- Modifiche al D.Lgs. 272/1989, norme di attuazione del processo penale minorile.
- Soppressione del riferimento alla semidetenzione, abrogata dalla riforma generale.
- All'art. 24, sostituzione del termine sanzioni con pene per maggior coerenza tecnica.
- Coordinamento normativo a seguito della riforma del sistema sanzionatorio minorile.
- L'intervento è di mero allineamento terminologico-sistematico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1 . Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, al comma 1 e nella rubrica le parole «e semidetenzione» sono soppresse; b) all’articolo 24, comma 1, la parola «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «pene». Note all’art. 74: – Si riporta il testo degli articoli 11 e 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dal presente decreto: “Art. 11 (Organizzazione degli istituti di semilibertà). –
1. Gli istituti di semilibertà sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.
2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.” “Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale). –
1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le pene sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L’esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l’esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.”.
Commento
L'articolo 74 contiene modifiche di coordinamento al D.Lgs. 272/1989, decreto di attuazione, coordinamento e transizione del DPR 448/1988 sul processo penale minorile. Sono interventi minori sul piano sostanziale ma necessari per la coerenza sistemica della riforma.
L'abrogazione della semidetenzione
La lettera a) sopprime, all'art. 11 (Organizzazione degli istituti di semilibertà), comma 1 e rubrica, le parole e semidetenzione. La modifica è conseguenza della riforma delle pene sostitutive: la semidetenzione, prevista dal vecchio sistema della L. 689/1981, è stata sostituita dalla semilibertà sostitutiva. La rubrica e il testo dell'art. 11 vengono quindi allineati alla nuova denominazione, eliminando il riferimento a un istituto non piu esistente.
La sostituzione di sanzioni con pene
La lettera b), all'art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della liberta personale), sostituisce la parola sanzioni con pene. È un'operazione di precisione terminologica: nel diritto penale, le pene sono lo strumento sanzionatorio del codice penale, le sanzioni un termine piu ampio che include misure amministrative. Il riferimento corretto, in un contesto di esecuzione di provvedimenti limitativi della liberta minorile, è alle pene.
La continuita di trattamento dei giovani adulti
L'art. 24, come ora modificato, conferma il principio strategico del processo minorile italiano: misure cautelari, misure penali di comunita, misure alternative, pene sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza si eseguono secondo le regole minorili anche per chi, nell'esecuzione, ha compiuto i 18 anni ma non i 25. È il principio dell'esecuzione minorile prolungata, di derivazione costituzionale (art. 31 Cost.) e ribadito dalla Corte costituzionale.
Il ruolo del personale dei servizi minorili
L'art. 24 mantiene la regola che l'esecuzione resta affidata al personale dei servizi minorili anche per gli ultradiciottenni. È una scelta forte: il personale specializzato in pedagogia, psicologia minorile e diritto minorile è ritenuto piu idoneo all'accompagnamento del giovane adulto rispetto al personale degli istituti adulti.
Le particolari ragioni di sicurezza
L'art. 24 prevede l'eccezione delle particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice, che possono determinare il passaggio al sistema adulti anche prima dei 25 anni. È una clausola di chiusura, ispirata alla tutela dell'ordine penitenziario, che la giurisprudenza interpreta in modo restrittivo per non svuotare la regola generale.
La mancata adesione al trattamento
L'art. 24 disciplina anche l'ipotesi in cui le finalita rieducative non risultino in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione del condannato al trattamento. Anche in questo caso si puo disporre il passaggio al sistema adulti. È una clausola di realismo che riconosce l'inutilita di prolungare un trattamento minorile non collaborativo, ma che richiede valutazione approfondita per evitare interpretazioni superficiali.
Impatto sistemico
Sebbene le modifiche dell'art. 74 siano formalmente minori, esse completano la coerenza sistemica della riforma: il sistema penale minorile è ora pienamente allineato al nuovo sistema sanzionatorio adulti, con le opportune specificita. Per gli operatori, l'aggiornamento del testo normativo elimina ambiguita terminologiche e facilita l'applicazione uniforme.
Impatto sui detentori e difensori
Per i giovani adulti detenuti in esecuzione di pene minorili, nulla cambia sul piano sostanziale: continuano a essere trattati secondo le regole del minorile fino ai 25 anni (salvo eccezioni). Per i difensori, l'aggiornamento delle norme di riferimento è essenziale per impugnative e istanze (es. impugnazione del passaggio anticipato al sistema adulti). Per i servizi minorili, la continuita organizzativa è garantita.
Domande frequenti
Perche è stata soppressa la semidetenzione?
Perche è stata sostituita dalla semilibertà sostitutiva nel nuovo art. 55 L. 689/1981. La semidetenzione, scarsamente utilizzata nella prassi, è stata ritenuta superata. Il legislatore ha preferito la semilibertà, istituto piu strutturato e con maggiore patrimonio applicativo.
Le modifiche dell'art. 74 hanno effetti retroattivi?
Sono modifiche di natura procedurale e organizzativa: si applicano tipicamente ai procedimenti in corso secondo il principio tempus regit actum. Sostanzialmente, eliminano un istituto inutilizzato e migliorano la terminologia.
Cosa significa che il giudice valuta le particolari ragioni di sicurezza?
Significa che il passaggio anticipato dal sistema minorile al sistema adulti non è automatico, ma richiede una valutazione specifica e motivata del giudice competente. Tipicamente è il magistrato di sorveglianza minorile a pronunciarsi, anche d'ufficio o su richiesta della direzione dell'istituto.
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