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Art. 16 CPI — Rinnovazione

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Art. 16 CPI — Rinnovazione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 .

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra. Nota all’art. 16: – La legge 27 aprile 1982, n. 243 , recante «Ratifica ed esecuzione dell’atto recante revisione dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1982, n. 130, supplemento ordinario.