← Torna a Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 18 CPI prevede una protezione temporanea per nuovi marchi apposti su prodotti esposti in fiere o esposizioni ufficiali.
  • L'accesso al beneficio richiede un decreto del MIMIT (ex MISE) che lo riconosca.
  • La protezione decorre dalla data di consegna del prodotto in esposizione.
  • Lo strumento facilita la partecipazione a fiere senza compromettere la novità del marchio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 18 CPI — Protezione temporanea

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico , una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l’esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell’esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.

4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l’esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall’interessato e menzionate nell’attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Commento

L'art. 18 CPI offre una soluzione operativa a un problema classico: come consentire alle imprese di presentare in pubblico nuovi prodotti senza che l'esposizione comprometta la novità del marchio destinato a contraddistinguerli. La risposta è la protezione temporanea, riconosciuta caso per caso tramite decreto del MIMIT.

La logica della protezione temporanea

Le fiere e le esposizioni rappresentano momenti chiave per le imprese, in particolare per il lancio di nuovi prodotti e per la ricerca di partner commerciali. Tuttavia, l'esposizione anticipa la divulgazione pubblica del segno, esponendo il titolare a possibili registrazioni anteriori da parte di terzi. La protezione temporanea pone una rete di sicurezza che neutralizza questo rischio per la durata della manifestazione.

Il presupposto del decreto ministeriale

Il beneficio non opera automaticamente, ma richiede un decreto del MIMIT (ex MISE) che riconosca l'esposizione come ammessa alla protezione temporanea. Si tratta in genere di manifestazioni ufficialmente riconosciute, sia in Italia sia all'estero, per le quali esistono accordi internazionali o riconoscimenti nazionali. Il decreto è pubblicato e indica le condizioni di accesso al regime.

La decorrenza degli effetti

La protezione decorre dalla data di consegna del prodotto in esposizione. Da quel momento, eventuali depositi di terzi che intervengano successivamente non possono pregiudicare la novità del marchio se il titolare deposita la propria domanda entro un termine breve (in genere sei mesi) dall'esposizione. Si tratta di un meccanismo simile alla priorità internazionale dell'art. 4 CPI, ma circoscritto agli eventi espositivi.

I requisiti procedurali

Per beneficiare della protezione il titolare deve seguire un percorso documentale: indicazione della partecipazione alla manifestazione, prova della data di consegna del prodotto, deposito della domanda nei termini, eventuale documentazione integrativa richiesta dall'UIBM. La cura nell'adempimento è essenziale, perché la protezione non opera in caso di omissioni o ritardi.

L'interazione con la priorità unionale

La protezione temporanea può combinarsi con altre forme di tutela, come la priorità derivante da depositi anteriori, ma la sua funzione specifica resta quella di consentire l'esposizione pubblica senza danni reputazionali e giuridici. La giurisprudenza ha sviluppato un'interpretazione coerente con la finalità promozionale dell'istituto, favorevole alle imprese che dimostrino tempestività e diligenza.

Domande frequenti

A cosa serve la protezione temporanea dell'art. 18 CPI?

Permette di esporre nuovi prodotti contraddistinti da marchi inediti in fiere e esposizioni riconosciute, senza che l'esposizione comprometta la novità del marchio rispetto a depositi successivi di terzi.

Tutte le fiere danno diritto alla protezione temporanea?

No. È necessario un decreto del MIMIT che riconosca la manifestazione come ammessa al beneficio. Solo le esposizioni ufficialmente riconosciute consentono di attivare l'istituto.

Entro quanto va depositata la domanda dopo l'esposizione?

In linea generale entro sei mesi dalla consegna del prodotto in esposizione. Il rispetto del termine è essenziale per la salvaguardia della novità del marchio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.