoposto alle verifiche periodiche, può utilizzare il marchio sui propri prodotti, secondo le condizioni stabilite nel regolamento.

Caso 2: uso ingannevole del marchio

Caio appone su prodotti propri un marchio simile a quello di un noto ente di certificazione, senza averne titolo. L'organismo titolare può agire per la contraffazione del marchio di certificazione, ottenendo l'inibizione dell'uso, il ritiro dei prodotti e il risarcimento, dato il particolare disvalore della condotta che mina la fiducia del pubblico nei sistemi di certificazione.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra marchio collettivo e marchio di certificazione?

Il marchio collettivo è registrato da un'associazione di categoria e segnala l'appartenenza degli aderenti; il marchio di certificazione è registrato da soggetti imparziali e garantisce specifiche caratteristiche dei prodotti o servizi, verificate dal titolare.

Chi può registrare un marchio di certificazione?

Persone fisiche o giuridiche, comprese istituzioni e organismi accreditati. Il titolare non può svolgere attività di fornitura dei prodotti o servizi certificati, in modo da garantire l'imparzialità.

Il marchio di certificazione richiede un regolamento d'uso?

Sì. Il regolamento descrive i requisiti dei prodotti o servizi, le verifiche, i soggetti legittimati all'uso e le conseguenze delle violazioni. Senza regolamento la registrazione non è ammissibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.