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Art. 54 D.Lgs. 150/2022 — Attività preliminari

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Art. 54 D.Lgs. 150/2022 — Attività preliminari

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall’articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi.

2. I difensori della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.